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Regno Unito: CBAM 2027, pubblicate le aliquote indicative e i valori delle emissioni

29 Ottobre 2026/in Internazionale, Tematiche, Varia

In vista dell’entrata in vigore del CBAM britannico il 1° gennaio 2027, HM Revenue & Customs ha pubblicato le prime aliquote indicative e i valori standard delle emissioni per i prodotti interessati. Le nuove indicazioni consentono anche alle imprese svizzere di valutare più concretamente i potenziali costi e prepararsi agli obblighi previsti.

Dopo aver illustrato il funzionamento e gli obblighi del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) britannico in un precedente approfondimento, torniamo sull’argomento alla luce della documentazione pubblicata il 16 ottobre 2026 da HM Revenue & Customs (HMRC). Le nuove pubblicazioni introducono elementi concreti per il calcolo del tributo che, dal 1° gennaio 2027, interesserà le importazioni nel Regno Unito di determinati prodotti dei settori ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti e idrogeno.
Il meccanismo britannico, strutturato come un tributo sulle emissioni incorporate nelle merci importate, si applicherà inizialmente alle emissioni dirette, comprese quelle associate ai materiali precursori rilevanti. L’eventuale inclusione delle emissioni indirette, legate all’elettricità impiegata nei processi produttivi, non è prevista prima del 2029.

Le prime aliquote indicative per il 2027

HMRC ha pubblicato una simulazione delle aliquote settoriali, calcolata sulla base del prezzo medio di aggiudicazione delle aste del sistema britannico di scambio delle quote di emissione (UK Emissions Trading Scheme, UK ETS) nel terzo trimestre 2026, pari a £58,15 per tonnellata di CO₂ equivalente (tCO₂e), e dei dati preliminari sulle quote gratuite assegnate ai produttori britannici.

Settori e rispettiva aliquota indicativa

  • Ferro e acciaio: £9,69/tCO₂e
  • Alluminio: £9,79/tCO₂e
  • Cemento: £8,78/tCO₂e
  • Fertilizzanti: £1,45/tCO₂e
  • Idrogeno: £9,24/tCO₂e

Questi importi non rappresentano le aliquote definitive né previsioni. Sono valori illustrativi, utili a comprendere il funzionamento del meccanismo e a stimare l’ordine di grandezza dei possibili oneri. Le aliquote effettivamente applicabili al primo trimestre 2027 saranno pubblicate entro la fine del 2026 e successivamente aggiornate con cadenza trimestrale, secondo le modalità previste da HMRC, in funzione del prezzo del carbonio nel sistema UK ETS e dei fattori di riduzione delle quote gratuite. Il tributo dipenderà dalla quantità di emissioni incorporate nei prodotti importati, alla quale sarà applicata l’aliquota settoriale pertinente, tenendo conto delle eventuali riduzioni ammesse. Le aliquote sono quindi espresse per tonnellata di CO₂ equivalente e non per tonnellata di merce.

Pubblicati anche i valori standard delle emissioni

La seconda novità riguarda la pubblicazione dei default values, ossia i valori standard delle emissioni incorporate nei prodotti soggetti al CBAM. Espressi in tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di prodotto, sono differenziati per settore e codice doganale della nomenclatura combinata (CN) e possono essere utilizzati dagli importatori in alternativa ai dati effettivi verificati.
Secondo la documentazione HMRC del 16 ottobre 2026:

  • i valori standard sono applicabili indipendentemente dal Paese di origine nel periodo 2027–2028; dal 2029 è previsto il passaggio a valori differenziati per Paese;
  • è prevista una maggiorazione del 10% rispetto ai valori di riferimento, con l’eccezione dei fertilizzanti, per incentivare l’utilizzo di dati effettivi sulle emissioni;
  • i valori standard possono essere utilizzati anche per determinati materiali precursori impiegati nella fabbricazione di un prodotto finale, combinandoli, secondo le regole HMRC, con dati effettivi verificati relativi alle successive lavorazioni.

Una dichiarazione CBAM presentata utilizzando valori standard non può essere successivamente modificata sostituendoli con dati effettivi. La disponibilità di dati verificati sulle emissioni effettive può quindi rappresentare un vantaggio commerciale, soprattutto quando tali emissioni risultano inferiori ai valori standard utilizzati per il calcolo del tributo.
I valori pubblicati sono riportati nella documentazione tecnica HMRC, che comprende anche le cosiddette Force of Law Notices, disposizioni ancora in bozza, destinate a entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

Quali implicazioni per le imprese svizzere?

Le nuove indicazioni sono rilevanti anche per le aziende svizzere che esportano nel Regno Unito prodotti rientranti nel campo di applicazione del CBAM. Gli obblighi fiscali e dichiarativi ricadono sul soggetto identificato come importatore ai fini della normativa britannica, che può essere stabilito nel Regno Unito oppure all’estero. I produttori e gli esportatori svizzeri potrebbero essere chiamati a fornire ai propri clienti informazioni dettagliate sulle emissioni incorporate nei prodotti.
Particolare attenzione va prestata alle vendite con resa DDP (Delivered Duty Paid), nelle quali il venditore assume contrattualmente gli obblighi di sdoganamento all’importazione e i relativi costi. Come precisato da HMRC nella guida sull’identificazione dell’importatore, anche un’impresa svizzera può essere direttamente soggetta al CBAM se identificata come importatore secondo la normativa britannica. La resa Incoterms non determina tuttavia, da sola, il soggetto fiscalmente responsabile. È quindi opportuno verificare con il rappresentante doganale e con il cliente britannico chi risulta importatore e come vengono ripartiti gli obblighi e gli eventuali costi del tributo.

Il riconoscimento del sistema svizzero CH ETS

Un ulteriore elemento di interesse riguarda il trattamento del prezzo del carbonio già sostenuto nel Paese di produzione. Il Regno Unito prevede un meccanismo di riduzione del tributo (Carbon Price Relief) quando le emissioni incorporate nei prodotti importati sono già state assoggettate a un sistema di carbon pricing riconosciuto.
Lo Swiss Emissions Trading System (CH ETS) figura espressamente nell’elenco dei Qualifying Carbon Pricing Schemes (QCPS) riconosciuti da HMRC. Ciò può consentire agli importatori di beneficiare di una riduzione del CBAM britannico per le emissioni già assoggettate a un prezzo del carbonio nell’ambito del sistema svizzero. Il riconoscimento del CH ETS non comporta tuttavia un’esenzione automatica per le merci svizzere. L’eventuale riduzione dipende dall’effettivo assoggettamento delle emissioni a un prezzo del carbonio ammissibile, tenendo conto delle quote gratuite, delle eventuali compensazioni e degli altri elementi previsti dalla normativa.
Per richiedere il Carbon Price Relief, l’importatore deve rispettare le condizioni stabilite da HMRC e disporre di un apposito modulo di verifica (carbon pricing verification form), compilato da un verificatore indipendente che soddisfi i requisiti HMRC. Il riconoscimento del CH ETS non significa quindi che tutti i prodotti fabbricati in Svizzera possano beneficiare dello sgravio: occorre verificare se e in quale misura le emissioni del processo produttivo siano effettivamente soggette al sistema riconosciuto.

Come prepararsi alle nuove disposizioni

Alla luce delle informazioni pubblicate da HMRC, le imprese svizzere interessate dovrebbero:

  • Verificare i prodotti coinvolti, confrontando i codici doganali con l’elenco ufficiale delle merci soggette al CBAM.
  • Valutare l’impatto economico, utilizzando i valori standard e le aliquote indicative, da aggiornare quando saranno disponibili quelle definitive.
  • Esaminare la disponibilità di dati effettivi verificati sulle emissioni, anche presso i propri fornitori.
  • Verificare l’eventuale applicabilità del Carbon Price Relief, in particolare per le produzioni assoggettate al CH ETS.
  • Chiarire le responsabilità contrattuali e doganali con i clienti britannici, soprattutto nelle operazioni DDP.

Rimangono confermate le principali scadenze già illustrate nel precedente approfondimento: il CBAM entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, mentre la registrazione presso HMRC aprirà il 1° gennaio 2028. L’obbligo è collegato a una soglia di £50.000 di valore delle merci soggette al CBAM, valutata secondo criteri prospettici e retrospettivi. Il primo periodo contabile comprenderà il 2027, con dichiarazione e pagamento entro il 31 maggio 2028.
Le pubblicazioni del 16 ottobre rappresentano dunque un ulteriore passo verso l’attuazione del CBAM britannico. Per le imprese svizzere, la priorità è ora verificare l’esposizione dei propri prodotti al tributo, la disponibilità dei dati sulle emissioni e l’eventuale possibilità di beneficiare delle riduzioni previste.

Anche la Svizzera valuta un proprio meccanismo di adeguamento del carbonio

Mentre l’Unione europea ha già introdotto il proprio CBAM e il Regno Unito si prepara ad applicarlo dal 2027, anche in Svizzera prosegue il dibattito sull’adozione di uno strumento analogo, seppure di portata più limitata.
Il 21 ottobre 2026, il Consiglio federale ha espresso parere favorevole al progetto di legge che prevede l’introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per le importazioni di cemento. Il Governo propone tuttavia di subordinarne l’applicazione a un aumento significativo delle importazioni da Paesi terzi, al fine di contenere i possibili effetti sul commercio estero.
La proposta, ancora all’esame del Parlamento, conferma la crescente attenzione verso gli effetti delle differenze internazionali nei costi delle emissioni di CO₂ sulla competitività delle imprese.
Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato del Consiglio federale del 21 ottobre 2026.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

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