Origine non preferenziale: nuovo obbligo UE dal 1° marzo 2027
Dal 1° marzo 2027 l’origine non preferenziale dovrà essere indicata sistematicamente nelle dichiarazioni di importazione nell’Unione europea, anche quando viene richiesto un trattamento tariffario preferenziale e l’origine non preferenziale coincide con quella preferenziale. Non cambiano le regole per determinare l’origine: viene meno una semplificazione che oggi consente, in questi casi, di non indicare separatamente il dato. Per le imprese svizzere diventa quindi importante verificare quale sia l’origine non preferenziale dei propri prodotti secondo le regole UE e assicurarsi che le informazioni necessarie possano essere messe a disposizione dell’importatore.

Cosa cambia esattamente il 1° marzo 2027?
Per comprendere la modifica occorre distinguere tra le regole che determinano l’origine non preferenziale di una merce e le regole che stabiliscono quali dati devono essere indicati nella dichiarazione doganale. Il cambiamento del 1° marzo 2027 riguarda il secondo aspetto: non cambiano i criteri per determinare l’origine non preferenziale, ma cambia l’obbligo di indicarla nella dichiarazione doganale di importazione nell’UE.
Il quadro normativo è basato sul Codice doganale dell’Unione (CDU, regolamento (UE) n. 952/2013). Gli articoli 59-61 disciplinano l’origine non preferenziale, mentre le relative modalità di applicazione sono precisate, in particolare, dagli articoli 31-36 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Lo stesso regolamento delegato disciplina, nel suo Allegato B, i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali. L’Allegato B, sostituito dal regolamento delegato (UE) 2024/249, identifica con l’elemento 16 08 000 000 – “Paese di origine” il dato relativo all’origine non preferenziale.
Per le dichiarazioni di immissione in libera pratica, questo dato è attualmente soggetto a una specifica condizione: deve essere indicato quando non viene applicato un trattamento preferenziale oppure quando il Paese di origine non preferenziale è diverso dal Paese di origine preferenziale. Ne consegue che, quando viene richiesto un trattamento tariffario preferenziale e i due Paesi di origine coincidono, il dato relativo all’origine non preferenziale può oggi essere omesso. Il regolamento delegato (UE) 2024/249 prevede tuttavia la soppressione di questa condizione a decorrere dal 1° marzo 2027. Da tale data, il Paese di origine non preferenziale dovrà quindi essere indicato anche quando viene richiesto un trattamento preferenziale e coincide con il Paese di origine preferenziale.
In concreto, se oggi una merce presenta:
- origine preferenziale: Svizzera
- origine non preferenziale UE: Svizzera
e viene richiesto il trattamento tariffario preferenziale, il dato relativo all’origine non preferenziale può non essere indicato separatamente. Se invece l’origine preferenziale è Svizzera, ma l’origine non preferenziale UE è un Paese terzo, le due origini sono diverse e quest’ultima deve già essere indicata.
Dal 1° marzo 2027, anche quando le due origini coincidono, dovranno essere indicati separatamente i relativi dati. Nell’esempio:
- origine preferenziale: Svizzera
- origine non preferenziale UE: Svizzera
La modifica riguarda quindi l’obbligo di indicazione del dato nella dichiarazione doganale, non le regole utilizzate per determinare l’origine non preferenziale. Queste ultime non cambiano, ma dal momento che il dato dovrà essere indicato sistematicamente diventa ancora più importante determinarlo correttamente secondo le regole applicabili nell’UE.
Quale origine non preferenziale va indicata nell’UE?
Per una merce importata nell’UE, il dato da indicare nella dichiarazione doganale deve riflettere l’origine non preferenziale determinata secondo le regole dell’Unione europea. Tale origine, utilizzata nell’UE anche ai fini dell’applicazione di misure di politica commerciale quali dazi antidumping, misure compensative e di salvaguardia, è infatti determinata secondo regole autonome dell’Unione. Per le imprese svizzere questo aspetto è particolarmente importante, poiché Svizzera e UE applicano proprie regole per determinarla e il risultato non è necessariamente identico.
In Svizzera, l’origine non preferenziale delle merci esportate è determinata sulla base dell’Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31) e dell’Ordinanza del DEFR sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311). Su richiesta dell’esportatore o del fornitore nazionale, gli uffici emittenti delle Camere di commercio e dell’industria competenti rilasciano le relative prove documentali dell’origine. Per una merce importata nell’UE deve invece essere determinata l’origine non preferenziale secondo le regole dell’Unione europea, che possono differire da quelle applicate nei Paesi terzi.
Un certificato d’origine non preferenziale rilasciato da una Camera di commercio svizzera attesta l’origine secondo le regole svizzere, ma non determina automaticamente quale sia l’origine non preferenziale della stessa merce ai fini dell’importazione nell’UE. Anche le autorità svizzere evidenziano questa distinzione: nei Paesi che, come l’Unione europea, determinano l’origine non preferenziale secondo le proprie regole, le prove documentali prodotte dal Paese esportatore non sono determinanti per stabilire l’applicazione delle misure di politica commerciale all’importazione.
In cosa differiscono concretamente le regole svizzere da quelle UE?
I due sistemi condividono alcuni principi, ma i criteri concretamente applicabili per attribuire l’origine non sono identici. Nel sistema svizzero, per le merci alla cui fabbricazione partecipano più Paesi, la normativa prevede, salvo regole specifiche applicabili al prodotto, criteri quali il valore dei materiali di origine estera, che non deve superare il 50% del prezzo franco fabbrica, oppure il cambiamento di voce SA. Per determinati prodotti sono inoltre previste specifiche regole di lista, mentre le disposizioni svizzere disciplinano anche le tolleranze e le lavorazioni considerate insufficienti.
Nell’UE non esiste invece una regola generale secondo cui una merce acquisisce l’origine del Paese di fabbricazione quando i materiali esteri non superano il 50% del prezzo franco fabbrica. Il principio fondamentale, previsto dall’articolo 60, paragrafo 2, del CDU, è quello dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo e che abbia portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Per determinati prodotti questo principio è concretizzato attraverso specifiche regole previste dalla normativa UE.
Ne consegue che un prodotto considerato di origine non preferenziale svizzera secondo le regole svizzere non è automaticamente di origine non preferenziale svizzera anche secondo le regole UE. Il risultato può coincidere, ma deve essere verificato applicando separatamente le regole pertinenti.
Come si determina l’origine non preferenziale UE?
Nel quadro attualmente applicabile, i principi fondamentali sono contenuti nell’articolo 60 del CDU, integrato dagli articoli 31-36 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La classificazione tariffaria della merce costituisce un punto di partenza essenziale, poiché consente di individuare la regola eventualmente applicabile. L’articolo 60 distingue due situazioni.
1. Merci interamente ottenute in un solo Paese
Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio. L’articolo 31 del regolamento delegato 2015/2446 precisa quali merci rientrano in questa categoria: vi figurano, tra l’altro, prodotti minerari estratti nel Paese, prodotti vegetali ivi raccolti, animali ivi nati e allevati e i prodotti da essi ottenuti, determinati prodotti della caccia e della pesca, rifiuti e scarti, nonché merci ottenute esclusivamente a partire da prodotti interamente ottenuti.
2. Produzione che coinvolge più Paesi
Quando alla produzione partecipano due o più Paesi, l’articolo 60, paragrafo 2, attribuisce l’origine al Paese o territorio nel quale le merci hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
L’applicazione di questo principio richiede di considerare diversi elementi.
- Lavorazione sostanziale: occorre valutare le lavorazioni subite dai materiali impiegati e stabilire se quelle effettuate nell’ultimo Paese di produzione siano sufficienti a conferire l’origine.
- Giustificazione economica: l’articolo 33 del regolamento delegato disciplina i casi in cui una lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata, in particolare quando, sulla base dei fatti disponibili, risulta che lo scopo dell’operazione era quello di evitare l’applicazione di determinate misure dell’UE.
- Operazioni minime: l’articolo 34 individua una serie di lavorazioni che non conferiscono origine, tra cui determinate operazioni di conservazione, operazioni semplici quali vagliatura, cernita, lavaggio o taglio, cambiamenti di imballaggio, semplici operazioni di condizionamento, apposizione di marchi ed etichette e semplice assemblaggio di parti.
Per applicare concretamente questi principi occorre verificare se la merce rientra nell’Allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che contiene specifiche regole di origine non preferenziale per determinate categorie di prodotti, individuate in base alla loro classificazione tariffaria. Per tali prodotti, l’articolo 32 stabilisce che l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale si considera avvenuta nel Paese o territorio in cui è soddisfatta la regola primaria prevista dall’Allegato. Per i prodotti non contemplati dall’Allegato, la determinazione dell’origine avviene invece applicando direttamente il principio dell’articolo 60, paragrafo 2.
- Prodotti contemplati dall’Allegato 22-01
L’origine è determinata applicando le specifiche regole previste per la relativa categoria merceologica. Le regole primarie variano a seconda del prodotto e possono prevedere, ad esempio, un cambiamento di classificazione tariffaria, l’esecuzione di una specifica lavorazione oppure il rispetto di un determinato criterio di valore. Opera inoltre il principio di assorbimento: quando un materiale ha acquisito l’origine in un determinato Paese, esso viene considerato originario di tale Paese nelle successive lavorazioni. Se la regola primaria applicabile non è soddisfatta, trova applicazione la relativa regola residuale che, a seconda del prodotto, può attribuire l’origine al Paese dal quale proviene la parte prevalente dei materiali, determinata sulla base del valore o del peso. - Prodotti non contemplati dall’Allegato 22-01
L’origine deve essere determinata caso per caso, applicando il principio dell’ultima trasformazione sostanziale dell’articolo 60, paragrafo 2. Per favorire un’applicazione uniforme, la Commissione europea ha elaborato specifiche regole di lista non giuridicamente vincolanti, organizzate secondo la classificazione della Nomenclatura combinata, che costituiscono uno strumento di orientamento per l’interpretazione e l’applicazione del principio dell’ultima trasformazione sostanziale.
Chi è responsabile dell’origine dichiarata nell’UE?
La Commissione europea precisa che l’origine non preferenziale costituisce un dato obbligatorio della dichiarazione di immissione in libera pratica e che il dichiarante è responsabile della corretta determinazione dell’origine. Il dichiarante deve pertanto disporre delle informazioni necessarie sulle lavorazioni effettuate nell’ultimo Paese di produzione delle merci. La responsabilità nei confronti della dogana UE ricade quindi sul dichiarante nell’Unione europea.
Ciò non significa tuttavia che l’esportatore svizzero non abbia alcun ruolo: l’importatore può infatti dipendere dalle informazioni detenute dal produttore o esportatore per determinare correttamente l’origine e, se richiesto dalla dogana, fornire gli elementi necessari a sostenerla. In pratica, il flusso informativo può essere così sintetizzato:
produttore/esportatore svizzero à informazioni sulla produzione e sui materiali à importatore/dichiarante UE à determinazione e dichiarazione dell’origine non preferenziale secondo le regole UE.
Come si comprova l’origine non preferenziale nell’UE?
A differenza del sistema svizzero, nel quale le Camere di commercio e dell’industria possono rilasciare prove documentali dell’origine non preferenziale sulla base della normativa svizzera, la determinazione dell’origine non preferenziale ai fini dell’importazione nell’UE non comporta, come regola generale, il rilascio di un apposito certificato secondo le regole UE.
Il dichiarante deve essere in grado di sostenere l’origine indicata nella dichiarazione doganale con elementi probatori adeguati. L’articolo 61 del CDU consente infatti alle autorità doganali, in caso di richiesta, di esigere dal dichiarante la prova dell’origine dichiarata e, qualora sussistano ragionevoli dubbi, ulteriori elementi necessari a verificarla.
Il cambiamento del 1° marzo 2027 non introduce quindi un nuovo obbligo di certificazione: rende sistematica l’indicazione dell’origine non preferenziale nella dichiarazione doganale. Per l’esportatore svizzero diventa pertanto importante poter fornire all’importatore le informazioni necessarie affinché l’origine possa essere correttamente determinata secondo le regole UE e, se richiesto, giustificata nei confronti delle autorità doganali.
Cosa dovrebbero fare concretamente le imprese svizzere?
Dal 1° marzo 2027 l’esportatore svizzero dovrebbe essere in grado di mettere a disposizione dell’importatore le informazioni necessarie per determinare correttamente l’origine non preferenziale secondo le regole UE e, ove opportuno, il dato relativo all’origine così determinata, affinché possa essere indicato nella dichiarazione doganale e, se richiesto, adeguatamente sostenuto.
A seconda del prodotto e della regola applicabile, possono essere rilevanti:
- la classificazione tariffaria del prodotto;
- la descrizione del processo produttivo e i Paesi nei quali vengono effettuate le diverse lavorazioni;
- la classificazione tariffaria e l’origine dei materiali utilizzati;
- il valore o il peso dei materiali, quando rilevanti ai fini della regola applicabile;
- il prezzo franco fabbrica, ove necessario;
- la distinta base e altra documentazione produttiva utile a ricostruire la determinazione dell’origine.
Ciò non significa che tutte queste informazioni debbano essere trasmesse con ogni spedizione. L’impresa dovrebbe però disporre degli elementi necessari e definire con il cliente/importatore un flusso informativo adeguato, tenendo conto anche della riservatezza delle informazioni produttive. Per le imprese che esportano regolarmente gli stessi prodotti nell’UE può essere opportuno effettuare preventivamente una mappatura dell’origine non preferenziale secondo le regole UE per prodotto o codice tariffario, documentando la regola applicata e prevedendo un riesame quando cambiano il processo produttivo, la distinta base, l’origine o il valore dei materiali oppure la normativa applicabile.
Per le imprese che già determinano correttamente l’origine non preferenziale dei propri prodotti secondo le regole UE e dispongono di queste informazioni, l’adeguamento al nuovo obbligo dovrebbe essere prevalentemente procedurale e operativo. Occorre in particolare assicurarsi che il dato possa essere gestito e trasmesso sistematicamente lungo il processo di esportazione verso l’UE, verificando:
- che origine preferenziale, origine non preferenziale secondo le regole svizzere e origine non preferenziale secondo le regole UE siano correttamente distinte nei processi e nei dati aziendali;
- che ERP, sistemi gestionali e anagrafiche prodotto consentano di registrare e gestire separatamente il dato relativo all’origine non preferenziale UE;
- che il dato possa essere trasmesso correttamente all’importatore o agli altri soggetti coinvolti nello sdoganamento nell’UE;
- che eventuali procedure interne, istruzioni di spedizione e interfacce con spedizionieri o rappresentanti doganali siano adeguate al nuovo obbligo.
E in caso di dubbio sull’origine?
Per situazioni complesse o economicamente rilevanti, l’ordinamento UE mette a disposizione l’Informazione vincolante in materia di origine – IVO (Binding Origin Information, BOI), una decisione adottata dall’autorità doganale di uno Stato membro in merito all’origine preferenziale o non preferenziale di una determinata merce. La decisione è vincolante, per quanto riguarda la determinazione dell’origine, per il titolare e per le autorità doganali dell’UE ed è, di regola, valida per tre anni.
La richiesta può essere presentata anche da un operatore economico stabilito al di fuori dell’UE, quindi anche da un’impresa svizzera; in tal caso il richiedente deve disporre di un numero EORI.
Non si tratta di uno strumento obbligatorio né da utilizzare necessariamente per ogni prodotto, ma può essere valutato quando la determinazione dell’origine presenta particolari difficoltà o dall’origine dipendono conseguenze economiche rilevanti.
Dal 2027 verso il nuovo Codice doganale dell’Unione
Il cambiamento del 1° marzo 2027 deve essere tenuto distinto dalla più ampia riforma del sistema doganale europeo. Il nuovo regolamento (UE) 2026/2108 istituisce un nuovo Codice doganale dell’Unione, l’Autorità doganale dell’UE e il futuro EU Customs Data Hub, ma non costituisce la base giuridica della modifica del 1° marzo 2027. Quest’ultima deriva dal regolamento delegato (UE) 2024/249 e riguarda i requisiti in materia di dati applicabili alla dichiarazione doganale.
Il nuovo Codice mantiene la distinzione tra origine non preferenziale e preferenziale e conserva i principi fondamentali per la determinazione dell’origine non preferenziale. Inoltre, l’articolo 284 prevede espressamente che gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del precedente Codice continuino ad applicarsi fino alla loro sostituzione o abrogazione mediante nuovi atti della Commissione.
Parallelamente, il futuro sistema doganale sarà progressivamente basato sulla comunicazione e condivisione dei dati attraverso l’EU Customs Data Hub. Si tratta quindi di interventi normativi distinti, che si inseriscono tuttavia in un’evoluzione più ampia verso una gestione doganale sempre più basata su dati strutturati, corretti e disponibili per via elettronica.
In sintesi
Dal 1° marzo 2027 non cambiano le regole UE per determinare l’origine non preferenziale: cambia l’obbligo di indicazione del dato nella dichiarazione doganale. Anche quando viene richiesto un trattamento preferenziale e l’origine preferenziale e quella non preferenziale coincidono, l’origine non preferenziale dovrà essere indicata.
Per le imprese svizzere ciò non comporta, come regola generale, un nuovo obbligo di certificazione dell’origine. Significa invece verificare quale sia l’origine non preferenziale risultante dall’applicazione delle regole UE e assicurarsi che l’importatore disponga delle informazioni necessarie per dichiararla e, se richiesto, sostenerla. Un certificato d’origine rilasciato da una Camera di commercio svizzera attesta l’origine secondo le regole svizzere, ma non determina automaticamente l’origine non preferenziale ai fini dell’importazione nell’UE.
Per un’impresa svizzera che esporta nell’UE, la domanda centrale in vista del 1° marzo 2027 non è quindi semplicemente “Disponiamo di un certificato d’origine svizzero?”, ma piuttosto “Qual è l’origine non preferenziale del nostro prodotto secondo le regole UE e siamo in grado di fornire all’importatore le informazioni necessarie per dichiararla e sostenerla?”
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