Cina: nuove restrizioni all’export tecnologico, registrazione già obbligatoria
Pechino propone di ampliare i controlli sull’esportazione di 40 tecnologie nei settori dell’intelligenza artificiale, della biomedicina e del fotovoltaico. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 15 novembre 2026, ma dal 16 ottobre è già applicabile un obbligo temporaneo di registrazione preventiva per determinate operazioni di trasferimento tecnologico verso l’estero. Le novità interessano anche le imprese svizzere che collaborano con partner cinesi.

Il 16 ottobre 2026, il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) e il Ministero della Scienza e della Tecnologia hanno pubblicato l’Annuncio n. 48/2026, relativo alla proposta di revisione del Catalogue of Technologies Prohibited or Restricted from Export, il catalogo nazionale delle tecnologie la cui esportazione è vietata o soggetta a restrizioni. L’iniziativa si inserisce nel quadro della politica cinese di controllo delle esportazioni di tecnologie considerate strategiche e interessa tre settori caratterizzati da un’elevata intensità di ricerca, innovazione e cooperazione internazionale: intelligenza artificiale, biomedicina e fotovoltaico.
Il provvedimento distingue due misure: una proposta di modifica del catalogo, ancora sottoposta a consultazione, e un regime temporaneo di registrazione delle esportazioni di tecnologie interessate, già applicabile dalla data di pubblicazione.
Quaranta tecnologie interessate dalla revisione
La proposta prevede l’inserimento nel catalogo di 40 tecnologie, suddivise in 14 tecnologie per le quali si prospetta il divieto di esportazione e 26 tecnologie che verrebbero assoggettate a restrizioni. Le tecnologie interessate sono ripartite in tre ambiti:
- Intelligenza artificiale: 23 tecnologie interessate
- Biomedicina: 5 tecnologie interessate
- Fotovoltaico: 12 tecnologie interessate
La distinzione tra tecnologie vietate e tecnologie soggette a restrizioni è particolarmente importante. Nel primo caso, l’esportazione non sarebbe consentita; nel secondo, potrebbe essere subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa cinese. Le misure proposte non equivalgono quindi a un divieto generalizzato di trasferimento tecnologico dalla Cina, ma introducono un sistema di controlli differenziati in funzione della tecnologia e delle modalità di trasferimento.
Intelligenza artificiale: controlli su modelli avanzati e tecnologie sensibili
Il settore dell’intelligenza artificiale rappresenta la componente più ampia della revisione, con 23 tecnologie interessate. La proposta comprende tecnologie relative ai grandi modelli di intelligenza artificiale (large language models e altri modelli avanzati), agli agenti intelligenti, alle infrastrutture di calcolo e all’elaborazione delle informazioni. Tra gli esempi indicati dalle autorità figurano le tecnologie di generazione e modifica automatizzata di codici informatici malevoli, per le quali è previsto il divieto di esportazione, e le tecnologie di individuazione delle vulnerabilità informatiche assistita dall’intelligenza artificiale, per le quali sono prospettate restrizioni.
Secondo i chiarimenti del MOFCOM, l’obiettivo è limitare i rischi di diffusione incontrollata di tecnologie che potrebbero essere impiegate per compromettere infrastrutture critiche o sistemi sensibili. Sono tuttavia previste importanti delimitazioni. Le tecnologie già entrate nel pubblico dominio attraverso iniziative open source, pubblicazioni scientifiche o altre forme di divulgazione non rientrerebbero nell’ambito dei nuovi controlli.
Le autorità hanno inoltre chiarito che, per i modelli soggetti a restrizioni, l’installazione e l’utilizzo presso infrastrutture situate all’estero possono costituire un’esportazione di tecnologia. Diversamente, la semplice messa a disposizione di servizi attraverso API, applicazioni, interfacce web o soluzioni SaaS non è considerata, nelle fattispecie illustrate dal Ministero, un trasferimento del modello tecnologico soggetto ai controlli proposti.
Biomedicina: attenzione alle tecnologie avanzate e alla biosicurezza
Cinque tecnologie riguardano il settore biomedico, con particolare riferimento alle terapie cellulari e geniche, ai farmaci basati su piccoli acidi nucleici e alle tecnologie connesse ai microrganismi patogeni. Le misure mirano a controllare il trasferimento internazionale di competenze e processi tecnologici considerati sensibili sotto il profilo della biosicurezza e della tutela della salute pubblica. Tra le tecnologie proposte per il divieto di esportazione figurano determinate piattaforme tecnologiche proprietarie per le terapie cellulari e geniche. Sono invece previste restrizioni per specifiche tecnologie proprietarie di individuazione e validazione di nuovi bersagli terapeutici.
Il MOFCOM ha precisato che alcune modalità di collaborazione internazionale potranno beneficiare di esclusioni o procedure agevolate. In particolare, per determinate piattaforme tecnologiche, le licenze d’uso che non comportano il trasferimento della proprietà e i servizi di ricerca o produzione conto terzi possono essere esclusi dal campo di applicazione. Per altre tecnologie soggette a restrizioni sono invece contemplate procedure di autorizzazione automatica.
Queste distinzioni assumono particolare rilievo per le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che collaborano con partner cinesi attraverso accordi di licenza, ricerca congiunta, sviluppo clinico o produzione.
Fotovoltaico: controlli sulle tecnologie produttive e sui macchinari strategici
Il terzo ambito riguarda 12 tecnologie impiegate nella filiera fotovoltaica, in particolare nella produzione di polisilicio, wafer e celle solari. Tra le tecnologie per le quali sono prospettate restrizioni figurano specifici processi di produzione del polisilicio, tra cui quelli relativi a linee con una capacità produttiva annua pari o superiore a 30’000 tonnellate. La proposta comprende inoltre determinate tecnologie per la produzione di celle fotovoltaiche avanzate, incluse tecnologie relative alle celle in perovskite e alle celle tandem.
Un elemento di particolare interesse riguarda il fatto che il campo di applicazione può estendersi anche ad apparecchiature e macchinari che incorporano o consentono il trasferimento delle tecnologie controllate. Le autorità cinesi precisano infatti che l’esportazione di tecnologie fotovoltaiche può avvenire contestualmente alla fornitura di linee produttive, alla loro installazione, messa in servizio, modifica o aggiornamento. Per le tecnologie soggette a restrizioni, tali operazioni potrebbero richiedere un’autorizzazione all’esportazione, con conseguenze anche sulle procedure bancarie, doganali e amministrative. Il MOFCOM sottolinea tuttavia che i controlli non si estendono indistintamente a tutte le apparecchiature fotovoltaiche, ma riguardano specifiche tecnologie e determinati macchinari identificati dalla normativa.
Registrazione preventiva: obbligo già applicabile dal 16 ottobre 2026
Al di là delle modifiche proposte al catalogo, l’aspetto di maggiore rilevanza immediata è l’introduzione di un obbligo temporaneo di registrazione prima dell’esportazione. Dal 16 ottobre 2026 e fino all’entrata in vigore della revisione definitiva del catalogo, gli operatori che intendono esportare le tecnologie individuate nell’annuncio devono procedere alla registrazione attraverso la piattaforma elettronica del MOFCOM dedicata alla gestione del commercio tecnologico. L’obbligo riguarda anche le operazioni già avviate ma non ancora completate.
Le fattispecie soggette a registrazione comprendono:
- il trasferimento a soggetti esteri della proprietà di tecnologie, inclusa la cessione di diritti di proprietà intellettuale;
- la concessione a soggetti esteri di diritti di utilizzo di tecnologie sviluppate o detenute in Cina;
- il trasferimento della proprietà o del controllo effettivo di tecnologie cinesi a soggetti esteri;
- ulteriori operazioni per le quali il MOFCOM richieda espressamente la registrazione.
Secondo i chiarimenti ufficiali, per le apparecchiature fotovoltaiche strategiche comprese nel campo di applicazione è ugualmente richiesta la registrazione. La registrazione deve essere effettuata tramite la piattaforma MOFCOM – Technical Trade Management. Le informazioni richieste comprendono, in particolare, l’identificazione dell’esportatore e del destinatario, il Paese o territorio di destinazione, la descrizione della tecnologia, il suo utilizzo previsto e il valore economico stimato dell’operazione.
Per il trasferimento simultaneo di più tecnologie allo stesso destinatario è prevista la possibilità di presentare un’unica registrazione. Negli altri casi, le operazioni devono generalmente essere registrate separatamente.
È importante distinguere la registrazione temporanea dall’eventuale autorizzazione all’esportazione: la prima costituisce un adempimento già introdotto dall’annuncio, mentre il regime definitivo di divieti e restrizioni dipenderà dall’esito della revisione del catalogo. Restano naturalmente applicabili gli eventuali obblighi autorizzativi già previsti dalla normativa vigente.
Quali conseguenze per le imprese svizzere?
Le nuove disposizioni non riguardano esclusivamente gli esportatori cinesi. Possono avere conseguenze anche per le imprese svizzere che acquistano tecnologie dalla Cina, partecipano a progetti industriali con partner locali o sviluppano attività di ricerca e produzione congiunte. L’impatto dipenderà dalla natura della tecnologia e dalla struttura dell’operazione. Per le imprese che acquistano impianti industriali o linee produttive dalla Cina, sarà importante verificare se la fornitura comprende tecnologie controllate, documentazione tecnica, software proprietari, assistenza all’installazione o trasferimenti di competenze soggetti a specifici adempimenti. Nel settore biomedico, gli accordi di licenza e collaborazione scientifica dovranno essere esaminati anche alla luce delle distinzioni tra trasferimento della proprietà, concessione di diritti d’uso e prestazione di servizi. Per le imprese attive nell’intelligenza artificiale, assumerà invece rilievo la distinzione tra accesso a servizi digitali e trasferimento effettivo di tecnologie, modelli o infrastrutture.
Le operazioni di investimento e acquisizione meritano particolare attenzione, poiché il provvedimento include espressamente tra le fattispecie soggette a registrazione il passaggio della proprietà o del controllo effettivo di determinate tecnologie a soggetti esteri.
Cosa dovrebbero verificare le aziende?
Le imprese che intrattengono rapporti tecnologici o industriali con la Cina dovrebbero anzitutto identificare le tecnologie interessate e verificare, insieme ai propri partner cinesi, se le operazioni previste rientrino nel campo di applicazione del provvedimento. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai contratti in corso di esecuzione, agli accordi di licenza, ai progetti di ricerca congiunta e alle forniture di macchinari accompagnate da trasferimenti di know-how. Per le operazioni potenzialmente interessate, è opportuno chiarire preventivamente le responsabilità relative alla registrazione e agli eventuali procedimenti autorizzativi, tenendo conto delle possibili conseguenze sui tempi di esecuzione e sugli obblighi contrattuali. La verifica dovrebbe basarsi sulle specifiche tecniche e sulle caratteristiche effettive dell’operazione, non soltanto sulla denominazione commerciale dei prodotti o sulla loro classificazione doganale.
Consultazione pubblica fino al 15 novembre 2026
La proposta di revisione rimane aperta alla consultazione pubblica dal 16 ottobre al 15 novembre 2026.
Le osservazioni possono riguardare l’elenco delle tecnologie, i parametri tecnici utilizzati per definirne il campo di applicazione, le misure di controllo previste e le eventuali procedure agevolate. Non è ancora stata comunicata una data definitiva per l’entrata in vigore del catalogo revisionato. Per le imprese svizzere, l’evoluzione della normativa merita quindi attenzione, soprattutto in presenza di trasferimenti tecnologici in corso o di nuovi progetti di collaborazione con partner cinesi.
Link utili
- MOFCOM e Ministero della Scienza e della Tecnologia – Annuncio n. 48/2026 del 16 ottobre 2026, con allegati relativi alle tecnologie interessate e al modulo di registrazione.
- MOFCOM – Chiarimenti ufficiali sulla revisione del catalogo, 16 ottobre 2026.
- MOFCOM – Piattaforma per la registrazione del commercio tecnologico.
Le informazioni riportate si basano sull’annuncio ufficiale e sui chiarimenti pubblicati dalle autorità cinesi il 16 ottobre 2026, tradotti con il supporto dell’intelligenza artificiale. Le traduzioni non hanno carattere ufficiale e, in caso di divergenze interpretative, fa fede il testo originale in lingua cinese. Le disposizioni definitive potranno differire dalla proposta attualmente in consultazione. Per le singole operazioni è necessaria una verifica della normativa applicabile e delle specifiche tecniche interessate.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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