Il 31 dicembre 2020 scadrà il periodo transitorio della Brexit. Dal nuovo anno cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito gli accordi bilaterali che la Svizzera ha concluso con l’UE. Approfondimento curato dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.
In effetti la maggior parte delle regole concordate ed applicabili tra Berna e Londra sono contenute negli accordi stipulati con l’UE essendo il Regno Unito, o meglio essendo stato fino al recente passato, uno stato membro a tutti gli effetti. Ma a partire dal 2021 Londra uscirà dal mercato unico europeo e dalla relativa unione doganale. La Svizzera deve pertanto fondare le proprie relazioni economiche su nuove basi.
Proprio per colmare tale lacuna determinata dall’effettività della Brexit, Berna e Londra avevano concluso già nel 2019 un accordo commerciale. Questo accordo riprende gran parte dei diritti e doveri rilevanti ai fini commerciali contenuti negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE: l’accordo di libero scambio, l’accordo sugli appalti pubblici, quello sulla lotta contro la frode, l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), l’accordo agricolo e l’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale.
Ma alcuni aspetti ai quali eravamo abituati nelle nostre relazioni con Londra non sono stati ripresi dall’accordo commerciale, come ad esempio la libera circolazione delle persone. In effetti dal mese di gennaio tra Svizzera e Regno Unito si applicheranno nuove regole in ambito di migrazione. Da un lato i cittadini britannici che intenderanno entrare nel mercato del lavoro svizzero dovranno presentare una relativa domanda e dovranno adempiere alle disposizioni della legge federale sugli stranieri che prevede contingenti e preferenza per i lavoratori svizzeri e dell’UE. Per contro per i cittadini britannici già in Svizzera prevarranno i loro diritti acquisiti e non saranno tenuti, in linea di principio, ad avviare alcuna nuova procedura.
E per gli Svizzeri che vogliono lavorare nel Regno Unito?
Anche qui bisogna distinguere tra chi è già attualmente inserito nel mercato del lavoro britannico da chi invece intende trasferirvisi dopo il 31 dicembre 2020. I cittadini svizzeri attualmente già nel Regno Unito dovranno semplicemente richiedere alle autorità britanniche un nuovo statuto di residenza, ma saranno comunque esclusi dal sistema a punti (Points-Based System PBS) in vigore dal 1 gennaio 2021 per i nuovi arrivi. In base al PBS, chi vorrà essere ammesso nel mercato del lavoro inglese dovrà raggiungere un livello di 70 punti, calcolati sulla base di distinti criteri. Al candidato potranno essere assegnati 20 punti per un’adeguata offerta di impiego da parte di un datore di lavoro approvato dalle autorità, altri 20 punti per un lavoro sufficientemente qualificato, 10 punti per la conoscenza della lingua inglese e ulteriori 20 punti per il raggiungimento di un minimo salariale (25’600 sterline/anno). Altre specifiche qualifiche o situazioni permetteranno di ottenere punti supplementari che potranno eventualmente compensare lacune della candidatura riscontrate altrove. I punti supplementari potranno essere assegnati ai titolari di un dottorato, o a chi viene assunto in settori in cui scarseggia la manodopera indigena.
In materia di prestazione di servizi il 14 dicembre è stato concluso uno specifico accordo (Services Mobility Agreement/ SMA) che prevede concrete agevolazioni. Da un lato in Svizzera continuerà ad applicarsi la semplice procedura di notifica per i servizi in provenienza dal Regno Unito di durata inferiore a 90 giorni/anno, come già in vigore attualmente. Da parte di Londra è stato concesso l’accesso al mercato ai prestatori svizzeri in una trentina di settori. I fornitori svizzeri non saranno tenuti a provare la conoscenza dell’inglese e la necessità economica di attingere a partner esterni in questi settori. I fornitori di servizi potranno restare nel Regno Unito fino a dodici mesi sull’arco di due anni. L’accesso verrà limitato a persone con livello universitario o equivalente.
Non è escluso che in futuro ci possano essere adeguamenti di questi regimi sulla base di eventuali accordi che il Regno Unito concluderà nei prossimi mesi con l’UE.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-14 14:09:532020-12-14 14:09:54Brexit e libera circolazione delle persone
La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è stata recentemente oggetto di una modifica, entrata in vigore il 1° luglio 2020, che mira, da un lato, a sensibilizzare i datori di lavoro sul problema della discriminazione salariale e, dall’altro, ad aggiornare ed eliminare ogni discriminazione salariale sistematica in ragione del sesso, per mezzo di analisi regolari sulla parità dei salari.
Concretamente, le nuove disposizioni prevedono tre tappe: un’analisi della parità salariale dalla parte del datore di lavoro entro il 30 giugno 2021; una verifica di questa analisi da un organo indipendente entro il 30 giugno 2022; una comunicazione ai propri dipendenti ed eventuali azionisti sul risultato dell’analisi entro il 30 giugno 2023.
Analisi della parità salariale: datori di lavoro toccati e metodo
Il nuovo obbligo di analisi della parità dei salari concerne i datori di lavoro che occupano un effettivo di almeno 100 lavoratori, questo indipendentemente dal tasso di attività. Gli apprendisti non sono conteggiati in questo effettivo. Le aziende devono aver effettuato la prima analisi al più tardi entro il 30 giugno 2021. L’obbligo di analisi entro questo termine concerne non solo i datori di lavoro che occupavano all’inizio del 2020 almeno 100 lavoratori, ma anche quelli che occuperanno almeno 100 collaboratori all’inizio del 2021.
Di principio, l’analisi della parità salariarle dev’essere ripetuta ogni quattro anni. Se però l’analisi effettuata dimostra che la parità salariale è rispettata, il datore di lavoro è dispensato dall’obbligo di ripeterla.
Sono dispensati dall’effettuare l’analisi salariale le aziende che sono oggetto di un controllo del rispetto dell’analisi in questione nell’ambito di una procedura di attribuzione di un appalto pubblico o di una concessione di sussidi, o che sono già stati oggetti di una verifica simile tra luglio 2016 e giugno 2020 e che hanno dimostrato di soddisfare i requisiti.
L’analisi della parità salariale dev’essere effettuata secondo un metodo scientifico e conforme al diritto. A tal fine la Confederazione mette a disposizione gratuitamente alle aziende uno strumento d’analisi standard (Logib) disponibile online a questo indirizzo: https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib.html
Verifica dell’analisi da parte di un organo indipendente
I datori di lavoro che sottostanno al Codice delle obbligazioni devono far verificare la loro analisi della parità salariale da un organo indipendente. Possono far appello, a scelta: a una società di revisione riconosciuta al senso della Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla sorveglianza dei revisori; a un’organizzazione al senso dell’articolo 7 della LPar, costituita da almeno 2 anni e che ha per compito, in virtù del suo statuto, di promuovere la parità tra uomo e donna o di difendere gli interessi dei lavoratori e lavoratrici (per esempio un sindacato); a una rappresentanza di lavoratori al senso della Legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).
Le persone che dirigono la revisione e verificano l’analisi della parità salariale a richiesta di un datore di lavoro devono aver seguito una formazione specifica che deve permettere di garantire che la verifica rispetti i requisiti minimi di qualità e che tutti i datori lavoratori sottomessi a l’obbligo di analisi siano trattati in egual misura. Le persone o entità che desiderano ottenere il riconoscimento di un corso di formazione devono depositare domanda presso l’Ufficio federale per la parità dei sessi che può rilasciare un riconoscimento valido per 4 anni e rinnovabile. L’organo indipendente deve redigere, nel termine di un anno dall’analisi salariale, un rapporto sull’esecuzione dell’analisi della parità salariale ad uso della direzione dell’azienda in verifica.
Comunicazione ai lavoratori e agli azionisti
Una volta ricevuto il rapporto dell’organo indipendente, i datori di lavoro devono informare per iscritto i lavoratori sul risultato dell’analisi della parità salariale, al più tardi un anno dopo la verifica. Le società le cui azioni sono quotate in borsa devono allegare il risultato dell’analisi della parità salariale al loro rapporto annuale.
Per contro, a meno che una legge specifica non lo preveda, i risultati non devono essere comunicati a un’autorità.
Quanto ai datori di lavoro del settore pubblico, devono pubblicare i risultati dettagliati dell’analisi e della verifica.
Conseguenza in caso di non-rispetto dell’obbligo di analisi
Tenuto conto che l’obbligo di analisi della parità salariale mira a sensibilizzare i datori di lavoro sulla questione della parità salariale e che numerose aziende effettuano volontariamente l’analisi, il legislatore ha rinunciato a prevedere una sanzione per le aziende che si sottraggono a questo obbligo. Una violazione della parità salariale tra uomo e donna però può comportare delle conseguenze pecuniarie, avere delle conseguenze sulla gara di un appalto pubblico o l’ottenimento di sovvenzioni dello stato, o ancora avere ripercussioni sull’immagine o la reputazione del datore di lavoro.
Fonte: articolo adattato e tradotto dal francese dalla rivista DEMAIN, edizione del 09.2020
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-07 06:52:202020-12-01 09:54:34Parità salariale: l’obbligo di effettuare un’analisi
Lo scorso 27 settembre 2020 è stata accettata in votazione popolare l’introduzione in Svizzera di un congedo paternità. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Una scheda informativa a riguardo.
Un riassunto schematico:
La durata del congedo è di due settimane, ossia dieci giorni lavorativi. È possibile beneficiare del congedo in blocco o in singole giornate.
Ne hanno diritto i padri che esercitano un’attività lucrativa (dipendente o indipendente).
Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi.
Valgono gli stessi principi applicabili al congedo maternità.
Il diritto al congedo va comunque esercitato entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Si riferisce ai figli nati dopo il 31 dicembre 2020.
Il diritto è concesso a condizione che il neonato sia in grado di vivere.
Copre l’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno.
L’indennità di paternità non sarà versata automaticamente, ma andrà espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente.
L’indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.
Per finanziare il congedo di paternità, il 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG passerà dallo 0,45 allo 0,5 per cento. Il 50% dei costi è a carico dei datori di lavoro.
Contattare il Servizio giuridico Cc-Ti Il nostro Servizio giuridico è a disposizione delle aziende affiliate per consulenze puntuali. Nell’Area soci sono pubblicate diverse schede giuridiche con informazioni mirate e aggiornate su temi in ambiti quali diritto del lavoro, HR, diritto commerciale, accordi bilaterali, proprietà intellettuale, fiscalità, assicurazioni sociali, ecc.. L’accesso a questa sezione del sito è destinata esclusivamente ai soci.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-12-02 06:26:002020-11-30 16:27:32Congedo paternità: breve scheda informativa
Un’interessante pubblicazione destinata alle aziende, edita dalla Polizia cantonale
La digitalizzazione apre nuove opportunità di crescita e possibilità d’impiego per l’economia. Ciò significa pure, tuttavia, una crescente dipendenza da una funzionante infrastruttura informatica digitale. Determinati criminali ne approfittano in pieno. Dall’azienda artigianale fino a grandi imprese con parecchie migliaia di collaboratori – ognuno ne può essere vittima. Già il 40 percento delle imprese svizzere che hanno partecipato a un’inchiesta hanno indicato di avere sofferto di cibercriminalità Nei fatti, non soltanto possono finire offline i siti web, ma può rimanere colpita l’intera rete informatica di un’impresa. Il più delle volte le imprese subiscono danni finanziari e in molti casi vengono rese pubbliche anche informazioni riservate.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-10-14 09:39:112020-10-14 09:39:12Impedire la cibercriminalità: manuale per PMI
Una scheda giuridica redatta dall’Avv. Michele Rossi. Scopriamo i dettagli.
Ci sono situazioni in cui l’attività lavorativa non è possibile.
In alcuni casi l’impossibilità riguarda la persona del lavoratore come ad esempio la malattia, l’infortunio, le assenze per servizio militare, …Ma altre fattispecie toccano invece la sfera del datore di lavoro. L’art. 324 del Codice delle obbligazioni regola proprio queste situazioni.
La legge recita:
“se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro”.
Concretamente quando può verificarsi una simile situazione? Ad esempio quando il datore di lavoro non mette a disposizione dei dipendenti le necessarie infrastrutture produttive o gli strumenti di lavoro. Oppure quando ha omesso di chiedere, e pertanto di ottenere, una necessaria autorizzazione per svolgere l’attività in questione. Se, in questi casi, i dipendenti manifestano la loro disponibilità al lavoro, ma l’attività, per i motivi sopra citati, non può essere svolta, ecco che hanno ugualmente diritto al salario.
Lo stesso vale per il cosiddetto rischio economico e per il rischio aziendale, entrambi a carico del datore di lavoro. Il rischio economico riguarda il caso in cui il lavoro è tecnicamente possibile ma non è utile/opportuno per ragioni prettamente economiche (ad esempio il crollo dei prezzi). Il rischio aziendale è invece quello inerente all’attività dell’azienda del datore di lavoro. Come detto, in simili situazioni il datore di lavoro non può rifiutarsi di versare il salario.
E in caso di pandemia cosa succede? Si tratta di una situazione appena vissuta che ha generato importanti limitazioni delle attività economiche, anche nel nostro Cantone. Ora, già nel mese di febbraio la Segreteria di Stato dell’economia – SECO, in una sua comunicazione ufficiale, ha ritenuto che “…la comparsa inaspettata del nuovo coronavirus e dei suoi effetti non rientri nella sfera comune del rischio aziendale…”.
Questa situazione di crisi è comunque stata affrontata con la concessione delle indennità per il lavoro ridotto, qualora fosse dato un nesso causale tra diminuzione del lavoro e crisi sanitaria.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/01/ART19-Michele-Rossi-ufficiale.jpg20193166Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-09-29 08:13:052020-09-22 16:13:54Rischio aziendale e pandemia
Prodotti e servizi sono spesso il risultato di costosi progetti di innovazione tecnologica. L’esportazione in un mercato globale di prodotti o servizi e la protezione contro l’uso improprio richiedono un’approfondita conoscenza dei diritti di proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale comprende un’ampia varietà di diritti su invenzioni, design, marchi, opere protette da copyright e segreti commerciali. Tali diritti tuttavia sono in linea di principio validi solo all’interno del territorio nazionale che li ha concessi. Ad esempio, un brevetto concesso in Svizzera avrà diritto di protezione solamente in Svizzera e in Liechtenstein. Pertanto, le aziende interessate a proteggere il loro prodotto devono ricercare protezione focalizzandosi specialmente sui mercati di interesse. La protezione ottenuta tramite una proprietà intellettuale garantisce al proprietario il diritto di escludere altri dalla produzione, dall’uso e dalla vendita dell’invenzione all’interno della giurisdizione stabilita dai diritti di proprietà intellettuale.
Quali tipi di diritti di proprietà intellettuale
ci sono?
Brevetto
Un brevetto è un diritto esclusivo che garantisce un diritto di monopolio
per un periodo di tempo limitato su una soluzione tecnica riguardante ad
esempio un prodotto o processo. Esistono diverse possibilità per proteggere
un’invenzione in dipendenza dal Paese di applicazione. Queste includono i brevetti
e i modelli di utilità.
Marchio
Un marchio è un segno protetto che consente all’azienda di distinguere i
propri prodotti e servizi da quelli di aziende concorrenti. Possono essere registrati come marchi d’impresa
tutti i segni rappresentabili graficamente o meno. Fra questi sono compresi parole,
combinazioni di lettere, numeri, tonalità cromatiche, forme tridimensionali,
slogan, sequenze multimediali o combinazioni di questi elementi e persino suoni
o profumi. Un marchio può essere registrato a livello nazionale, nell’UE o a
livello internazionale grazie a una serie di accordi tra stati.
Design
I design sono forme creative estetiche uniche che si possono proteggere tramite
un’iscrizione in un registro. Questo vale sia per i design bidimensionali sia
per le forme tridimensionali. Un design può essere registrato a livello
nazionale o nell’Unione Europea, oppure tramite una procedura di registrazione internazionale
che attualmente include più di 60 Stati membri.
Diritti d’autore
La protezione del copyright si applica a una vasta gamma di opere, tra cui
opere scritte, teatrali, musicali, drammatiche, coreografiche, artistiche,
architettoniche, fotografiche, cinematografiche, audiovisive, grafiche e
software. Di norma, il copyright non deve essere registrato per la protezione,
ma in alcuni Paesi la registrazione può essere fatta su base volontaria per la prova
certa sulla data di creazione dell’opera.
Segreti commerciali
Un segreto commerciale può essere rappresentato da informazioni di natura tecnica
o commerciale che offrono un vantaggio rispetto ai concorrenti. Per essere classificate
come segreto commerciale, le informazioni devono soddisfare le seguenti
condizioni:
– devono avere un valore commerciale poiché segrete,
– devono essere conosciute solo da una cerchia ristretta di persone, e
– il legittimo proprietario deve prendere le appropriate precauzioni per
garantire il mantenimento della segretezza tramite ad esempio accordi di
riservatezza con partner commerciali e dipendenti.
Quali altri vantaggi offre la proprietà
intellettuale?
I diritti di proprietà intellettuale (IP) contribuiscono in modo significativo al successo economico aziendale migliorando la quota di mercato o i margini di profitto tramite per esempio la concessione di licenze, la cessione o semplicemente attraverso la commercializzazione di prodotti o servizi in esclusiva. I diritti di proprietà intellettuale possono anche migliorare il valore commerciale di una società agli occhi di possibili investitori e istituti di finanziamento. In caso di vendita, fusione o acquisizione, la proprietà intellettuale può aumentare sostanzialmente il valore di un’azienda e persino rappresentare il bene primario dell’azienda. L’uso strategico dei diritti di proprietà intellettuale può quindi aumentare in modo significativo la competitività. Pertanto, risulta importante garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano protetti e possano essere sfruttati ovunque l’azienda si trovi ad operare.
Cosa dovrebbe essere considerato quando si
esportano prodotti e servizi?
Come per i beni materiali, i diritti di proprietà intellettuale devono
essere acquisiti, mantenuti e gestiti in maniera ottimale al fine di mantenere il
loro pieno valore. In tal modo risulta possibile proteggere i prodotti e i
servizi di un’azienda.
Alcuni principi generali sono essenziali per l’efficace gestione della
proprietà intellettuale:
È importante disporre di una strategia globale per proteggere la proprietà intellettuale.
Una strategia valida e ben ponderata per la protezione e la gestione della proprietà intellettuale risulta necessaria per sostenere il successo economico nel mercato di riferimento dove l’azienda opera. La protezione della proprietà intellettuale consente: di impedire ad altri di beneficiare dell’invenzione; di proteggere il marchio di un’azienda e la sua reputazione; di far valere i propri diritti in modo efficace e rapido in caso di violazione; e di generare ulteriori vantaggi. Una cattiva strategia in materia di proprietà intellettuale d’altro canto comporta rischi e in determinate circostanze può comportare il fallimento di un’azienda.
In linea di principio, la protezione dovrebbe aver luogo prima dell’esportazione dei prodotti e dei servizi.
La registrazione tempestiva dei diritti di proprietà intellettuale
garantisce che i suoi vantaggi siano pienamente sfruttabili. I diritti di
proprietà intellettuale non registrabili, come i diritti d’autore e i segreti
commerciali, possono essere protetti con mezzi contrattuali e non contrattuali.
Differenti metodi di protezione sono disponibili in diversi Paesi
In ogni Paese esistono norme specifiche per la protezione della proprietà
intellettuale che devono essere rispettate. Al fine di decidere in quali Paesi
un diritto di proprietà intellettuale debba essere registrato, le domande sui
costi di registrazione, la capacità di ottenere e far valere un diritto, la
necessità di esclusività e il ritorno degli investimenti devo essere tenuti in
considerazione nel supportare la decisione finale.
I diritti in un Paese devono essere registrati e fatti valere seguendo le leggi nazionali.
Quando si ottengono e si sfruttano i diritti di proprietà intellettuale in un Paese, è necessario garantire che tali diritti possano essere ottenuti o fatti valere in modo efficace, equo e sicuro. Ciò è generalmente ottenuto attraverso il sistema IP internazionale. Una serie di trattati internazionali, come l’accordo TRIPS dell’OMC, le convenzioni di Parigi e di Berna, prevedono norme minime che devono essere rispettate dagli Stati membri. A causa di sempre più frequenti cicli di innovazione, tecnologie e leggi che cambiano costantemente a livello globale, la gestione strategica della proprietà intellettuale diventa una sfida e un fattore chiave per il successo. È quindi importante appoggiarsi a Consulenti qualificati in materia di IP.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-08-12 08:17:562020-08-07 14:52:09Ciò che gli esportatori dovrebbero sapere sulla proprietà intellettuale
Il 31 agosto 2020 scade l’Ordinanza COVID-19 e decadranno le misure straordinarie in ambito di indennità per lavoro ridotto. Dal 1° settembre la procedura per ottenere l’indennità per lavoro ridotto torna in regime normale.
Cosa cambia dal 1° settembre 2020?
viene reintrodotto il preavviso di 10 giorni
viene reintrodotto il termine di attesa (1
giorno)
la durata massima è di 18 mesi su 24
Che cosa accade alle autorizzazioni di lavoro
ridotto il 31.08.2020?
le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità al 31.08.2020 dura da almeno 3 mesi scadono al 31.08.2020 (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sulla decisione)
le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità al 31.08.2020 dura da meno di 3 mesi subiscono una modifica di validità: la loro nuova durata si riduce automaticamente a 3 mesi (senza intervento da parte dell’autorità)
le decisioni che indicano quale data della fine del periodo autorizzato il 31.08.2020 scadono il 31.08.2020
Evolve, inoltre, la cerchia dei beneficiari dell’ILR:
Rispetto al periodo pandemico, si tornerà alla procedura ordinaria e verranno quindi richiesti maggiori dettagli, come per esempio la motivazione dettagliata per giustificare la richiesta (indicare semplicemente “COVID-19” non sarà sufficiente), la conferma firmata da parte di ogni collaboratore che avrà accettato il lavoro ridotto, un conteggio dettagliato, l’organigramma dell’azienda. Le aziende dovranno giustificare il calo di lavoro e la diminuzione delle attività. Lalista dettagliata dei documenti richiesti sarà disponibile a partire dal 19 agosto 2020.
Le aziende che necessitano di beneficiare dell’indennità per il lavoro ridotto (ILR) dopo il 31.08.2020 devono presentare la richiesta di rinnovo inoltrando un nuovo preannuncio online rispettando il termine di 10 giorni.
Il modulo di preannuncio per il lavoro ridotto verrà messo online dalla SECO dal 19 agosto 2020. Per coloro che intendono ricevere l’indennità per il lavoro ridotto con decorrenza al 1.9.2020, devono ritenere come data utile ultima per la richiesta il 21 agosto 2020.
La Cc-Ti comunicherà celermente nelle prossime settimane ulteriori aggiornamenti.
Per maggiori informazioni o domande vi chiediamo gentilmente di prendere contatto direttamente con l’amministrazione cantonale (Ufficio giuridico della sezione del lavoro). È anche possibile scaricare questa circolare illustrativa – elaborata dal Cantone – che spiega le nuove disposizioni per le indennità per lavoro ridotto (ILR).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-08-05 14:00:552020-08-05 14:19:20Nuove disposizioni per l’Indennità per lavoro ridotto (ILR)
Un’informativa in merito a questa modifica legislativa, che entra in vigore il prossimo 1° agosto 2020.
Dal
1° agosto 2020 l’assegno di formazione potrà essere riconosciuto anche prima
dei 16 anni, nel caso in cui il figlio ha compiuto 15 anni e segue una
formazione post-obbligatoria.
Nel suo nuovo tenore, l’articolo 3 capoverso 1 lettera b LAFam prevede che l’assegno di formazione sia versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età. Se invece a 15 anni il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo, per il diritto all’assegno di formazione si dovrà attendere che abbia compiuto 16 anni.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-07-23 08:33:452020-07-23 16:39:58Revisione della legge sugli assegni familiari per la formazione
Una scheda giuridica redatta dall’Avv. Michele Rossi. Scopriamo i dettagli.
Il contratto di lavoro non richiede alcuna
forma speciale. Addirittura si considera che un contratto sia concluso anche
quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l’esecuzione d’un lavoro,
la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario
(art. 320 CO). In altre parole, una situazione di fatto può quindi costituire
un valido contratto di lavoro senza che le parti ne abbiano nemmeno discusso.
Questa presunzione
legale necessita però di due condizioni. Dapprima che vi sia una fornitura
effettiva di lavoro e, secondariamente, che tale prestazione venga accettata
dal datore di lavoro. Questa seconda condizione è realizzata quando
l’accettazione emana da una persona autorizzata a rappresentare il datore di
lavoro. Non vi è per contro accettazione se la fornitura di lavoro è nota
unicamente a persone senza poteri di rappresentanza in seno all’azienda. Va
precisato che la presunzione porta unicamente sull’esistenza di un contratto di
lavoro, non sul suo contenuto (es. salario).
Esistono però situazioni
che generalmente esulano dall’applicazione di tale regola come ad esempio
eventuali contributi lavorativi di una persona all’azienda del coniuge o del concubino,
oppure nell’ambito di mere attività di volontariato. E’ infatti usuale che
determinate prestazioni vengano fornite senza alcuna controprestazione, anche
sa la gratuità dell’operato non è stata esplicitamente convenuta. A titolo di
esempio si possono citare l’attività di cassiere per una società di calcio,
oppure la sorveglianza dei figli dei vicini per un paio d’ore. In questi casi
si ritiene che i rapporti non siano retti da un contratto di lavoro ma poggino
invece su altre basi.
Se, sulla base di circostanze concrete, si deve ammettere l’esistenza di un contratto di lavoro, allora la conseguenza è l’applicabilità integrale a tale rapporto degli art.319 ss del Codice delle obbligazioni. Come per i contratti stipulati esplicitamente, sia nella forma scritta che in quella orale.
Il nostro Servizio giuridico è a disposizione delle aziende affiliate per consulenze specifiche. Nell’Area soci sono pubblicate diverse schede giuridiche con informazioni mirate e aggiornate su temi d’interesse in ambiti quali diritto del lavoro, HR, diritto commerciale, accordi bilaterali, proprietà intellettuale, fiscalità, assicurazioni sociali, ecc.. L’accesso a questa sezione del sito è destinata esclusivamente ai soci. Il Servizio giudirico è gestito dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-07-22 10:35:562020-07-22 10:35:57Contratto di lavoro tacito?
Cliccando il pulsante «Accetta», acconsentite all’utilizzo di tutti i nostri cookie così come quelli dei nostri partner. Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sulle visite al nostro sito web, con lo scopo di fornirvi un'esperienza ottimale e per migliorare continuamente le prestazioni del nostro sito web. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra informativa sulla privacy.
Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni attraverso il vostro browser, di solito sotto forma di cookie. Poiché rispettiamo il vostro diritto alla privacy, potete scegliere di non consentire la raccolta di dati da alcuni tipi di servizi. Tuttavia, il mancato consenso a tali servizi potrebbe influire sull'esperienza dell'utente.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Cookie di Google Analytics
Utilizziamo Analytics con lo scopo di monitorare il funzionamento del sito e analizzare il comportamento utente.
Altri servizi
Utilizziamo cookies di YouTube e Vimeo per l'iterazione di video esterni nel nostro sito.