Implicazioni pratiche della Brexit per le aziende svizzere

La Brexit ha creato ostacoli agli scambi di merci e servizi anche tra la Svizzera e il Regno Unito. Pur avendo concluso vari accordi bilaterali per garantire il mantenimento delle loro strette relazioni, alcuni o parti di essi si fondano sull’armonizzazione delle disposizioni tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e quindi per il momento non vengono applicati (potranno esserlo solo se l’UE e il Regno Unito definiranno soluzioni contrattuali analoghe sulla base di standard armonizzati). Tutto ciò crea difficoltà nelle operazioni quotidiane degli operatori economici dei due Paesi.

Per essere di aiuto concreto ai suoi associati che operano con il Regno Unito, il servizio Commercio internazionale della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) ha riunito le principali disposizioni in una scheda informativa che mira a rispondere a domande pratiche inerenti alle esportazioni di merci (questioni doganali, legislazione prodotti, IVA nell’e-commerce) e alla fornitura di servizi. Laddove di interesse la scheda è completata con informazioni inerenti alle importazioni e alla fornitura di servizi in Svizzera da parte di aziende o lavoratori britannici.

La scheda informativa è riservata ai soci della Cc-Ti e può essere richiesta al servizio Commercio internazionale inviando una e-mail a internazionale@cc-ti.ch

Export di prodotti alimentari in Cina: nuove regolamentazioni dal 1.1.2022

L’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese (General Administration of Customs of the People’s Republic of China, GACC) ha revisionato la normativa applicabile all’importazione dei prodotti alimentari in Cina e dal 1°gennaio 2022 l’esportazione di prodotti alimentari in Cina dovrà sottostare a nuovi requisiti.

Obbligo di registrazione

Il decreto GACC n. 248 estende l’obbligo a tutti i produttori esteri di derrate alimentari di ottenere l’approvazione all’esportazione da parte della GACC con apposita registrazione degli stabilimenti. Attualmente, solo i produttori esteri di alimenti a base di carne, di prodotti ittici, lattiero-caseari (inclusi gli alimenti per lattanti) e nidi di uccelli commestibili sottostanno a tale obbligo. In futuro, tuttavia, in mancanza di tale registrazione, anche i prodotti alimentari di altre categorie non potranno più essere importati in Cina.

Le modalità di registrazione variano a seconda della tipologia di prodotto esportato e del grado di rischio per la sicurezza alimentare e dei consumatori. Esse sono così riassunte:

  • Registrazione raccomandata dall’autorità competente del Paese di origine
    Dagli artt. 6-8 si evince che 18 categorie di alimenti presentano un alto rischio e sono pertanto soggette alla registrazione raccomandata da parte dell’autorità competente del Paese d’origine: carne e prodotti a base di carne, budelli edibili, prodotti ittici e dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari, nidi di rondine e prodotti derivati, miele e prodotti dell’apicoltura, uova e ovoprodotti, grassi e oli commestibili, pasta ripiena, cereali commestibili, prodotti dell’industria molitoria e malto; verdure fresche e disidratate, legumi secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè non torrefatti e fave di cacao, e alimenti dietetici speciali e alimenti a fini salutari. L’autorità competente in Svizzera è l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). La registrazione degli stabilimenti stranieri registrati per le seguenti quattro categorie continua ad essere valida: carne e prodotti a base di carne, prodotti ittici e dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari e nidi di rondine o prodotti derivati. Per (continuare ad) esportare in Cina i loro prodotti, le aziende delle categorie summenzionate e non ancora autorizzate così come le aziende che producono derrate alimentari delle altre categorie dovranno procedere alla registrazione per il tramite dell’USAV.

    Documentazione necessaria alla registrazione:
    • lettera di raccomandazione dell’autorità competente del Paese esportatore;
    • elenco dei produttori raccomandati e delle domande di registrazione dei produttori;
    • documenti che certificano l’identificazione del produttore, quali la licenza commerciale rilasciata dall’autorità competente del Paese esportatore;
    • dichiarazione che il produttore raccomandato dall’autorità competente del Paese esportatore è conforme ai requisiti di questi regolamenti;
    • relazioni di esami/ispezioni/revisioni condotte dall’autorità competente del Paese esportatore ai produttori interessati.
  • Registrazione effettuata in autonomia
    Secondo gli artt. 9-10 gli alimenti non compresi nelle 18 categorie sopra elencate (una verifica può essere effettuata direttamente a sistema utilizzando la voce di tariffa doganale cinese del prodotto) presentano un livello di rischio inferiore e pertanto la registrazione può essere effettuata in autonomia dal produttore stesso o per il tramite del suo partner cinese o di un agente incaricato tramite il China Import Food Enterprise Registration System (CIFER system).

    Documentazione necessaria alla registrazione:
    • domanda di registrazione del produttore
    • documenti che certificano l’identificazione del produttore, quali la licenza commerciale rilasciata dall’autorità competente del Paese esportatore;
    • dichiarazione del produttore che conferma di rispettare i requisiti del regolamento in oggetto;

La domanda di registrazione del produttore deve contenere le seguenti informazioni: nome del produttore, Paese esportatore in cui il produttore è ubicato, indirizzo del sito di produzione, rappresentante legale, persona di contatto, coordinate, numero di registrazione approvato dall’autorità competente del Paese esportatore di residenza, tipo di alimento da registrare, tipo di produzione, capacità di produzione, ecc..

Qualora le informazioni relative al produttore subiscano dei cambiamenti durante il periodo di validità del certificato, il produttore è tenuto a presentare una domanda di modifica alla GACC utilizzando la stessa procedura. In caso di cambiamenti dello stabilimento di produzione, del rappresentante legale o del numero di registrazione nel suo Paese d’origine, il produttore dovrà effettuare una nuova registrazione, che invaliderà la precedente.

La validità del certificato di registrazione è di 5 anni, sarà tuttavia la stessa GACC a fornire indicazioni in merito all’inizio e alla fine del periodo di validità. Per il rinnovo del certificato di registrazione, la richiesta dovrà essere presentata tra i 3 e i 6 mesi prima della scadenza.

Infine, gli stabilimenti registrati all’estero devono includere il numero di registrazione GACC o il numero di registrazione approvato dall’autorità competente del Paese esportatore sia sull’imballaggio interno sia su quello esterno dei prodotti alimentari esportati in Cina.

Le aziende estere che hanno ottenuto il numero di registrazione GACC sono visionabili qui: 进口食品境外生产企业注册信息 (singlewindow.cn)

Etichettatura

Il decreto GACC n. 249 (traduzione non ufficiale) prevede, tra gli altri, nuovi requisiti per quanto riguarda l’imballaggio e l’etichettatura degli alimenti importati (sull’etichetta dovrà figurare il numero di registrazione GACC) e l’istituzione da parte dei produttori esteri di un sistema di controllo della sicurezza alimentare e dei servizi igienico-sanitari nonché di un sistema di valutazione dei fornitori. Requisiti più dettagliati (art. 30) sono stati introdotti per prodotti quali carne surgelata e prodotti ittici, i quali devono riportare l’etichetta in lingua cinese e inglese oppure cinese e lingua madre del Paese esportatore con le necessarie informazioni richieste. La gamma di alimenti che richiedono l’etichettatura cinese stampata sulle confezioni di vendita (e non apposta in formato adesivo) è stata inoltre ampliata.


Disclaimer: le informazioni fornite in questo documento hanno scopo puramente informativo.

Swissness: il marchio svizzero

Il prodotto proviene davvero dalla Svizzera se c’è scritto sull’etichetta? Solo se vengono seguite determinate regole.

Il mercato svizzero può vantarsi di avere un alto valore, sia per la qualità che per l’affidabilità, la precisione e l’esclusività. I consumatori svizzeri che vivono nel nostro Paese e all’estero sono pronti a cercare in modo meticoloso tali prodotti poiché confidano nelle caratteristiche sopracitate e, dove possibile, scelgono di acquistare solo prodotti nazionali e locali.
Lo “Swiss made” è, indubbiamente, un punto di forza per le aziende. Ci sono però delle regole da seguire per proteggere il marchio svizzero dagli abusi.
Un utile vademecum in merito.

Che aspetto ha la croce Svizzera?

Questo è chiaramente definito dalla legge: “un quadrato rosso con in mezzo una croce bianca”.

Su di un prodotto può essere raffigurato lo stemma svizzero?

No, lo stemma svizzero, ovvero la croce svizzera bianca su sfondo rosso quadrato è un’espressione del potere statale e un simbolo ufficiale protetto. Pertanto, le aziende private non sono autorizzate ad usufruirne per uso commerciale. Solo la Confederazione Svizzera può utilizzare questo stemma. Lo si può trovare, ad esempio, sul sito web della Confederazione ma non su un cartone del latte, anche se il contenuto proviene al 100% dalla Svizzera.

Esistono delle eccezioni?

Sì, esistono delle eccezioni nelle quali lo stemma può essere utilizzato da altre persone. Ad esempio, può essere mostrato in opere di riferimento o utilizzato nell’allestimento di un festival. Lo stemma può essere anche riportato su un bicchiere o una medaglia commemorativa per un determinato evento.

Sull’etichetta dei prodotti svizzeri può essere raffigurata la croce svizzera?

Solo se provengono effettivamente e in modo verificabile dalla Svizzera. Tuttavia, non si può pretendere alcun collegamento con la Confederazione Svizzera. L’etichetta di una bottiglia d’acqua può essere decorata con la croce elvetica esclusivamente se il contenuto proviene da una fonte svizzera, ma essa non può essere mostrata su un orologio proveniente dalla Cina

Esistono delle eccezioni anche per quanto riguarda la croce Svizzera?

Sì, in alcuni casi la croce elvetica non può essere utilizzata anche se il prodotto proviene effettivamente dalla Svizzera. Per esempio, nelle situazioni in cui essa potrebbe venire confusa con il simbolo della Croce Rossa. Questa regola vale principalmente per i prodotti nel campo medicale.

La croce svizzera può essere utilizzata come decorazione?

La croce svizzera può essere usata per decorare gli articoli turistici come le camicie, le giacche o le bretelle. L’acquirente non deve intendere la croce svizzera come un’indicazione di provenienza, ma bensì come un elemento decorativo; il prodotto non deve necessariamente essere stato fabbricato in Svizzera.

Quando si può indicare il “Made in Switzerland” su un prodotto?

Solo se il prodotto proviene effettivamente dalla Svizzera. Ciò garantisce che esso contenga davvero del materiale di origine elvetica. Lo stesso discorso vale, ad esempio, per le indicazioni «Swiss made» o «Swiss Quality» e per le immagini raffiguranti il Cervino, Guglielmo Tell o Helvetia.

Scoprire un imbroglio nell’utilizzo della croce svizzera: come procedere?

Supponiamo di acquistare un orologio da un negozio svizzero online. L’orologio viene venduto come «Swiss made» e mostra una piccola croce svizzera, ma è stato constatato che è stato prodotto in Turchia. In questo caso sono possibili le seguenti misure:

  • segnalare l’abuso all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (e-mail: swissnessinfo@ipi.ch). La società in questione sarà informata per iscritto del proprio comportamento illecito e delle multe che potrebbero insorgere
  • informare l’associazione di categoria (per gli orologi l’Associazione dell’industria orologiera svizzera)
  • controllare la ricevuta e leggere le modalità di reso, in Svizzera, tuttavia, non esiste alcun diritto legale per gli acquisti online
  • informarsi sui propri diritti di garanzia nei termini e condizioni generali. Se vi sono indicazioni, si applica la legge in vigore e si può richiedere il rimborso.

Quando un prodotto è originario dalla Svizzera?

Con i prodotti di origine naturale è relativamente semplice: una lattuga è originaria dalla Svizzera se è stata raccolta su territorio elvetico. La carne di manzo è svizzera se l’animale ha trascorso la maggior parte della sua vita nel territorio. Un pesce è di origine svizzera se viene pescato sul suolo nazionale. Le uova sono di origine elvetica se il pollo è stato allevato in Svizzera.

Ma cosa succede quando i prodotti naturali vengono trasformati in alimenti? In questo caso almeno l’80% del peso degli ingredienti deve provenire dalla Svizzera. Mentre per i prodotti lattiero-caseari la percentuale deve essere del 100%.

Inoltre, la fase di lavorazione che conferisce al prodotto le sue proprietà essenziali deve avvenire in Svizzera. Ad esempio: la confezione Tetra Pak del latte può raffigurare il Cervino se tutto il latte che contiene proviene dalla Svizzera. Anche la trasformazione del latte in formaggio, dunque la fase di lavorazione essenziale, deve aver avuto luogo nel nostro Paese.

Sono tuttavia possibili delle eccezioni: quando i prodotti di origine naturale non esistono in Svizzera o sono momentaneamente irreperibili, essi non vengono tenuti in considerazione ai fini della regola del 60% o 80%. Anche l’acqua come ingrediente non è compresa.

Per quanto riguarda una tavoletta di cioccolato, l’80% del peso degli ingredienti, come lo zucchero e il latte, deve provenire dalla Svizzera. La proporzione di cacao non viene inclusa provenendo da un Paese estero. Per i prodotti industriali, almeno il 60% dei costi di produzione deve essere sostenuto in Svizzera, inoltre l’attività che conferisce al prodotto le sue proprietà essenziali deve svolgersi In Svizzera.

Fonte: Beobachter 16/21, adattamento Cc-Ti