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Export di prodotti alimentari in Cina: nuove regolamentazioni dal 1.1.2022

3 Dicembre 2021/in Certificazioni, Internazionale, Tematiche

L’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese (General Administration of Customs of the People’s Republic of China, GACC) ha revisionato la normativa applicabile all’importazione dei prodotti alimentari in Cina e dal 1°gennaio 2022 l’esportazione di prodotti alimentari in Cina dovrà sottostare a nuovi requisiti.

Obbligo di registrazione

Il decreto GACC n. 248 estende l’obbligo a tutti i produttori esteri di derrate alimentari di ottenere l’approvazione all’esportazione da parte della GACC con apposita registrazione degli stabilimenti. Attualmente, solo i produttori esteri di alimenti a base di carne, di prodotti ittici, lattiero-caseari (inclusi gli alimenti per lattanti) e nidi di uccelli commestibili sottostanno a tale obbligo. In futuro, tuttavia, in mancanza di tale registrazione, anche i prodotti alimentari di altre categorie non potranno più essere importati in Cina.

Le modalità di registrazione variano a seconda della tipologia di prodotto esportato e del grado di rischio per la sicurezza alimentare e dei consumatori. Esse sono così riassunte:

  • Registrazione su raccomandazione dell’autorità competente del Paese di origine
    Dagli artt. 6-8 si evince che 18 categorie di alimenti presentano un alto rischio e sono pertanto soggette alla registrazione su raccomandazione da parte dell’autorità competente del Paese d’origine: carne e prodotti a base di carne, budelli edibili, prodotti ittici e dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari, nidi di rondine e prodotti derivati, miele e prodotti dell’apicoltura, uova e ovoprodotti, grassi e oli commestibili, pasta ripiena, cereali commestibili, prodotti dell’industria molitoria e malto; verdure fresche e disidratate, legumi secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè non torrefatti e fave di cacao, e alimenti dietetici speciali e alimenti a fini salutari. L’autorità competente in Svizzera è l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). La registrazione degli stabilimenti stranieri registrati per le seguenti quattro categorie continua ad essere valida: carne e prodotti a base di carne, prodotti ittici e dell’acquacoltura, prodotti lattiero-caseari e nidi di rondine o prodotti derivati. Per (continuare ad) esportare in Cina i loro prodotti, le aziende delle categorie summenzionate e non ancora autorizzate così come le aziende che producono derrate alimentari delle altre categorie dovranno procedere alla registrazione per il tramite dell’USAV.

    Documentazione necessaria alla registrazione:
    • lettera di raccomandazione dell’autorità competente del Paese esportatore;
    • elenco dei produttori raccomandati e delle domande di registrazione dei produttori;
    • documenti che certificano l’identificazione del produttore, quali la licenza commerciale rilasciata dall’autorità competente del Paese esportatore;
    • dichiarazione che il produttore raccomandato dall’autorità competente del Paese esportatore è conforme ai requisiti di questi regolamenti;
    • relazioni di esami/ispezioni/revisioni condotte dall’autorità competente del Paese esportatore ai produttori interessati.
  • Registrazione effettuata in autonomia
    Secondo gli artt. 9-10 gli alimenti non compresi nelle 18 categorie sopra elencate (una verifica può essere effettuata direttamente a sistema utilizzando la voce di tariffa doganale cinese del prodotto) presentano un livello di rischio inferiore e pertanto la registrazione può essere effettuata in autonomia dal produttore stesso o per il tramite del suo partner cinese o di un agente incaricato tramite il China Import Food Enterprise Registration System (CIFER system).

    Documentazione necessaria alla registrazione:
    • domanda di registrazione del produttore
    • documenti che certificano l’identificazione del produttore, quali la licenza commerciale rilasciata dall’autorità competente del Paese esportatore;
    • dichiarazione del produttore che conferma di rispettare i requisiti del regolamento in oggetto;

La domanda di registrazione del produttore deve contenere le seguenti informazioni: nome del produttore, Paese esportatore in cui il produttore è ubicato, indirizzo del sito di produzione, rappresentante legale, persona di contatto, coordinate, numero di registrazione approvato dall’autorità competente del Paese esportatore di residenza, tipo di alimento da registrare, tipo di produzione, capacità di produzione, ecc..

Qualora le informazioni relative al produttore subiscano dei cambiamenti durante il periodo di validità del certificato, il produttore è tenuto a presentare una domanda di modifica alla GACC utilizzando la stessa procedura. In caso di cambiamenti dello stabilimento di produzione, del rappresentante legale o del numero di registrazione nel suo Paese d’origine, il produttore dovrà effettuare una nuova registrazione, che invaliderà la precedente.

La validità del certificato di registrazione è di 5 anni, sarà tuttavia la stessa GACC a fornire indicazioni in merito all’inizio e alla fine del periodo di validità. Per il rinnovo del certificato di registrazione, la richiesta dovrà essere presentata tra i 3 e i 6 mesi prima della scadenza.

Infine, gli stabilimenti registrati all’estero devono includere il numero di registrazione GACC o il numero di registrazione approvato dall’autorità competente del Paese esportatore sia sull’imballaggio interno sia su quello esterno dei prodotti alimentari esportati in Cina.

Le aziende estere che hanno ottenuto il numero di registrazione GACC sono visionabili qui: 进口食品境外生产企业注册信息 (singlewindow.cn)

Etichettatura

Il decreto GACC n. 249 (traduzione non ufficiale) prevede, tra gli altri, nuovi requisiti per quanto riguarda l’imballaggio e l’etichettatura degli alimenti importati (sull’etichetta dovrà figurare il numero di registrazione GACC) e l’istituzione da parte dei produttori esteri di un sistema di controllo della sicurezza alimentare e dei servizi igienico-sanitari nonché di un sistema di valutazione dei fornitori. Requisiti più dettagliati (art. 30) sono stati introdotti per prodotti quali carne surgelata e prodotti ittici, i quali devono riportare l’etichetta in lingua cinese e inglese oppure cinese e lingua madre del Paese esportatore con le necessarie informazioni richieste. La gamma di alimenti che richiedono l’etichettatura cinese stampata sulle confezioni di vendita (e non apposta in formato adesivo) è stata inoltre ampliata.


Disclaimer: le informazioni fornite in questo documento hanno scopo puramente informativo.

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