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Assortimenti e classificazione doganale: chiarimenti UE

28 Maggio 2026/in Dogana, Internazionale, Tematiche

Con una recente sentenza (causa T-69/25), il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito le condizioni alle quali un sistema composto da più elementi può essere qualificato come “assortimento”, con classificazione doganale determinata non dal componente prevalente, bensì dal prodotto risultante dalla loro combinazione. La pronuncia ha implicazioni pratiche rilevanti per kit chimici, sistemi tecnici e preparazioni complesse.

Il caso

Il procedimento trae origine da una controversia tra un operatore economico e l’autorità doganale tedesca in merito alla classificazione di un sistema a capsule utilizzato in ambito odontoiatrico. Il prodotto consiste in una capsula contenente due componenti distinti — polvere di lega d’argento e mercurio liquido — alloggiati in compartimenti separati, ma destinati a essere miscelati, mediante attivazione, per ottenere un amalgama dentario d’argento pronto all’uso.
In sede di classificazione, l’autorità doganale aveva inquadrato il prodotto alla sottovoce 2843 90 10 della Nomenclatura combinata, applicando un dazio del 5,3%, ritenendo determinante il fatto che il sistema fosse destinato a formare un amalgama contenente mercurio. L’operatore economico sosteneva invece l’applicazione della voce 3006 40 00, relativa ai prodotti per odontoiatria ed esente da dazio, evidenziando che, al momento dell’importazione, i componenti non erano ancora miscelati.
La controversia ruotava attorno a una questione preliminare: se il sistema potesse essere qualificato come “assortimento” ai sensi della nota 3 della sezione VI della Nomenclatura combinata e, in caso affermativo, quale ne fosse la corretta classificazione.

Il ragionamento del Tribunale

Una nozione autonoma di “assortimento”
Il primo punto chiarito dalla sentenza riguarda la distinzione tra due istituti che la prassi tende spesso a sovrapporre. La regola generale interpretativa 3(b) disciplina gli assortimenti commerciali condizionati per la vendita al minuto e li classifica secondo il componente che conferisce al prodotto il suo “carattere essenziale”.
La nota 3 della sezione VI costituisce invece una disposizione speciale e autonoma: la classificazione non si fonda sui singoli componenti né su quello prevalente, ma sul prodotto risultante dalla loro combinazione. Le due nozioni non sono quindi intercambiabili: la nota 3 prevale sulle regole generali interpretative.

La rilevanza del prodotto finale
Il principio centrale della sentenza è che, nell’ambito della nota 3 della Sezione VI, la classificazione doganale può essere determinata sulla base del prodotto risultante dalla combinazione dei componenti, anche se tale prodotto non esiste ancora fisicamente al momento dello sdoganamento.
Nel caso in esame, l’amalgama dentario non è presente nella capsula al momento dell’importazione: si formerà solo quando l’operatore odontoiatrico attiverà il sistema e miscelerà i due componenti. Ciononostante, il Tribunale ritiene che proprio tale prodotto finale costituisca il riferimento corretto ai fini della classificazione tariffaria.
Il Tribunale non procede direttamente alla classificazione concreta del prodotto, ma chiarisce i criteri interpretativi rilevanti ai fini della corretta classificazione tariffaria.

Separabilità fisica: un criterio non determinante
Il Tribunale ha precisato che l’impossibilità di separare i componenti senza distruzione del sistema non esclude l’applicazione della nota 3: il fatto che le camere non possano essere separate senza rompere la capsula non è rilevante ai fini della qualificazione come assortimento.
Ciò che conta è che i costituenti siano identificabili e destinati a essere utilizzati congiuntamente per ottenere il prodotto finale.

Indicazioni operative desumibili dalla sentenza
Dalla decisione emergono alcune indicazioni utili, desumibili dal ragionamento del Tribunale, per individuare i casi in cui la nota 3 tende a trovare applicazione. In particolare, ciò avviene quando i componenti sono:

  • presentati insieme al momento dell’importazione
  • chiaramente destinati a un uso congiunto
  • funzionalmente complementari, ossia progettati per generare un prodotto determinato.

Nel caso delle capsule odontoiatriche, tutte le condizioni erano soddisfatte: i componenti erano dosati e confezionati per essere miscelati in un’unica operazione e formare una porzione di amalgama pronta all’uso.

Conclusione

La sentenza T‑69/25 consolida un principio chiaro: quando si è in presenza di sistemi destinati a combinare più componenti per ottenere un prodotto determinato, la classificazione doganale può richiedere di tenere conto del risultato finale, anche se tale prodotto non esiste ancora al momento dell’importazione.
Per le imprese che trattano prodotti complessi, ciò implica la necessità di riesaminare le classificazioni adottate e di valutare con attenzione la funzione complessiva del sistema, oltre alla sua composizione materiale al momento dell’importazione.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

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