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Polizza di carico elettronica: più certezza giuridica

6 Agosto 2026/in Internazionale, Tematiche, Varia

Il 1° luglio 2026 è entrata in vigore una modifica dell’Ordinanza sulla navigazione marittima che rafforza il quadro giuridico svizzero per l’utilizzo delle electronic Bills of Lading (eB/L). La normativa chiarisce espressamente che le polizze di carico possono essere emesse sotto forma di diritti valori registrati. Un passo che si inserisce in una trasformazione internazionale già in corso, con documenti commerciali elettronici sempre più presenti nelle operazioni di trasporto, commercio e finanziamento.

La Bill of Lading (B/L), o polizza di carico, accompagna da secoli il commercio marittimo. Attesta la presa in carico delle merci da parte del vettore, documenta le condizioni del trasporto e, quando assume natura di titolo rappresentativo, consente di esercitare e trasferire i diritti sulle merci.
La sua digitalizzazione non riguarda quindi soltanto il modo in cui un documento viene creato o trasmesso. Occorre poter riprodurre in ambiente elettronico anche le funzioni giuridiche che tradizionalmente dipendono dal documento cartaceo.

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026

Con il nuovo art. 15a dell’Ordinanza sulla navigazione marittima, in vigore dal 1° luglio 2026, viene espressamente stabilito che le polizze di carico possono essere emesse sotto forma di diritti valori registrati, con rinvio all’art. 1153a del Codice delle obbligazioni (CO).
Il principio non è però nuovo. La possibilità di emettere titoli rappresentativi delle merci come diritti valori registrati è prevista dal diritto svizzero già dal 2021, nell’ambito della legislazione sulla tecnologia di registro distribuito (DLT).
La modifica del 2026 interviene specificamente sulla polizza di carico marittima, rendendo esplicita questa possibilità anche nella relativa disciplina settoriale e rafforzando così la certezza giuridica per l’utilizzo delle eB/L in Svizzera.

Perché digitalizzare una B/L è particolare

Nel commercio internazionale molti documenti – dalla fattura commerciale al packing list – vengono già creati, trasmessi e archiviati elettronicamente.
Per la Bill of Lading la questione è più articolata perché, quando ha natura di titolo rappresentativo, il documento non serve soltanto a registrare o comunicare informazioni: al possesso e al trasferimento della polizza sono collegati diritti sulle merci.
Durante una spedizione, ad esempio, le merci possono essere oggetto di compravendita mentre sono ancora in viaggio. Nel sistema tradizionale, il trasferimento della polizza di carico può consentire il trasferimento dei relativi diritti senza che la merce debba essere fisicamente consegnata da un operatore all’altro.
Nel passaggio al digitale occorre quindi riprodurre questa funzione senza ricorrere all’originale cartaceo.

Come funziona il modello svizzero

La risposta del diritto svizzero passa attraverso i diritti valori registrati.
In termini semplificati, si tratta di diritti che possono essere esercitati e trasferiti attraverso un registro elettronico conforme ai requisiti stabiliti dal Codice delle obbligazioni. Il sistema deve permettere al titolare di disporre del proprio diritto mediante procedure tecniche e deve garantire, tra l’altro, l’integrità delle informazioni registrate e la trasparenza sul funzionamento del registro.
Per una eB/L, il meccanismo elettronico deve quindi permettere di determinare chi è legittimato a disporre del titolo e consentirne il trasferimento secondo le regole del sistema.
È questa la differenza sostanziale rispetto alla semplice digitalizzazione di un documento: una scansione o un PDF possono riprodurre le informazioni contenute in una Bill of Lading, ma non sostituiscono automaticamente il meccanismo giuridico collegato all’originale cartaceo.
La questione assume particolare rilevanza anche nel trade finance, dove la Bill of Lading svolge un ruolo importante nelle operazioni documentarie e nel finanziamento delle merci.

Un mercato internazionale già in movimento

La Svizzera non si muove in isolamento. La digitalizzazione dei documenti commerciali trasferibili è da anni oggetto di iniziative internazionali e di riforme legislative in diverse giurisdizioni.
Un riferimento importante è il Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) adottato dall’UNCITRAL nel 2017. Il modello mira a rendere possibile l’utilizzo giuridico di documenti trasferibili elettronici – tra cui le Bill of Lading – attraverso il principio dell’equivalenza funzionale con i corrispondenti documenti cartacei.
Diversi ordinamenti hanno nel frattempo introdotto normative che riconoscono i documenti trasferibili elettronici. Tra questi figurano importanti piazze del commercio e della finanza internazionale, mentre nel Regno Unito l’Electronic Trade Documents Act 2023 ha creato una base giuridica specifica per attribuire a determinati documenti commerciali elettronici gli stessi effetti dei loro equivalenti cartacei.
Anche l’industria marittima si sta muovendo rapidamente. Vettori, trader, banche e fornitori tecnologici utilizzano già soluzioni eB/L e i principali ocean carrier hanno assunto impegni per accelerarne l’adozione nei prossimi anni.
La modifica svizzera va quindi letta all’interno di una trasformazione internazionale già avviata: non introduce la eB/L nel commercio mondiale, ma adegua e chiarisce il quadro svizzero in un mercato che sta progressivamente ampliando l’utilizzo dei documenti commerciali elettronici.

Dalle piattaforme all’interoperabilità

La disponibilità di una base giuridica non risolve da sola tutte le questioni operative.
Una transazione marittima può coinvolgere esportatore, importatore, trader, vettore, spedizioniere, banca, assicuratore e altri intermediari, distribuiti in più Paesi. La eB/L deve quindi poter circolare lungo una catena nella quale soggetti diversi utilizzano sistemi tecnologici differenti e operano nell’ambito di ordinamenti diversi.
Uno dei temi centrali è perciò l’interoperabilità.
Storicamente molte piattaforme eB/L si sono sviluppate come ecosistemi separati, rendendo necessario che le parti di una transazione utilizzassero la medesima soluzione. Anche questo scenario sta però cambiando.
Nel giugno 2026 cinque provider di eB/L – CargoX, edoxOnline, eTEU, TradeGo e WaveBL – hanno implementato lo standard di interoperabilità della Digital Container Shipping Association (DCSA), rendendo possibile lo scambio di eB/L tra le rispettive piattaforme. È un passaggio significativo verso un mercato nel quale il documento elettronico possa circolare senza che tutti gli operatori debbano appartenere allo stesso ecosistema tecnologico.
La sfida si sta quindi progressivamente spostando dalla semplice disponibilità della tecnologia alla capacità di far dialogare sistemi, operatori e quadri giuridici differenti.

Cosa significa per le imprese svizzere?

Per un’impresa svizzera, il nuovo quadro rafforza la possibilità di integrare le eB/L nei propri processi commerciali, logistici e finanziari. La validità giuridica del documento rappresenta tuttavia solo uno degli aspetti da considerare: occorre verificare la soluzione utilizzata, il diritto applicabile alla transazione e la capacità dei diversi soggetti coinvolti – dal vettore al cliente, fino alla banca – di accettare e gestire la polizza di carico elettronica.
Un esempio concreto nel settore bancario svizzero è quello di Arab Bank Switzerland, che, nell’ambito delle proprie attività di commodity trade finance, ha collaborato con FIATA a un proof of concept per testare il trasferimento di una electronic FIATA Bill of Lading (eFBL) tra clienti della banca attraverso piattaforme eBL differenti. L’esperienza mostra come le eB/L possano trovare applicazione anche nei processi di trade finance; l’adozione non è tuttavia uniforme e, nelle operazioni che coinvolgono banche o altri finanziatori, è opportuno verificare preventivamente l’accettazione del documento elettronico e della soluzione tecnologica utilizzata.
Un’ulteriore attenzione è richiesta nelle transazioni che coinvolgono più giurisdizioni. Il riconoscimento della eB/L da parte del diritto svizzero non implica infatti, di per sé, che il documento produca gli stessi effetti in ogni ordinamento interessato dall’operazione. La valutazione deve quindi tenere conto dell’intera catena commerciale e finanziaria e dei Paesi coinvolti.

Dalla certezza giuridica all’adozione

I vantaggi della digitalizzazione possono essere significativi: maggiore rapidità nella circolazione dei documenti, minore dipendenza dalla movimentazione degli originali cartacei, riduzione dei rischi di perdita o ritardo e maggiori possibilità di automatizzare i processi commerciali, logistici e finanziari.
Il passaggio alla eB/L non equivale tuttavia alla semplice sostituzione della carta con un documento digitale. Richiede infrastrutture adeguate e la capacità di integrare il titolo elettronico nell’intera transazione.
Con la modifica entrata in vigore il 1° luglio 2026, la Svizzera rafforza la base giuridica per compiere questo passaggio. Il prossimo terreno di sviluppo sarà sempre più quello dell’adozione, dell’interoperabilità e dell’integrazione delle eB/L nei processi del commercio internazionale.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

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