USA: novità Section 232 per acciaio, alluminio e rame
Il 1° giugno 2026 la Casa Bianca ha pubblicato un nuovo proclama che modifica ulteriormente il regime tariffario applicabile alle importazioni di acciaio, alluminio, rame e di numerosi prodotti derivati ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Pur non intervenendo sulle aliquote generali del 50%, 25% e 15% introdotte nell’aprile 2026, il provvedimento apporta una serie di modifiche mirate al funzionamento del regime tariffario Section 232, attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti interessate dalle misure, l’estensione del regime transitorio del 15% a ulteriori categorie di beni, la modifica delle regole relative al contenuto metallico statunitense e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche a determinati prodotti originari della Svizzera.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’8 giugno 2026.
Contesto
Con la riforma entrata in vigore nell’aprile 2026, gli Stati Uniti hanno riorganizzato il regime tariffario Section 232 relativo ad acciaio, alluminio e rame attraverso una serie di allegati (Annex) che distinguono i prodotti interessati in funzione della loro natura e del livello di trasformazione.
Annex I-A – Prodotti di base, 50%
L’Annex I-A comprende principalmente metalli e prodotti strettamente collegati alla produzione metallurgica, inclusi numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 72 e 73 (ferro e acciaio), HS 74 (rame) e HS 76 (alluminio). In questa categoria rientrano, tra gli altri, semilavorati, profilati, lamiere, tubi e altri prodotti metallici di base.
Annex I-B – Prodotti derivati, 25%
L’Annex I-B comprende numerosi prodotti derivati e manufatti contenenti acciaio, alluminio o rame, appartenenti a molteplici filiere industriali e manifatturiere.
Annex II – Esclusioni
L’Annex II elenca le categorie di prodotti escluse dal campo di applicazione dei dazi Section 232 e quindi non soggette alle aliquote aggiuntive previste da tale Section. In assenza di altre esenzioni specifiche, essi possono tuttavia rimanere soggetti al dazio aggiuntivo temporaneo del 10% introdotto dagli Stati Uniti ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, applicabile a numerose importazioni originarie della Svizzera.
Annex III – Regime transitorio, 15% fino al 31 dicembre 2027
L’Annex III comprende determinate categorie di macchinari e apparecchiature considerate rilevanti per la capacità produttiva e industriale degli Stati Uniti. Tra queste figurano numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 84 (macchinari e apparecchi meccanici) e HS 85 (apparecchiature elettriche), nonché alcune categorie dei capitoli HS 86 (settore ferroviario) e HS 87-89 (veicoli, mezzi speciali e determinate attrezzature di trasporto e industriali).
Le principali novità
Nuove categorie soggette ai dazi
Il provvedimento estende il campo di applicazione delle misure Section 232 ampliando l’elenco dei prodotti derivati inclusi nell’Annex I-B, che raccoglie numerosi manufatti e prodotti contenenti acciaio, alluminio o rame soggetti al relativo regime tariffario.
Tra le principali aggiunte figurano, tra gli altri, determinate scaffalature in acciaio (steel racks) e lastre litografiche in alluminio (aluminum lithographic plates), a conferma della volontà dell’Amministrazione statunitense di estendere progressivamente le misure anche a prodotti collocati più a valle nella catena del valore.
Annex I-C – Tetto massimo del 15% per prodotti originari di determinati Paesi, fino al 31 dicembre 2027
Una delle novità più rilevanti per gli esportatori svizzeri riguarda l’introduzione dell’Annex I-C, che prevede disposizioni specifiche applicabili a determinate categorie di prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera, dell’Unione europea, del Regno Unito, del Giappone e di altri partner commerciali.
Per questi prodotti il dazio complessivo viene determinato partendo dal dazio doganale ordinario (Column 1 Duty Rate):
- se tale dazio è inferiore al 15%, viene applicato un dazio aggiuntivo ai sensi della Section 232 fino a raggiungere un livello complessivo del 15%;
- se invece il dazio ordinario è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo Section 232.
La misura si applica fino al 31 dicembre 2027.
Le imprese svizzere, ciò implica la necessità di verificare attentamente se i propri prodotti rientrano tra le voci tariffarie elencate nell’Annex I-C e quale sia il relativo trattamento doganale all’importazione negli Stati Uniti.
Ampliamento dell’Annex III (regime agevolato al 15%)
Il nuovo proclama amplia inoltre l’elenco dei prodotti inclusi nell’Annex III, che raccoglie le categorie di prodotti soggette ad un’aliquota ridotta del 15% fino al 31 dicembre 2027.
Le modifiche includono o sviluppano ulteriormente categorie dei capitoli HTSUS 84-89, quali:
- macchinari agricoli;
- attrezzature per il settore delle costruzioni;
- apparecchiature per la movimentazione industriale e la logistica;
- alcune componenti e sistemi HVAC destinati prevalentemente al settore residenziale;
- ulteriori macchinari e attrezzature industriali.
L’obiettivo dichiarato è quello di limitare l’impatto dei dazi su investimenti e attività produttive considerate strategiche per l’economia statunitense.e.
Nuova soglia per il contenuto metallico statunitense
Il proclama modifica anche la definizione di prodotto realizzato “interamente” con acciaio, alluminio o rame di origine statunitense.
La soglia minima viene ridotta dal 95% all’85% in peso del contenuto metallico complessivo. Di conseguenza, un prodotto può beneficiare del trattamento previsto per il metallo statunitense anche qualora fino al 15% del contenuto di acciaio, alluminio o rame sia di origine estera.
Attenzione alla classificazione doganale
Le modifiche introdotte confermano e rafforzano una delle innovazioni principali della riforma di aprile 2026:
- i dazi sono frequentemente calcolati sull’intero valore doganale del prodotto,
- e non più unicamente sulla componente metallica.
In questo contesto, la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) assume un ruolo centrale per determinare il trattamento applicabile.
Occorre inoltre considerare l’interazione con il dazio temporaneo introdotto ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, pari al 10% ad valorem.
In linea generale:
- i prodotti soggetti a Section 232 restano assoggettati esclusivamente al relativo regime tariffario;
- i prodotti esclusi dalla Section 232 (ad esempio tramite Annex II) possono invece risultare soggetti al dazio del 10%,
- salvo che non ricorra un’altra esclusione specifica.
La verifica combinata dei diversi regimi risulta quindi essenziale per determinare correttamente l’onere doganale complessivo.
Conclusioni
Il nuovo proclama esecutivo non modifica l’impianto generale della riforma Section 232 introdotta nell’aprile 2026, ma ne affina il funzionamento attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti, l’adeguamento delle regole di origine del contenuto metallico e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche ai prodotti originari della Svizzera.
Alla luce della crescente complessità del sistema, le imprese svizzere sono chiamate a:
- verificare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti;
- identificare l’allegato applicabile (Annex I-A, I-B, I-C, II o III);
- valutare l’eventuale interazione con altri regimi tariffari statunitensi (in particolare Section 122).
Un approccio strutturato e aggiornato alla compliance doganale diventa quindi indispensabile per gestire correttamente l’accesso al mercato statunitense.
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Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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