Trump 2.0: lo stato dei dazi (aggiornato al 04.06.2025)
Il Presidente Trump ha disposto la sospensione, fino al 9 luglio 2025, dell’applicazione dei dazi reciproci differenziati. In questo periodo, per la maggior parte dei Paesi si applicherà l’aliquota iniziale del 10%. Restano soggetti a disposizioni specifiche la Cina, i prodotti coperti dall’accordo USMCA, nonché veicoli e componenti automobilistici. A partire dal 4 giugno 2025, il dazio su acciaio, alluminio e prodotti derivati è stato innalzato al 50%.

Dopo aver annunciato, con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, l’introduzione di un nuovo regime tariffario su due livelli – che prevedeva un dazio “reciproco” aggiuntivo generalizzato del 10% a partire dal 5 aprile, seguito da un incremento per alcuni Paesi elencati nell’Allegato I (tra cui la Svizzera, colpita da un dazio del 31%) a partire dal 9 aprile – il Presidente Trump ha ora fatto marcia indietro. Con l’Executive Order 14266 del 9 aprile, ha infatti sospeso per 90 giorni – ossia fino al 9 luglio 2025 – l’applicazione dei dazi individualizzati. Fino a tale data, per tutti i Paesi inclusi nell’Allegato I si applicherà esclusivamente il dazio reciproco iniziale generalizzato del 10%. Alla Cina continuano ad applicarsi condizioni differenziate rispetto agli altri partner commerciali. Le automobili e i componenti auto restano soggetti a un dazio del 25%. Per acciaio, alluminio e relativi derivati, a partire dal 4 giugno 2025 è in vigore un’aliquota del 50%. Di seguito, le informazioni principali.
Dazi reciproci
Tramite il sistema di comunicazione CSMS (Cargo Systems Messaging Service), la US Customs and Border Protection (CBP) ha rilasciato le istruzioni operative # 64680374 sull’implementazione dei dazi reciproci aggiornati, fornendo i dettagli sui capitoli 99 da utilizzare per la corretta dichiarazione delle merci. Il documento aggiorna, esclusivamente per quanto riguarda questo aspetto, le precedenti istruzioni operative # 64649265 .
Fatte salvo eventuali nuove misure, i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo del 2 aprile – tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici – continuano a sottostare unicamente al dazio “reciproco” iniziale del 10% e non sono toccati dai dazi individualizzati.
I prodotti importati da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia restano assoggettati alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS).
La misura non si applica ai beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo e beni umanitari.
Il dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio (MFN, antidumping, compensativo), tassa o imposta applicata ai beni in questione.
Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. La CBP ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.
Le spedizioni di valore inferiore a $800 possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti da Cina e Hong Kong (v. sotto). Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a $800), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).
Cumulabilità dei dazi aggiuntivi
***AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2025*** L’Executive Order 14289 che introduce il principio della non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate (automobili e componenti auto, ai prodotti in alluminio e in acciaio, e ai prodotti originari di Canada e Messico), laddove tali dazi sono introdotti ai sensi della Sezione 232 o dell’IEEPA, è stato modificato dal Proclama presidenziale del 3 giugno 2025. A tal proposito si invita a consultare le nuove linee guida della CBP.
SPECIALE: Acciaio, alluminio e derivati
***AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2025 *** Dal 4 giugno 2026 gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio sono assoggettati al dazio aggiuntivo del 50% imposto ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciato nei Proclami 9704, 9705, 9980, 10895, 10896 e da ultimo nel Proclama del 3 giugno 2025. Il dazio del 50% si applica alla maggior parte dei Paesi, ad eccezione del Regno Unito, che mantiene l’aliquota del 25% fino al 9 luglio e della Russia, il cui alluminio russo è ora soggetto a un dazio del 200%.
Il nuovo Proclama presidenziale introduce altresì una nuova regola di valutazione doganale: il contenuto in acciaio/alluminio deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci.
Le regole di applicazione cumulativa dei dazi sono state aggiornate: occorre prestare attenzione a sovrapposizioni, esclusioni nonché a nuove priorità d’imposizione. A tal proposito si invita a consultare le nuove linee guida della CBP.
Per informazioni sulle categorie merceologiche toccate e sulla dichiarazione dei Paesi di fusione e colata si rinvia alle linee guida riportate nell’articolo Stati Uniti: dazi del 25% su acciaio, alluminio e loro derivati – Cc-Ti (10.03.2025).
SPECIALE: Automobili e componenti auto
Come stabilito dal Proclama 10908, dal 3 aprile 2025 le automobili e i camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applica anche ai componenti elencati nell’allegato I al Proclama. Il dazio non si applica per contro ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti.
Il 29 aprile 2025, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria e introduce un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno (credito pari al 3,75% del prezzo MRSP), e il 10% nel secondo anno (2,5% del prezzo MRSP). Per maggiori ragguagli vedasi l’articolo: Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi (08.05.2025)
SPECIALE: Semiconduttori, circuiti integrati e prodotti elettronici vari
L’11 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato un Memorandum che esenta dai dazi reciproci previsti dall’Ordine Esecutivo 14257 i semiconduttori, i circuiti integrati e vari prodotti elettronici (come smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor), identificati tramite codici HTSUS. L’esenzione è stata formalizzata con l’inserimento di tali beni nell’Allegato II dell’ordine esecutivo. Lo stesso giorno, la CBP ha fornito istruzioni operative (CSMS # 6474565) su come dichiarare correttamente queste merci utilizzando le voci doganali previste nel capitolo 99. Sebbene non sia stata fissata una scadenza, il Segretario al Commercio Lutnick ha precisato che si tratta di una misura temporanea.
SPECIALE: Cina
Il 12 maggio gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire dal 14 maggio 2025. Tramite l’Executive Order 14298 del 12 maggio, gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%. Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Il dazio del 20% introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl resta in vigore.
Anche le misure previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA – che riguardano tra gli altri acciaio, alluminio, automobili e componenti – rimangono in vigore. Maggiori ragguagli su: Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina – Cc-Ti (14.05.2025)
Va inoltre sottolineato che per le importazioni dalla Cina e da Hong Kong con valore inferiore a $800 non è più applicabile l’esenzione de minimis prevista dal 19 USC § 1321(a)(2)(C). Questa revoca, stabilita con l’Executive Order 14256 del 2 aprile 2025 e in vigore dal 2 maggio 2025, comporta che tali spedizioni sono soggette a tutti i dazi ordinari, inclusi i dazi MFN, le tariffe imposte ai sensi della Section 301 e il dazio aggiuntivo del 20% sul fentanyl.
Con l’Executive Order 14298 del 12 maggio 2025 (articolo 4), il regime tariffario applicabile alle spedizioni di valore inferiore a $800 giunte tramite posta internazionale è stato modificato: l’aliquota ad valorem è stata ridotta dal 120% al 54%, mentre il dazio specifico è stato mantenuto a $100 per articolo, eliminando la precedente previsione di un aumento a $200 a partire dal 1° giugno 2025.
Pertanto, il quadro attuale prevede per le spedizioni di piccolo valore dalla Cina e Hong Kong l’applicazione di un dazio ad valorem del 54% sul valore della spedizione oppure, a discrezione del vettore, l’applicazione di un dazio specifico di $100 per articolo (cfr. istruzioni operative della CBP # 65029543).
Queste misure sostituiscono integralmente quelle precedenti e resteranno in vigore fino a eventuali ulteriori modifiche normative.
Altri link utili:
- Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina – Cc-Ti (14.05.2025)
- Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi (08.05.2025)
- Countdown terminato: scatta la fase due dei dazi “reciproci” USA
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