Trump 2.0: lo stato dei dazi (aggiornato al 14.05.2025)

Il Presidente Trump sospende fino al 9 luglio i dazi reciproci differenziati: durante questo periodo, per tutti i Paesi è applicato il dazio reciproco iniziale ad un’aliquota del 10%. Fa eccezione la Cina, per la quale il dazio viene innalzato al 145%. Le misure su acciaio, alluminio e auto restano in vigore.

Dopo aver annunciato, con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, l’introduzione di un nuovo regime tariffario su due livelli – che prevedeva un dazio “reciproco” aggiuntivo generalizzato del 10% a partire dal 5 aprile, seguito da un incremento per alcuni Paesi elencati nell’Allegato I (tra cui la Svizzera, colpita da un dazio del 31%) a partire dal 9 aprile – il Presidente Trump ha ora fatto marcia indietro. Con l’Executive Order 14266 del 9 aprile, ha infatti sospeso per 90 giorni – ossia fino al 9 luglio 2025 – l’applicazione dei dazi individualizzati. Fino a tale data, per tutti i Paesi inclusi nell’Allegato I si applicherà esclusivamente il dazio reciproco iniziale generalizzato del 10%. Gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio e le automobili continuano a sottostare al dazio settoriale del 25%. La Cina è esclusa dalla sospensione: per le sue esportazioni continua ad applicarsi un dazio del 145%. Di seguito, le informazioni principali.

Dazi reciproci

Tramite il sistema di comunicazione CSMS (Cargo Systems Messaging Service), la US Customs and Border Protection (CBP) ha rilasciato linee guida # 64680374 sull’implementazione dei dazi reciproci aggiornati, fornendo i dettagli sui capitoli 99 da utilizzare per la corretta dichiarazione delle merci. Il documento aggiorna, esclusivamente per quanto riguarda questo aspetto, le precedenti linee guida # 64649265 .

Fatte salvo eventuali nuove misure, i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo del 2 aprile – tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici – continuano a sottostare unicamente al dazio “reciproco” iniziale del 10% e non sono toccati dai dazi individualizzati.

I prodotti importati da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia restano assoggettati alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS).

La misura non si applica ai beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo e beni umanitari.

Il dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio (MFN, antidumping, compensativo), tassa o imposta applicata ai beni in questione.

Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. L’autorità doganale statunitense (US Customs and Border Protection, CBP) ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.

Le spedizioni di valore inferiore a 800 dollari possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti da Cina e Hong Kong. Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a 800 dollari), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).

Non cumulabilità dei dazi aggiuntivi

Il 29 aprile 2025, la Casa Bianca ha pubblicato l’Executive Order 14289 che introduce il principio della non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate, laddove tali dazi sono introdotti ai sensi della Sezione 232 o dell’IEEPA. Questo principio si applica alle importazioni di automobili e componenti auto, ai prodotti in alluminio e in acciaio, e ai prodotti originari di Canada e Messico. Per maggiori ragguagli vedasi l’articolo: Stati Uniti: non cumulabilità dei dazi aggiuntivi (05.05.2025)

SPECIALE: Acciaio, alluminio e derivati

Gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio sono assoggettati al dazio aggiuntivo del 25%, in vigore dal 12 marzo 2025 e imposto ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciato nei Proclami 9704, 9705, 9980 e, da ultimo, 10895 e 10896; la Cc-Ti ha approfondito il tema nell’articolo Stati Uniti: dazi del 25% su acciaio, alluminio e loro derivati (10.03.2025).

SPECIALE: Automobili e componenti auto

Come stabilito dal Proclama 10908, dal 3 aprile 2025 le automobili e i camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applica anche ai componenti elencati nell’allegato I al Proclama. Il dazio non si applica per contro ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti.
Il 29 aprile 2025, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria e introduce un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno (credito pari al 3,75% del prezzo MRSP), e il 10% nel secondo anno (2,5% del prezzo MRSP). Per maggiori ragguagli vedasi l’articolo: Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi (08.05.2025)

SPECIALE: Semiconduttori, circuiti integrati e prodotti elettronici vari

L’11 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato un Memorandum che esenta dai dazi reciproci previsti dall’Ordine Esecutivo 14257 i semiconduttori, i circuiti integrati e vari prodotti elettronici (come smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor), identificati tramite codici HTSUS. L’esenzione è stata formalizzata con l’inserimento di tali beni nell’Allegato II dell’ordine esecutivo. Lo stesso giorno, la CBP ha fornito istruzioni operative (CSMS # 6474565) su come dichiarare correttamente queste merci utilizzando le voci doganali previste nel capitolo 99. Sebbene non sia stata fissata una scadenza, il Segretario al Commercio Lutnick ha precisato che si tratta di una misura temporanea.

SPECIALE: Cina

Con l’Executive Order 14256 del 2 aprile 2025, il Presidente Trump ha revocato in modo permanente l’esenzione de minimis prevista dal 19 USC § 1321(a)(2)(C) per le importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese, inclusi i prodotti provenienti da Hong Kong, a partire dal 2 maggio 2025. Questa esenzione consentiva l’ingresso di spedizioni di valore inferiore a USD 800 senza dazi e con procedure doganali semplificate. Dal 2 maggio 2025, tali importazioni sono soggette a tutti i dazi previsti, inclusi i dazi MFN, le tariffe imposte ai sensi della Section 301, e il dazio aggiuntivo del 20% introdotto con l’Executive Order 14195, successivamente modificato dall’Executive Order 14228.

***AGGIORNAMENTO DEL 14.05.2025*** Il 12 maggio gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire dal 14 maggio 2025. Gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%. Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Il dazio residuo del 10% si aggiunge al dazio del 20% introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl.
Le misure previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA, che riguardano tra gli altri acciaio, alluminio, automobili e componenti, rimangono in vigore. Maggiori ragguagli su: Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina – Cc-Ti (14.05.2025)

Per i prodotti provenienti dalla Cina e da Hong Kong spediti negli Stati Uniti tramite la posta internazionale di questi Paesi, e con un valore pari o inferiore a USD 800, si applica un regime daziario diverso. In questi casi, il dazio è calcolato secondo una delle due modalità alternative, a scelta del vettore, e sostituisce qualsiasi altro dazio normalmente previsto (inclusi il dazio MFN, le tariffe della Section 301 e il dazio ad valorem del 20% introdotto con l’Executive Order 14195, poi modificato dall’Executive Order 14228). Le modalità stabilite con l’Executive Order del 12 maggio 2025 ed effettive dal 14 maggio 2025, prevedono:

  • un dazio ad valorem del 54% sul valore dell’invio postale; oppure
  • in alternativa, un dazio specifico di USD 100 per spedizione.

Queste aliquote sostituiscono integralmente le precedenti e resteranno valide fino a eventuali modifiche future.


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