DOSSIER | Stati Uniti: panoramica dei dazi
***AGGIORNAMENTO DEL 7 GENNAIO 2026***
L’aumento dei dazi su mobili imbottiti, cucine e arredi da bagno, introdotti a ottobre ai sensi della Sezione 232 e originariamente previsto per il 1° gennaio 2026, è stato posticipato di un anno. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata.
***AGGIORNAMENTO DEL 18 DICEMBRE 2025***
Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025: tali prodotti sono soggetti al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) e un tasso complessivo del 15% ad valorem. Con l’introduzione del nuovo regime tariffario si apre la via del rimborso dei dazi pagati in eccesso tra il 14 novembre e il 18 dicembre 2025.
Restano esclusi dal dazio aggiuntivo minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli (oro), aeromobili e componenti, farmaci generici e precursori chimici non brevettati nonché diversi prodotti agricoli. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata.
***AGGIORNAMENTO DEL 09.09.2025***
Il 29 agosto 2025, la Corte d’Appello federale degli Stati Uniti (Federal Circuit) ha dichiarato illegali i dazi imposti tramite l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dall’amministrazione Trump, stabilendo che il presidente non può introdurre tariffe generali senza un’esplicita autorizzazione del Congresso.
Secondo la Corte, emergenze come il traffico di fentanyl o gli squilibri commerciali non rientrano tra le situazioni che giustificano l’uso dell’IEEPA per imporre dazi di carattere economico generale. La decisione si basa anche sulla “major questions doctrine”, secondo cui provvedimenti di grande impatto economico richiedono una delega legislativa chiara.
Il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso alla Corte Suprema il 3 settembre 2025, chiedendo che i dazi restino in vigore fino alla decisione definitiva. Il 9 settembre 2025, la Corte Suprema ha accolto la richiesta di riesame (writ of certiorari) e ha fissato le udienze orali per il 5 novembre 2025, nell’ambito di un procedimento accelerato.
Nel frattempo, in base all’ordinanza del Federal Circuit, i dazi restano in vigore almeno fino al 14 ottobre 2025, data entro la quale la Corte Suprema potrebbe eventualmente prorogare la sospensione per evitare effetti economici immediati prima della propria decisione finale.
La sentenza definitiva della Corte Suprema è attesa tra dicembre 2025 e gennaio 2026.
Prospettive: l’amministrazione Trump potrebbe ricorrere ad altre basi legali (Sezioni 122, 301 o 232) per mantenere o reintrodurre i dazi.
VADEMECUM DELLA CC-TI con indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti: scarica il PDF (ultimo aggiornamento: 07.01.26).

Dazi “reciproci” del 39% sulle merci svizzere a partire dal 7 agosto 2025, dazi su settori e prodotti specifici, eliminazione dell’esenzione dai dazi per i piccoli invii (de minimis): tutte queste misure adottate dagli Stati Uniti hanno generato incertezza tra le imprese esportatrici. Questa pagina mira ad offrire un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.
DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” SUI PRODOTTI SVIZZERI
Con l’avviso ufficiale pubblicato nel Registro federale il 18 dicembre 2025, a seguito dell’Executive Order 14346 del 5 settembre 2025, che autorizza l’attuazione di accordi commerciali e di sicurezza tramite modifiche alle tariffe doganali (introduzione del meccanismo PTAAP – Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners), le autorità statunitensi hanno notificato la modifica della Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). La modifica serve a implementare gli elementi tariffari concordati nel Framework con le autorità svizzere e del Liechtenstein il 14 novembre 2025, riducendo il dazio aggiuntivo “reciproco” che, dal 7 agosto 2025, era fissato al 39% (cfr. Executive Order 14326 del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025). Con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, per prodotti originari di Svizzera o Liechtenstein si applica la tariffa più elevata tra:
- la tariffa di nazione più favorita (Most‑Favored Nation, MFN), o
- un’aliquota totale del 15 %, composta dalla tariffa MFN più un dazio “reciproco” aggiuntivo (15% “all-in”).
Sono esclusi dal provvedimento i prodotti elencati nell’Allegato I dell’avviso e quelli coperti dalla Sezione 232 (acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame – vedasi sotto).
Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se un accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.
Per ulteriori dettagli si rinvia all’articolo: USA–Svizzera: nuovo framework tariffario – Cc-Ti.
Retroattività: correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi
Con l’entrata in vigore del nuovo regime doganale statunitense, applicabile retroattivamente dal 14 novembre 2025, e la riduzione del dazio aggiuntivo “reciproco” al 15% per le importazioni di origine svizzera, gli importatori possono richiedere il rimborso dei dazi pagati in eccesso nel periodo 14 novembre–18 dicembre 2025.
A tal fine, l’Importer of Record deve verificare ed eventualmente correggere le dichiarazioni doganali presentate da tale data, utilizzando la procedura elettronica ACH Refund della U.S. Customs and Border Protection (CBP). In particolare:
- Dichiarazioni non ancora liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC); il rimborso sarà riconosciuto al momento della liquidazione.
- Dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest, da presentare entro 180 giorni dalla data di liquidazione, ai sensi dell’art. 19 U.S.C. § 1514.
La liquidazione della dichiarazione deve avvenire da parte della CBP entro un anno dalla data di introduzione delle merci.
Il criterio dell’origine
Il criterio determinante per l’applicazione del dazio aggiuntivo reciproco del 15% “all-in” è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.
Transshipment e sanzioni
Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.
Contenuto USA
In caso di presenza significativa di contenuto statunitense (almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 67133044 – Guidance – Implementation of Tariff-Related Elements of the Framework for a United States-Switzerland-Liechtenstein Agreement, CSMS # 66814923 (prodotti agricoli), CSMS # 66151866, CSMS # 65829726, CSMS # 64649265, CSMS # 6474565.
DAZI “RECIPROCI” SU PRODOTTI DI ALTRI PAESI
L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.
Unione europea
Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:
- se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
- se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI
Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.
Acciaio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su acciaio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso tramite Nota dell’Industry & Security Bureau BIS del 16 giugno 2025 e Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated steelHTSlist 081525.docx
In sintesi:
- il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936570, CSMS # 6526374, CSMS # 6526574
Alluminio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10947 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramite Nota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx
In sintesi:
- il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di prima e seconda fusione e Paese di colata.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936615, CSMS # 65236645, CSMS # 65340246 e CSMS # 6526574.
Rame e derivati
Dal 1° agosto 2025 è in vigore un dazio del 50% su rame e derivati (Proclama 10962 del 30 luglio 2025, Elenco HTS del rame soggetto alla Sezione 232).
In sintesi:
- il contenuto in rame dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici
- ordine di priorità dei dazi: i prodotti assoggettati ai dazi auto (Proclama 10908) sono esclusi dal dazio sul rame
- no drawback (rimborso dazi per reexport).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65794272
Auto e componenti
Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025, tramite Proclama 10925, la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.
Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 64913145 e CSMS # 64916652
Camion, componenti e autobus
Dal 1° novembre 2025, come da Proclama 10984 del 17 ottobre, i veicoli pesanti e di peso medio delle classi III-VIII e loro componenti sono soggetti ad un dazio del 25% ai sensi della Sezione 232, gli autobus sottostanno ad un dazio del 10%. I prodotti interessati sono elencati nell’Annex I del proclama. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo Stati Uniti: nuovi dazi su camion, autobus e componenti (23 ottobre 2025).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 66665333
Legno e derivati
Dal 14 ottobre 2025, in base al Proclama 10976 (Sezione 232), sono in vigore dazi del 10% sul legname e del 25% su mobili imbottiti, cucine e arredi da bagno (cfr. Annex I), con aumenti programmati rispettivamente al 30% per i mobili imbottiti e al 50% per le cucine e gli arredi da bagno a partire dal 1° gennaio 2026. Il 31 dicembre 2025 il presidente Trump ha firmato un Proclama che posticipa al 1° gennaio 2027 questi aumenti.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 66492057.
FINE DEL REGIME “DE MINIMIS”
Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.
Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:
- dazio MFN
- dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
- eventuali altri dazi specifici
- dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:
- dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
- tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).
Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.
Obblighi di garanzia
La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.
SWISS MADE
Considerazioni sul futuro dello Swiss Made alla luce dei dazi del 39% applicati dagli USA dal 7 agosto 2025 e delle valutazioni che le aziende esportatrici stanno facendo per affrontare questa nuova sfida: “Swiss Made” sotto pressione (03.09.2025)
Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch
La Cc-Ti nei media
Interventi e prese di posizione della Cc-Ti e del Direttore Luca Albertoni
- TG Speciale: conferenza stampa Dazi, 7.8.2025, dal minuto 52
- SEIDISERA del 7.8.2025, Dazi: le aziende ticinesi non restano a guardare
- Da oggi dazi al 39% con gli USA, Il Quotidiano, 7.8.2025
- RadioTicino News Edizione Ore 18, 7.8.2025
- Les Chambres latines du commerce et d’industrie (CLCI) dénoncent des droits de douane abusifs – comunicato stampa, 7.8.2025

