Imballaggi destinati al mercato italiano: etichetta ambientale obbligatoria

A prescindere da ogni altro obbligo di etichettatura relativo ai prodotti ivi contenuti, dal 1° gennaio 2023 sugli imballaggi destinati al consumo in Italia devono essere indicate anche le modalità di raccolta e smaltimento ai fini ambientali.

Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore in Italia il Decreto legislativo 116/2020 che modifica l’art. 219, comma 5 del Decreto legislativo 152/2006 e stabilisce che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 129/97/CE della Commissione”.

Stando a quanto decretato dal legislatore italiano, gli imballaggi (primari, secondari, terziari) immessi al consumo dopo il 1° gennaio 2023 devono pertanto essere muniti di etichettatura così composta (requisiti minimi obbligatori):

  • natura dei materiali utilizzati
  • indicazione sul tipo di raccolta

Si consiglia altresì di indicare la tipologia di imballaggio e i suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità.

Il servizio Commercio internazionale della Cc-Ti ha predisposto una breve scheda informativa che sintetizza la tematica e fornisce documenti e link utili. La scheda è riservata agli associati e può essere richiesta a: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch