Cresce l’export mondiale di beni intermedi

Le esportazioni mondiali di beni intermedi hanno registrato una crescita sostenuta nel secondo trimestre del 2022. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Organizzazione mondiale del commercio.

I beni intermedi identificano i beni utilizzati nella produzione di beni finali e sono un indicatore dell’attività nelle supply chain globali. L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) monitora e fornisce approfondimenti trimestrali sullo scambio internazionale di parti, componenti e accessori. Queste note sono occasionalmente integrate da brevi rapporti dedicati a beni specifici, che riflettono questioni di attualità e prodotti fondamentali scambiati all’interno delle filiere.

Dall’ultima nota informativa dell’OMC si evince che le esportazioni mondiali di beni intermedi sono cresciute del 4% su base annua nel secondo trimestre del 2022, raggiungendo quota 2,5 trilioni di dollari. La quota di beni intermedi sul commercio totale (esclusi i carburanti) si è confermata al 50%, un rapporto che rimasto costante nell’ultimo decennio.

Il settore F&B ha contribuito in larga misura alla crescita del commercio all’interno delle catene di approvvigionamento, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente e superando i 120 miliardi di dollari. L’export mondiale di altre forniture industriali, quali ad esempio strutture metalliche, conduttori elettrici e prodotti medici, sono aumentate del 9%. Le esportazioni di parti e accessori di trasporto sono cresciute dell’1%, mentre quelle di minerali, pietre preziose e terre rare sono invece diminuite dell’11% a causa del calo dei prezzi del minerale di ferro.

A livello regionale, la crescita maggiore è stata registrata dall’America centrale e del sud (22%), seguita dal Nordamerica (9%): al centro-sud la crescita è stata sostenuta dalle esportazioni di soia dal Brasile (90%, 20 miliardi di dollari), per lo più destinate alla Cina, e al nord dall’aumento del 74% dell’export di oro dagli Stati Uniti, prevalentemente a destinazione di Europa e Asia.

Per maggiori ragguagli:
WTO | Information note on trade in intermediate goods: second quarter 2022 (PDF)

R&S farmaceutica e controllo dell’export

La ricerca farmaceutica è interessata da numerose normative sul controllo delle esportazioni, la cui analisi fornisce importanti indicazioni in merito all’assoggettamento o meno a tali controlli. L’attuazione pratica dei controlli richiesti all’inizio e nel corso dell’intero progetto dipende dalle procedure aziendali, non deve tuttavia mancare l’obiettivo principale: conciliare la conformità in materia di controllo delle esportazioni e le misure di sicurezza con gli obiettivi aziendali. Il controllo riguarda il contenuto del progetto stesso, i partecipanti al progetto interni all’azienda e presso il partner di cooperazione esterno, il quadro concordato per il trasferimento tecnologico e la stesura del contratto per quanto attiene alla riservatezza o alla pubblicazione dei risultati.

Gli aspetti legali e pratici del controllo delle esportazioni in relazione alla ricerca farmaceutica in azienda e le definizioni fornite nei quadri normativi svizzero, americano ed europeo sono stati illustrati nel dettaglio da Nora Bartos, Legal Counsel Export Control & Economic Sanctions del Gruppo Roche nell’articolo “Forschung im Unternehmen – rechtliche und praktische Aspekte der Exportkontrolle” apparso sull’ultimo numero (1/2023) della rivista Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA.

Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA è una rivista trimestrale specialistica che dal 2016 si rivolge a professionisti attivi negli ambiti consulenza, economia, industria e amministrazione. Essa fornisce informazioni fondate sugli ultimi sviluppi giuridici, sui cambiamenti nella prassi amministrativa e sulle sentenze giudiziarie rilevanti, con un occhio di riguardo alla quotidianità professionale.

Per gentile concessione di Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA, la Cc-Ti cura la traduzione in italiano di articoli selezionati, che mette gratuitamente a disposizione dei propri associati sotto forma di scheda informativa. È quanto avvenuto con l’articolo di Nora Bartos sul controllo delle esportazioni in relazione con la ricerca farmaceutica.

La scheda informativa “La ricerca in azienda: aspetti legali e pratici del controllo delle esportazioni” può essere richiesta tramite e-mail a Monica Zurfluh, responsabile Servizio Commercio internazionale, zurfluh@cc-ti.ch. Il documento è destinato unicamente agli associati.

Unione europea: la nozione di immissione sul mercato

La data di “immissione sul mercato” di un prodotto stabilisce il termine entro il quale il produttore deve poter dimostrare che tale prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di consumatori e operatori. Quando un prodotto è considerato immesso sul mercato?

La corretta individuazione del momento della cosiddetta “immissione sul mercato” costituisce un aspetto importante per le aziende che operano nel mercato dell’Unione europea, indipendentemente dalla loro ubicazione (UE/extra-UE): a prescindere dalla loro origine, infatti, solo i prodotti conformi alla legislazione ad essi applicabile possono essere immessi sul mercato comunitario.

Una prima definizione di “immissione sul mercato” europeo è data dal Regolamento (CE) n. 765/2008: con tale nozione si intende “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario”, ovvero “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Le stesse definizioni sono state riprese nel Regolamento (UE) n. 2019/1020 che ridefinisce la “messa a disposizione sul mercato” come “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.

Su queste definizioni (e non solo) viene in ulteriore aiuto la Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti, un documento della Commissione europea che, seppur puramente orientativo e non giuridicamente vincolante, contribuisce fattivamente a un’interpretazione e applicazione uniforme delle varie normative europee sui prodotti. Nella sua più recente edizione (2022), la Commissione europea offre infatti importanti precisazioni su questi concetti. Di seguito sono riassunti i punti principali.

La Guida blu (cf. sezioni 2.2 e 2.3) chiarisce innanzitutto che un prodotto è considerato come “immesso sul mercato” quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato unionale e che tale operazione è riservata al fabbricante o all’importatore. Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita “messa a disposizione”. Infine, la fornitura di un prodotto è considerata una messa a disposizione sul mercato comunitario esclusivamente quando il prodotto è inteso per l’uso finale nel mercato dell’UE: la fornitura di prodotti (per l’ulteriore distribuzione, per l’incorporazione in un prodotto finale, per l’ulteriore lavorazione o la raffinazione) allo scopo di esportare il prodotto finale fuori dal mercato comunitario non è considerata una messa a disposizione.

Il concetto di “immissione sul mercato” così come di “messa a disposizione” si riferisce poi a ogni singolo prodotto e non a una tipologia di prodotto, a prescindere dal fatto che questi sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie. L’immissione sul mercato unionale può pertanto avvenire solo una volta per ogni singolo prodotto in tutta l’UE e non ha luogo in ciascuno Stato membro. Anche se una tipologia o un modello di prodotto è stato fornito prima dell’entrata in vigore di una nuova normativa che stabilisce nuovi requisiti obbligatori, i singoli esemplari della stessa tipologia o modello immessi sul mercato dopo che nuovi requisiti sono diventati applicabili devono conformarsi a questi ultimi.

Se i prodotti sono fabbricati su ordinazione, un’offerta o un accordo concluso prima che sia stata ultimata la fase di fabbricazione non possono essere considerati come una “immissione sul mercato”. È il caso, ad esempio, di un’offerta per fabbricare un prodotto conformemente a determinate specifiche concordate dalle parti contrattuali se il prodotto sarà fabbricato e consegnato solo in una fase successiva.

La Guida blu stabilisce altresì che i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato dell’Unione se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’UE (cfr. sezione 2.4). Tali prodotti devono pertanto essere conformi alle norme UE applicabili e possono essere soggetti a controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato UE.

Prodotti importati da paesi extra-UE

La normativa europea si applica ai prodotti extra-UE quando essi sono messi a disposizione sul mercato comunitario per la prima volta (cfr. sezione 2.4). Essa si rivolge non solo ai prodotti di nuova fabbricazione, ma anche ai prodotti usati e di seconda mano.

Prima di raggiungere l’utilizzatore finale nell’UE, i prodotti provenienti da paesi extra-UE sono presentati in dogana nell’ambito della cosiddetta “procedura di immissione in libera pratica”. Scopo dell’immissione in libera pratica è l’espletamento di tutte le formalità di importazione in modo che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato comunitario come qualsiasi prodotto fabbricato nell’UE. Di conseguenza, quando si presentano prodotti in dogana nell’ambito della procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell’UE e queste dovranno quindi essere conformi alla normativa unionale applicabile. Può però anche accadere che l’immissione in libera pratica e l’immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente. L’immissione sul mercato è il momento in cui il prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso e può avvenire prima dell’immissione in libera pratica, ad esempio in caso di vendite online da parte di operatori extra-UE, anche se il controllo materiale della conformità dei prodotti può essere effettuato soltanto non appena i prodotti arrivano in dogana nell’UE.

I prodotti entrati nel territorio unionale e che richiedono un’ulteriore trasformazione per essere conformi alla normativa prodotto applicabile devono essere vincolati al regime doganale che consente tale lavorazione e possono essere dichiarati per la libera pratica solo dopo essere stati resi conformi.

Esempi pratici

La Guida blu analizza alcune casistiche sulla base di esempi pratici:

  • esempio di vendita di prodotto extra-UE ad un utilizzatore finale nell’UE: un’apparecchiatura a raggi X, fabbricata negli Stati Uniti, che è stata venduta a un ospedale nei Paesi Bassi il 15 marzo 2019 arriverà alla dogana olandese solo il 5 aprile 2019. Il prodotto è venduto dal fabbricante extra-UE direttamente al cliente UE tramite vendita a distanza.
    In questo caso la data dell’immissione sul mercato dell’apparecchiatura a raggi X è il 15 marzo 2019, data in cui l’utilizzatore finale nell’UE ha acquistato da un fabbricante extra-UE un prodotto già fabbricato e data in cui è stato effettuato e accettato l’ordine di un prodotto pronto per la spedizione (cfr. sezione 2.4);
  • esempio di vendita di prodotto extra-UE ad un importatore: una stampante fabbricata in Cina viene spedita nell’UE a un importatore spagnolo, per l’ulteriore distribuzione nell’UE, il 15 febbraio 2019, ed è immessa in libera pratica nell’UE il 15 marzo 2019. Il prodotto è fabbricato al di fuori dell’UE e immesso sul mercato unionale da un importatore. In questo caso la data di immissione sul mercato è il 15 marzo 2019, che corrisponde alla data di immissione in libera pratica. In genere si può dire che, nel caso di vendite ad un importatore, l’immissione nel mercato coincide con l’immissione in libera pratica (cfr. sezione 2.5);
  • esempio di vendita di prodotto extra-UE da fabbricare a utilizzatore finale nell’UE: una macchina completa viene ordinata da un utilizzatore finale dell’UE il 1° aprile 2019 sulla base di un’offerta/un modello contenuti in un catalogo. La macchina è successivamente fabbricata in Cina e spedita all’utilizzatore finale il 1° giugno 2019. Arriva in dogana il 20 giugno 2019. Il prodotto è venduto dal fabbricante extra-UE direttamente al cliente UE tramite vendita a distanza. In questo esempio la data dell’immissione sul mercato è il 1° giugno 2019, data in cui il prodotto che l’utilizzatore finale dell’UE ha acquistato da un fabbricante extra-UE è già fabbricato e pronto per la spedizione (cfr. sezione 2.4);
  • esempio di spedizione di prodotto extra-UE da fabbricare a un prestatore di servizi di logistica: il 15 marzo 2019 un fabbricante di giocattoli extra-UE spedisce a un prestatore di servizi di logistica 100 giocattoli dello stesso modello che sono immessi in libera pratica il 20 marzo 2019. Il fabbricante inizia a vendere tali prodotti sul proprio sito web a partire dal 1° aprile 2019. I prodotti sono fabbricati al di fuori dell’UE e materialmente trasferiti a un prestatore di servizi di logistica per essere distribuiti sul mercato unionale. In questo esempio la data di immissione sul mercato non è la data della vendita online, ma la data dell’immissione in libera pratica, ovvero il 20 marzo 2019 (cfr. sezione 2.4).

Link utili:

Requisiti dell’UE per i prodotti (europa.eu)

Elusione sanzioni Russia: nota delle autorità USA

Sono in aumento gli operatori che si avvalgono di intermediari per eludere le restrizioni verso la Russia. Per aiutare gli operatori economici ad individuare questi tentativi di elusione, le autorità americane hanno emanato una nota congiunta che riporta i segnali di allarme più comuni. Un documento utile anche alle aziende estere coinvolte nella riesportazione di beni o tecnologie USA o che utilizzano componenti o tecnologie di origine USA nei loro prodotti poiché assoggettate alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni.

A fine gennaio, la Cc-Ti aveva segnalato l’emergenza di alcune pratiche di elusione delle sanzioni nei confronti della Russia.

Ad inizio marzo l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del commercio e il Dipartimento della giustizia (DOJ) degli Stati Uniti hanno pubblicato un’interessante nota di conformità congiunta volta a dare un giro di vite all’utilizzo di intermediari per eludere le restrizioni verso la Russia.

Nella nota, le autorità americane sottolineano come la Russia utilizzi attivamente intermediari di terze parti e/o punti di trasbordo per aggirare le restrizioni e mascherare il coinvolgimento dei cosiddetti “cittadini specialmente designati e persone bloccate” (Specially Designated Nationals And Blocked Persons, SDN) o di entità elencate nella rispettiva lista (Entity list) allo scopo di oscurare le vere identità degli utenti finali russi.

Per aiutare gli operatori economici ad individuare eventuali tattiche di evasione e ad implementare le misure di compliance appropriate, nella loro nota le autorità USA elencano una serie – non esaustiva – di segnali d’allarme (red flags):

  • utilizzo di persone giuridiche, società di comodo e accordi legali per oscurare la proprietà, la fonte dei fondi o i Paesi coinvolti, in particolare quelli sottoposti a sanzioni;
  • riluttanza di un cliente a condividere informazioni sull’utilizzo finale di un prodotto e a compilare la relativa documentazione;
  • utilizzo di società di comodo per effettuare bonifici internazionali, spesso coinvolgendo istituzioni finanziarie in giurisdizioni diverse da quella di registrazione della società;
  • rifiuto della consueta installazione, formazione o manutenzione degli articoli acquistati;
  • indirizzi IP che non corrispondono ai dati di localizzazione segnalati da un cliente;
  • modifiche dell’ultimo minuto alle istruzioni di spedizione, diverse da quelle consone del cliente o alle pratiche commerciali;
  • pagamenti provenienti da un Paese terzo o da un’azienda non menzionati nella dichiarazione di uso finale (end-user statement, modulo BIS-711) o di altro modulo applicabile;
  • utilizzo di caselle di posta elettronica personali al posto di quelle aziendali;
  • gestione di attività complesse e/o internazionali utilizzando indirizzi residenziali o comuni a più entità societarie strettamente controllate;
  • modifiche alle lettere di incarico standard che oscurano il cliente finale;
  • transazioni che comportano una modifica delle spedizioni o dei pagamenti precedentemente programmati per la Russia o la Bielorussia;
  • transazioni che coinvolgono entità con scarsa o nessuna presenza sul web;
  • instradamento degli acquisti attraverso punti di trasbordo comunemente utilizzati per reindirizzare illegalmente prodotti soggetti a restrizioni verso la Russia o la Bielorussia, come Cina (inclusi Hong Kong e Macao), Armenia, Turchia e Uzbekistan (elenco non esaustivo).

Le autorità americane sottolineano la necessità di sviluppare, implementare e aggiornare programmi interni di compliance su prodotti e servizi, clienti e controparti nonché aree geografiche.

Il documento è di utilità non solo per le aziende americane, ma anche per le aziende non statunitensi coinvolte nella riesportazione di beni o tecnologie americane o che utilizzano componenti o tecnologie di origine USA nei loro prodotti poiché assoggettate anche alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni (le cosiddette “sanzioni secondarie”). Non meno importante, esso fornisce spunti di riflessione anche per quelle aziende estere che non sono direttamente toccate dalle regolamentazioni americane.

La Convenzione CITES celebra il suo 50° anniversario

La CITES è stata istituita il 3 marzo 1973 a Washington con l’accordo di diversi Stati. Cinquant’anni dopo, è considerata la più importante convenzione nel suo genere.

Nel frattempo ha raggiunto 184 Paesi membri e protegge dallo sfruttamento eccessivo decine di migliaia di specie di fauna e di flora, a cui se ne aggiungono sempre di nuove: in occasione dell’ultima conferenza CITES svoltasi nel novembre 2022 gli Stati membri hanno aggiunto alla Convenzione oltre 500 specie di fauna e di flora, tra cui anche numerose specie di squali e razze. La Svizzera detiene la presidenza del Comitato per gli animali e contribuisce nel suo ruolo a monitorare l’attuazione delle disposizioni di protezione.

La Svizzera ne fa parte dal 1973, anno della sua istituzione. Rappresentata dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

La Convenzione CITES

Oltre 5’000 specie animali e più di 37’000 specie vegetali sono soggette alla Convenzione CITES delle Nazioni Unite. Sono suddivisi in tre livelli di protezione (i cosiddetti allegati), a seconda del grado di pericolo. L’allegato I contiene circa 1’000 specie minacciate di estinzione e anche dal commercio internazionale. Il commercio di questi esemplari è vietato. L’allegato II elenca oltre 37’000 specie che, senza controlli commerciali, rischiano di estinguersi. In questi casi il commercio è consentito, ma solo se è dimostrabilmente sostenibile. L’allegato III contiene poco più di 200 specie per le quali un singolo Paese ritiene necessario un controllo commerciale.

Fonte: USAV
Comunicato stampa: La Convenzione CITES celebra il suo 50° anniversario (admin.ch)

Spagna: in vigore la tassa sulla plastica

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore in Spagna la nuova tassa sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili, inclusi quelli da trasporto.

Posticipata più volte, il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore in Spagna la cosiddetta “plastic tax”, una tassa pari a € 0,45 per chilogrammo di imballaggi in plastica non riciclabili prodotti nel mercato spagnolo, acquistati nell’UE oppure importati da Paesi terzi e destinati ad essere utilizzati all’interno del mercato ispanico.

La tassa copre sia i materiali di imballaggio (vuoti) sia i prodotti confezionati ed è applicabile agli imballaggi primari, secondari e terziari. Rientrano tra i beni tassabili anche

  • i semilavorati in plastica quali film/fogli termoplastici, preforme, tappi e chiusure destinati alla produzione di contenitori in plastica non riutilizzabili;
  • i prodotti in plastica volti a facilitare la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei contenitori non riutilizzabili.

Sono previste eccezioni per alcuni prodotti, come gli imballaggi in plastica per i prodotti farmaceutici o altri tipi di beni sanitari e ad uso ospedaliero.

I prodotti contenenti più materiali vengono tassati esclusivamente in base al peso effettivo della plastica non riciclata. A differenza della tassa sugli imballaggi in plastica introdotta lo scorso anno nel Regno Unito (cfr. nostro articolo del 23 giugno 2022), nel caso della plastic tax spagnola non vige una soglia di contenuto riciclato minimo per determinare la tassabilità del prodotto, ma viene considerata la quantità di plastica non riutilizzabile, espressa in chili.

I fornitori sono tenuti a specificare in fattura i quantitativi di plastica non riciclata inclusi nel prodotto e gli importatori ad indicare tali quantitativi nella dichiarazione doganale di importazione e a pagare la relativa tassa allo sdoganamento della merce.

Link utili:
Legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 sui rifiuti e il suolo contaminato per un’economia circolare
(vedasi nello specifico il “Título VII Medidas fiscales para incentivar la economía circular” > “Capítulo I Impuestos especial sobre los envases de plástico no reutilizables”)

Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 2)

Il Carnet ATA è un documento doganale ufficiale con validità massima di un anno utilizzato per l’esportazione temporanea di merci. Cosa succede se la scadenza non viene rispettata? E se si perde il documento o la merce viene rubata? Ecco a cosa prestare attenzione durante il suo utilizzo.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporare / Temporary Admission”) è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci in determinati Paesi senza dover pagare dazi e tasse, semplificando così il passaggio alla frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento. Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet ATA sono state illustrate nell’articolo “Il Carnet ATA e il suo utilizzo (parte 1)”.

La scadenza

Un aspetto a cui prestare particolare attenzione durante l’utilizzo del Carnet ATA è la sua scadenza: infatti, il Carnet ha una durata massima di un anno dalla data del rilascio e non è prorogabile. È pertanto imperativo che esso venga timbrato dalle dogane entro la scadenza indicata sulla copertina del documento.

In alcuni casi è possibile che la dogana estera anticipi la scadenza del Carnet ATA (indicando sulla souche di importazione la nuova data stabilita per la riesportazione). Tale data deve essere rispettata.

Una volta eseguito l’ultimo viaggio, e quindi espletate le procedure di riesportazione e reimportazione in Svizzera, il Carnet ATA andrà consegnato al più presto alla propria Camera di commercio per il controllo dei timbri e la relativa chiusura.

Se la data di scadenza indicata sul Carnet non viene rispettata, le dogane non lo potranno più timbrare e di conseguenza il Carnet ATA risulterà “mal scaricato” per mancanza dei timbri di riesportazione da parte della dogana estera e di reimportazione in Svizzera. In tal caso bisognerà procedere con lo sdoganamento e con il pagamento degli eventuali dazi di reimportazione in Svizzera. La Camera di commercio, d’altro canto, non potrà procedere con la chiusura del documento, ma dovrà “bloccare” il Carnet ATA per un anno e mezzo dalla data di scadenza (periodo durante il quale la dogana estera potrà inviare dei reclami).

Furto o smarrimento del Carnet rispettivamente della merce

In caso di smarrimento o furto del Carnet ATA quando la merce è ancora all’estero, è necessario sporgere denuncia alle autorità competenti e presentarla alla propria Camera di commercio, che provvederà a rilasciare un Carnet ATA sostitutivo (un duplicato che ha lo stesso numero di registrazione e la stessa validità). Se il furto o lo smarrimento del Carnet ATA avviene a viaggio concluso, quindi quando la merce è già stata reimportata in Svizzera, il titolare dovrà presentare la denuncia alla propria Camera di commercio. La Camera di commercio terrà in sospeso il Carnet per un anno e mezzo dalla data di scadenza. Questo perché non è possibile verificare immediatamente i timbri presenti sulle souche.

Un altro aspetto da non sottovalutare durante il viaggio con il Carnet ATA è il furto o lo smarrimento della merce all’estero. In tal caso, il titolare del Carnet ATA dovrà innanzitutto sporgere denuncia alle autorità competenti. In mancanza della merce, il documento non potrà essere timbrato dalle autorità doganali e resterà bloccato presso la Camera di commercio per un anno e mezzo dalla data di scadenza.

Carnet CPD Taiwan

Sulla base di un accordo concluso tra la Svizzera e Taiwan ed entrato in vigore il 1° luglio 1993, a differenza di quanto accade per la Cina continentale, per il traffico fra i due Paesi è necessario utilizzare il cosiddetto “Carnet CPD Taiwan”, la cui copertina anteriore e posteriore nonché il foglio della matrice sono di color salmone.

Analogamente al Carnet, il Carnet CPD Taiwan consente di esportare temporaneamente merci a Taiwan in occasione di mostre e fiere oppure per l’utilizzo di campioni commerciali e di materiale professionale.

Se oltre a Taiwan, la merce viene utilizzata temporaneamente anche in Paesi firmatari della Convenzione ATA, è necessario utilizzare contemporaneamente sia il Carnet ATA sia il CPD Taiwan. Le informazioni fornite sui due libretti (titolare, rappresentante, elenco merci) devono corrispondere esattamente.

Se all’atto della reimportazione della merce viene presentato soltanto uno dei due libretti, l’autorità doganale lo scaricherà solo con riserva. Entro 60 giorni il libretto mancante dovrà essere presentato all’autorità competente per lo scarico.

Garanzia per il rilascio

Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia.

Questa può essere depositata a contanti (fino ad un valore massimo di CHF 5’000. -), versata su conto postale o tramite fideiussione bancaria/assicurativa. È possibile stipulare anche una garanzia globale bancaria o assicurativa.

Un nuovo stress test per le PMI europee, e non

Nonostante il rapido susseguirsi di crisi, le piccole e medie imprese europee danno prova di resistenza. La prossima sfida è però all’orizzonte: l’Unione europea è in stallo e l’economia tedesca, locomotiva del mercato unico, sta attraversando grandi difficoltà. Spunta lo spettro della recessione.

Le PMI sono la spina dorsale dell’economia europea, proprio come in Svizzera, e la loro condizione riflette quella dell’intero sistema economico. Negli ultimi due anni, il susseguirsi delle crisi le ha messe sotto pressione, ma l’ultimo indice della produzione industriale pubblicato a novembre da Eurostat, ha evidenziato un aumento della produzione a settembre sia nella zona euro sia nell’UE (del 0,9% in entrambi i casi rispetto ad agosto e del 4,9% rispettivamente 5,7% rispetto a settembre 2021, dati destagionalizzati).

Gli shock scatenati dalla guerra in Ucraina stanno però intaccando la domanda globale e rafforzando le pressioni inflazionistiche. L’inflazione, trainata principalmente dai prezzi elevati dell’energia e dei prodotti alimentari ha raggiunto livelli record nell’UE e ciò si è riflettuto sul clima delle imprese europee, che è diminuito ad ottobre, toccando il livello più basso da agosto 2020. A causa del netto peggioramento del portafoglio ordini complessivo e dell’aumento delle scorte di prodotti finiti, la fiducia del comparto industriale sta crollando.

Impennano inflazione e costo dell’energia

Ad ottobre, il tasso d’inflazione annuo ha raggiunto il 10,6% nella zona euro e l’11,5% nell’UE, con notevoli differenze tra i vari Stati membri. I tassi annui più elevati (oltre il 21%) si registrano nei Paesi baltici e in Ungheria, mentre Francia, Spagna e Malta riescono a contenere meglio il fenomeno (tra il 7,1% e il 7,3%). Il contributo maggiore al tasso di inflazione annuo della zona euro è venuto dall’energia (+4,44 punti percentuali), seguito da alimentari, alcol e tabacco (+2,74), servizi (+1,82) e beni industriali non energetici (+1,62).

La recessione è dietro l’angolo, o è già arrivata

L’economia tedesca occupa una posizione di primo piano in Europa ed è un indicatore fondamentale per capire l’evoluzione dell’economia europea. A sorpresa, secondo una prima stima dell’Ufficio federale di statistica tedesco, nel terzo trimestre l’economia del Paese è cresciuta dello 0,3%, continuando a reggere nonostante tutto. La performance è però basata principalmente sulla spesa per consumi privati. Gli economisti non credono che una recessione possa essere evitata, anzi, il forte consumo sembra piuttosto essere “la calma prima della tempesta”: l’inflazione elevata (10,4% in ottobre) sta erodendo il potere d’acquisto dei consumatori e tutto fa pensare a una contrazione della produzione economica a breve.

La crescente preoccupazione per una recessione emerge anche dai risultati dell’ultima indagine globale sulle prospettive di business delle imprese tedesche condotta dall’Associazione delle Camere di commercio e industria tedesche, che evidenzia però anche il minore pessimismo e la maggiore fiducia delle filiali estere rispetto alle case madri ubicate in patria o le consorelle in Europa. Detto ciò, in linea con le fosche aspettative, anche le loro intenzioni in materia di investimento e di occupazione stanno calando.

Germania e Italia: crescita negativa

A livello globale, le previsioni di ottobre del Fondo Monetario Internazionale (FMI) non lasciano dubbi sugli sviluppi futuri: la crescita globale dovrebbe rallentare al 3,2% nel 2022 e al 2,7% nel 2023. Circa un terzo dell’economia mondiale sta affrontando due trimestri consecutivi di crescita massicciamente ridotta e due trimestri di PIL negativo significano niente meno che recessione. Il rallentamento della crescita colpirà più duramente gli Stati Uniti (1% di crescita nel 2023) e la zona euro (0,5%), dove a soffrire di più saranno altri due partner commerciali principali della Svizzera: Germania e Italia, la prima deve attendersi una crescita negativa del -0,3% e la seconda del -0,2% nel 2023.

Com’è messa la Svizzera?

Secondo l’ultima fotografia effettuata da Swissmem, la principale associazione dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera, la situazione del comparto è ancora buona: grazie ad un primo semestre forte, il fatturato nei primi nove mesi del 2022 è aumentato del +9,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, le esportazioni del +7,0% e le commesse del +2,3%. Il terzo trimestre ha tuttavia fatto segnare un’importante inversione di tendenza per quanto riguarda le nuove commesse, diminuite del -12,4% rispetto allo stesso trimestre del 2021 e del -21,1% rispetto al secondo trimestre del 2022. Da due mesi l’indice dei responsabili degli acquisti industriali (PMI) segna però chiaramente una flessione nella maggior parte dei mercati. Le prospettive si fanno più cupe e le aziende MEM sono più pessimiste, tanto che un terzo prevede una diminuzione degli ordini dall’estero nei prossimi dodici mesi (2021: 13%).

Sebbene la situazione delle aziende rimanga prevalentemente buona anche negli altri settori, l’indicatore della situazione economica per il settore privato svizzero, elaborato dal Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico di Zurigo, è sceso significativamente in ottobre, confermando i segnali di rallentamento dell’attività del comparto manifatturiero e il calo nei servizi finanziari e assicurativi, nel commercio all’ingrosso, (leggermente) nel settore del commercio al dettaglio e nel settore dell’ingegneria. Unica eccezione: la discreta performance del settore delle costruzioni.

Come si presenta la situazione in Ticino? Secondo una prassi decennale consolidata, la Cc-Ti ha condotto la sua inchiesta congiunturale tra gli associati, aziende di tutti i settori economici, dimensioni e distretti cantonali. I risultati saranno pubblicati a breve.

Posticipato l’obbligo di marcatura UKCA in Gran Bretagna

Il governo britannico ha nuovamente posticipato l’obbligo di marcatura UKCA per la maggior parte dei prodotti industriali, estendendo di due anni il riconoscimento del marchio CE. Il nuovo termine per l’applicazione obbligatoria del marchio UKCA è stato fissato al 1° gennaio 2025.

Le aziende che intendono immettere sul mercato britannico (Inghilterra, Scozia, Galles) i loro prodotti dovranno obbligatoriamente applicare il nuovo marchio UKCA (UK Conformity Assessed) solo a partire dal 1° gennaio 2025 e non più dal 1° gennaio 2023 come previsto in precedenza. La decisione è stata presa per dare “a migliaia di aziende la libertà di concentrarsi sulla crescita”, così recita il comunicato stampa del 14 novembre 2022 del Dipartimento per l’energia, le imprese e la strategia (BEIS).

A partire dal 1° gennaio 2025, la sola marcatura CE non sarà più accettata. Nulla vieta tuttavia che i prodotti immessi nel mercato britannico, debitamente marcati UKCA, presentino al contempo la marcatura CE. Essi devono però rispettare le norme vigenti e i requisiti di visibilità del marchio UKCA.

I prodotti marcati CE ed importati in Gran Bretagna entro il 31 dicembre 2024 sono considerati immessi sul mercato e non devono essere sottoposti a nuovi test, certificazioni o etichettature. Va tuttavia conservata la documentazione a dimostrazione che i prodotti sono stati importati nel Paese prima di tale data.

Si segnala infine che:

  • in diversi ambiti, tra cui ad esempio i dispositivi medici, i prodotti ferroviari, i prodotti da costruzione, le funivie, le attrezzature a pressione trasportabili e gli esplosivi civili vigono disposizioni specifiche;
  • l’Irlanda del Nord beneficia di un regime differente e continua a seguire talune regole del mercato unico europeo e nello specifico a sottostare alla marcatura CE.

Accordo CH-UK sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, i due Paesi hanno convenuto un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità per i veicoli a motore, la buona prassi di laboratorio (BPL) e le ispezioni della buona pratica di fabbricazione (GMP) e certificazione delle partite dei medicinali. In data 17 novembre 2022 i due Paesi hanno sottoscritto un nuovo accordo che estende il reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità a cinque ulteriori categorie di prodotti: apparecchi a pressione portatili, apparecchiature radio, materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica (EMC), apparecchi che emettono rumori destinati a funzionare all’aperto e strumenti di misurazione.

Ulteriori ragguagli sulla marcatura UKCA e sulla valutazione della conformità in Gran Bretagna sono disponibili nell’AREA SOCI o contattando il Servizio Commercio internazionale (T+41919115135, internazionale@cc-ti.ch).

Aggiornate le istruzioni sulle prove dell’origine

In data 17 novembre 2022, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni concernenti il rilascio e l’impiego delle prove dell’origine.

L’aggiornamento riguarda il sistema di preferenze generalizzate (SPG) e in particolare la trasmissione del carattere originario e la quota parte del Paese in riferimento alla Turchia.

Il documento può essere scaricato in formato pdf qui.