Prodotti a “deforestazione zero” nell’UE

L’Unione europea mette un freno alla deforestazione e al degrado delle foreste e da fine anno introduce una due diligence obbligatoria su determinate materie prime e i prodotti derivati.

Le aziende che immettono sul mercato comunitario o che esportano dall’UE materie prime e prodotti regolamentati dal Regolamento (UE) 2023/1115, noto anche come EUDR (EU Deforestation Regulation), sono tenute a rispettarne i requisiti a partire dal 30 dicembre 2024.

I prodotti interessati

Il regolamento si applica a sette materie prime – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e ai prodotti che le contengono o che sono stati fabbricati a partire da esse. L’allegato I al regolamento contiene l’elenco completo dei prodotti interessati, identificati con la rispettiva voce doganale.

Chi deve ottemperare agli obblighi?

Il regolamento opera la seguente distinzione:

  • operatore: persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
  • commerciante: persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati.

Gli operatori devono assicurarsi che i prodotti in questione siano a deforestazione zero, siano stati realizzati nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. A seconda delle loro dimensioni, anche i commercianti possono essere obbligati a eseguire gli stessi controlli degli operatori.

Contrariamente alla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, il regolamento 2023/1115 non si applica direttamente agli operatori extra-UE: in effetti, sarà il primo operatore stabilito nell’UE a dover prendersi carico del rispetto degli obblighi stabiliti dalla norma. L’esportatore extra-UE dovrà tuttavia essere pronto a fornire le informazioni e i documenti necessari al proprio partner/importatore europeo.

Due diligence, controllo e sanzioni

Per garantire la piena conformità al regolamento, gli operatori interessati sono tenuti ad implementare un sistema di due diligence che preveda la raccolta di informazioni dettagliate, dati e documenti, nonché una valutazione dei rischi e misure di mitigazione degli stessi. In particolare, essi devono riunire, conservare (per un periodo di cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato messo sul mercato o esportato) e, se necessario, mettere a disposizione delle autorità le seguenti informazioni e documenti:

  • descrizione dei prodotti, compresa la denominazione commerciale, il tipo di prodotto e l’elenco delle materie prime o dei prodotti intermedi utilizzati per la loro fabbricazione
  • quantità dei prodotti interessati, espressa in kg, volume o unità
  • Paese di produzione ed eventuali aree geografiche
  • geolocalizzazione degli appezzamenti da cui provengono le materie prime unitamente alla data o al periodo di produzione
  • nome e indirizzi di tutte le aziende della catena di approvvigionamento
  • informazioni sufficientemente probanti e verificabili che attestino che i prodotti e le materie prime non comportano alcuna deforestazione.

La Commissione europea classificherà i Paesi in tre categorie di rischio (alto, standard, basso) entro il 30 dicembre 2024 e il regolamento prevede sia controlli più severi per le importazioni provenienti da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale sia un sistema sanzionatorio complesso, che include multe pecuniarie e pene detentive.

Link utili

La Commissione europea ha approntato una sezione di FAQ sul suo sito web Deforestation Platform and other EUDR implementation tools.