Accordi di libero scambio: origine dal 2026

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni e le pubblicazioni utili per il corretto rilascio delle prove d’origine preferenziali a partire dal 1° gennaio 2026.

Di seguito l’elenco dei documenti aggiornati validi dal 1° gennaio 2026:

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, si applicano esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM.

Sono interessati i seguenti ALS della Svizzera / AELS:

  • Svizzera – UE
  • Convenzione AELS
  • AELS – Albania
  • AELS – Bosnia-Erzegovina
  • AELS – Georgia
  • AELS – Moldova
  • AELS – Montenegro
  • AELS – Macedonia del Nord
  • AELS – Serbia
  • AELS – Turchia

Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM, continuano ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine.

Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:

  • Svizzera – Isole Faroe
  • AELS – Egitto
  • AELS – Israele
  • AELS – Giordania
  • AELS – Libano
  • AELS – Marocco
  • AELS – Palestina
  • AELS – Tunisia
  • AELS – Ucraina

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026 esistono due zone di cumulo: il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona, secondo le norme della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta, e non è più permesso tra zone diverse.

Link utili

Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine – Cc-Ti (09.12.2025)

Il vostro contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch