Svizzera–Kosovo: accordo di libero scambio in vigore il 1° ottobre 2026
Il 1° ottobre 2026 entrerà in vigore per la Svizzera l’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’AELS e il Kosovo. L’intesa migliora l’accesso al mercato kosovaro per le imprese svizzere e introduce un nuovo quadro preferenziale per gli scambi di merci tra i due Paesi.

Firmato il 22 gennaio 2025 e approvato dalle Camere federali il 20 marzo 2026, l’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e la Repubblica del Kosovo entrerà in vigore per Svizzera e Liechtenstein il 1° ottobre 2026. Per Islanda e Norvegia l’accordo è invece già applicabile dal 1° settembre 2026.
Cosa cambia per gli scambi di merci
L’accordo copre tutte le categorie di merci e, a differenza di altri accordi conclusi dall’AELS, non è quindi accompagnato da accordi agricoli bilaterali separati.
Sul fronte tariffario, l’accordo migliora le condizioni di accesso ai rispettivi mercati, con modalità che variano a seconda dei prodotti:
- per le esportazioni svizzere verso il Kosovo, l’Allegato II stabilisce come principio l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore dell’ALS, salvo per i prodotti per i quali la tabella tariffaria prevede diversamente. Per questi ultimi sono previsti specifici calendari di riduzione progressiva dei dazi. Le imprese esportatrici sono pertanto invitate a verificare nell’Allegato II il trattamento previsto per la voce tariffale del proprio prodotto;
- per le importazioni in Svizzera dal Kosovo, l’Allegato V prevede l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore per i prodotti non agricoli. Per determinati prodotti agricoli sono invece previste concessioni specifiche, che possono consistere nell’esenzione, in aliquote preferenziali o in riduzioni rispetto all’aliquota NPF (nazione più favorita); per alcuni prodotti agricoli trasformati può inoltre applicarsi il meccanismo di compensazione dei prezzi (PCM). Le posizioni contrassegnate come NC (“not covered”) non beneficiano invece di concessioni tariffarie nell’ambito dell’ALS.
Origine preferenziale: si applicano le regole PEM rivedute
Si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta; le relative disposizioni saranno integrate nel documento R-30 dell’UDSC con l’entrata in vigore dell’accordo. In linea di principio è possibile anche il cumulo diagonale dell’origine con i partner di libero scambio comuni all’interno della zona PEM, ad esempio con l’Unione europea, laddove siano soddisfatte le condizioni previste. Le possibilità effettive di cumulo possono essere verificate, a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, nella Matrix pubblicata dall’UDSC. È inoltre previsto il cumulo totale secondo le disposizioni della Convenzione riveduta.
Il testo della dichiarazione d’origine da utilizzare è quello previsto dalla Convenzione PEM riveduta.
Per gli esportatori autorizzati svizzeri non è necessaria una nuova autorizzazione: quelle già esistenti sono valide anche nell’ambito del nuovo ALS con il Kosovo.
Importazioni dal Kosovo: termina il regime SPG
Un cambiamento importante riguarda le imprese che importano merci dal Kosovo in Svizzera.
Con l’entrata in vigore dell’ALS, il Kosovo perderà infatti lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario delle preferenze tariffali nell’ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SPG). Dal 1° ottobre 2026 le preferenze tariffali saranno pertanto concesse sulla base del nuovo Accordo di libero scambio. Le relative aliquote saranno integrate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell’entrata in vigore.
Di particolare importanza sul piano operativo: le prove dell’origine rilasciate in Kosovo prima del 1° ottobre 2026 nell’ambito del regime SPG non saranno più valide a partire da tale data. Per ottenere l’imposizione preferenziale sulla base del nuovo ALS sarà necessaria una prova dell’origine rilasciata conformemente alle disposizioni dell’accordo.
Merci già in transito al 1° ottobre
Sono previste disposizioni transitorie per le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano già in transito, in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Kosovo o in Svizzera.
Queste merci potranno beneficiare dell’aliquota preferenziale all’importazione in Svizzera a condizione che venga presentata una prova dell’origine allestita a posteriori, accompagnata dalla documentazione che comprova il trasporto diretto. Qualora al momento dell’imposizione la prova dell’origine non sia ancora disponibile, dovrà essere richiesta un’imposizione provvisoria.
Cosa devono fare le imprese
In vista del 1° ottobre 2026, le aziende che commerciano con il Kosovo dovrebbero verificare in particolare:
- la voce tariffale dei prodotti interessati e il relativo trattamento preferenziale, facendo riferimento all’Allegato II per le esportazioni verso il Kosovo e all’Allegato V per le importazioni in Svizzera;
- se le merci soddisfano le regole di origine PEM applicabili al singolo prodotto;
- le eventuali possibilità di cumulo dell’origine all’interno della zona PEM;
- la corretta predisposizione delle prove dell’origine necessarie per beneficiare delle preferenze;
- per le importazioni dal Kosovo, l’adeguamento delle procedure al passaggio dal regime SPG al nuovo ALS, evitando di utilizzare dal 1° ottobre prove dell’origine emesse secondo il precedente regime;
- per le merci che si troveranno già in transito o sotto controllo doganale alla data di entrata in vigore, l’applicabilità delle specifiche disposizioni transitorie.
Le aliquote preferenziali applicabili all’importazione in Svizzera saranno consultabili in Tares a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Oltre agli scambi di merci e alle regole d’origine, l’ALS disciplina anche gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l’agevolazione degli scambi, il commercio di servizi, la proprietà intellettuale, la concorrenza nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile.
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Monica Zurfluh
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