Dazi IEEPA: rimborsi CBP e ruolo strategico del protest
Nel mese di marzo 2026, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha adottato una serie di decisioni di rilievo in materia di dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tali sviluppi producono effetti diretti per gli importatori negli Stati Uniti (Importer of Record) e impatti indiretti per le imprese esportatrici svizzere. Il quadro normativo è in rapida evoluzione e richiede un’attenta gestione operativa, in particolare per quanto riguarda le procedure di rimborso e la tutela dei diritti doganali.

Il principio stabilito dalla CIT
Con la disposizione del 4 marzo 2026, successivamente chiarita e integrata – da ultimo con l’ordine del 20 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States – la CIT ha affermato un principio di fondo: i dazi IEEPA non devono essere mantenuti nelle liquidazioni doganali e devono essere rimborsati agli importatori.
In termini operativi
- le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
- le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi.
Il principio si estende a tutti i dazi IEEPA, inclusi quelli applicati a importazioni da Paesi quali Brasile e India, e comprende il diritto al rimborso delle somme già versate, comprensive di interessi.
Ne consegue che la distinzione tra dichiarazioni non liquidate, liquidate ma non definitive e definitivamente liquidate assume un rilievo determinante ai fini dell’accesso ai rimborsi.
Limiti attuali e incertezze applicative
Nonostante l’impostazione favorevole agli operatori, l’ordine del 20 marzo 2026 ha disposto la sospensione dell’implementazione immediata dei rimborsi, rinviando di fatto la fase esecutiva, la cui operatività è attesa anche in funzione dell’implementazione del sistema automatizzato CAPE (vedi sotto).
Permangono inoltre alcune incertezze rilevanti. In particolare
- non è ancora chiarito il trattamento delle dichiarazioni già definitivamente liquidate
- restano dubbi sulle modalità operative per gli operatori non attivi nei sistemi digitali della U.S. Customs and Border Protection, CBP(ACE/CAPE)
- non si può inoltre escludere una possibile impugnazione della decisione da parte del governo statunitense.
Nel complesso, il quadro attuale evidenzia una situazione in cui il diritto al rimborso è stato riconosciuto sul piano giuridico, ma la sua attuazione concreta non è ancora pienamente definita.
Il sistema di rimborso CBP: ACE e CAPE
Dalla documentazione depositata dalla CBP presso la CIT Trade rispettivamente il 6 e il 12 marzo 2026 emerge che il rimborso dei dazi IEEPA sarà gestito, indicativamente da metà aprile 2026, attraverso un sistema centralizzato e automatizzato, basato sull’infrastruttura ACE e sul modulo CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries).
Questa impostazione risponde alla necessità di trattare un elevato numero di dichiarazioni doganali e si fonda su un processo interamente digitalizzato. L’Importer of Record è chiamato a trasmettere tramite ACE le entries interessate, fornendo i dati necessari al ricalcolo. Il sistema procede quindi alla validazione e al ricalcolo automatico dei diritti, eliminando i dazi IEEPA e determinando gli importi corretti, inclusi gli interessi.
A seguito della verifica da parte della CBP, le dichiarazioni vengono liquidate o reliquidate e i rimborsi, consolidati per importatore al fine di semplificare e accelerare i pagamenti, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica tramite ACH (Automated Clearing House), nell’ambito del portale ACE, previa corretta registrazione; tale modalità di rimborso è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche le FAQs e le istruzioni della CBP).
Nel complesso, il modello segna il passaggio a una gestione sistemica e automatizzata dei rimborsi, nella quale la qualità e la completezza dei dati forniti dagli importatori diventano determinanti per il recupero dei dazi versati.
Il protest come strumento di tutela
Alla luce delle incertezze relative alle dichiarazioni già liquidate, la CIT richiama esplicitamente l’attenzione sul protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514, quale strumento centrale di tutela.
Il protest consente di contestare la liquidazione e impedirne la definitività, preservando così il diritto al rimborso. La sua presentazione è soggetta a un termine di 180 giorni dalla data di liquidazione.
Una volta decorso tale termine senza contestazione, la liquidazione diventa definitiva e, allo stato attuale, il recupero dei dazi IEEPA non è garantito. La gestione tempestiva di questo strumento risulta quindi determinante.
In parallelo, viene raccomandata la valutazione di un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, rappresenta una forma di tutela aggiuntiva, garantendo supervisione giudiziaria e protezione contro eventuali inefficienze o limiti del sistema amministrativo.
Implicazioni operative per le imprese
Nel contesto attuale, gli importatori negli Stati Uniti – e le imprese svizzere che operano con essi – sono chiamati a una gestione attiva e tempestiva delle operazioni doganali.
È prioritario verificare lo stato delle dichiarazioni, distinguendo tra quelle non liquidate, non definitive e definitive. Parallelamente, è necessario assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e ACH, nonché predisporre i dati relativi alle importazioni interessate dai dazi IEEPA.
Particolare attenzione deve essere riservata alla gestione dei protest, soprattutto per le dichiarazioni prossime alla scadenza del termine di 180 giorni, al fine di non precludere la possibilità di rimborso.
Si impone infine un monitoraggio continuo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche alla luce dei prossimi sviluppi.
Prossimi sviluppi
Nel breve termine sono attesi alcuni passaggi rilevanti:
- entro il 31 marzo 2026, la CBP dovrà presentare un report sullo stato di avanzamento del processo di rimborso
- seguirà una fase di confronto con la CIT (settlement conference)
- non si esclude una ulteriore evoluzione giurisprudenziale, anche in caso di appello
Conclusioni
L’evoluzione giurisprudenziale statunitense in materia di dazi IEEPA si orienta in senso favorevole agli importatori, ma resta caratterizzata da incertezza sul piano operativo.
Per le imprese, tre elementi risultano determinanti: la corretta classificazione delle dichiarazioni doganali, la tempestiva attivazione degli strumenti di tutela – in particolare il protest – e l’adeguata preparazione operativa all’interno del sistema ACE.
In questa fase transitoria, un approccio proattivo alla gestione doganale rappresenta un fattore decisivo per il recupero effettivo dei dazi versati.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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