USA: dazio “reciproco” del 39% sui prodotti svizzeri
Dal 7 agosto 2025, gli Stati Uniti innalzeranno al 39% il dazio reciproco applicato su tutte le importazioni di prodotti di origine svizzera. La nuova aliquota sostituisce quella del 10%, in vigore da aprile, e si aggiunge ai dazi MFN (Most Favoured Nation) già applicati.

Il nuovo dazio è stato formalizzato con l’Executive Order del 31 luglio 2025 (Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates), che modifica l’impianto introdotto in aprile con l’Executive Order 14257, contenente la dichiarazione di emergenza economica. L’aliquota, inizialmente fissata al 10%, viene ora portata al 39% ad valorem, calcolata sul valore in dogana.
Il dazio del 39%:
- si applica a tutte le merci d’origine svizzera, indipendentemente dal Paese di spedizione;
- è aggiuntivo rispetto ai dazi MFN già previsti nel sistema HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States);
- entrerà in vigore alle ore 00:01 EDT del 7 agosto 2025;
- non si applica alle merci già caricate a bordo prima di tale orario e immesse in consumo entro il 5 ottobre 2025 (che restano soggette all’aliquota precedente del 10%).
Restano escluse le categorie già indicate nell’Executive Order 14257, tra cui:
- prodotti soggetti a misure specifiche ai sensi della Section 232 (acciaio, alluminio, automotive, rame);
- altri beni esplicitamente elencati come esclusi nel testo originale.
Attenzione al transshipment: regole anti-elusione rafforzate
Il provvedimento include una clausola anti-elusione rigorosa: le spedizioni via Paesi terzi volte ad aggirare il dazio sono considerate una violazione grave.
In caso di transshipment irregolare:
- il dazio sale automaticamente al 40%;
- si applicano sanzioni secondo il 19 U.S.C. § 1592 e l’intero trattamento doganale si basa sull’origine reale della merce.
Le aziende esportatrici devono quindi prestare massima attenzione alla tracciabilità e correttezza della documentazione (certificati d’origine, codifica doganale, prove logistiche).
Confronto internazionale
L’Allegato I dell’ordine esecutivo presenta un sistema di aliquote differenziate per Paese di origine. La Svizzera risulta tra i Paesi più penalizzati, terza dopo Siria (41%) e Laos/Myanmar (40%).
Per l’Unione europea, concorrente diretto dei prodotti svizzeri, si applica invece una struttura modulata:
- se il dazio MFN è inferiore al 15%, si applica un dazio aggiuntivo per arrivare al 15% totale;
- se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Esempio pratico – Confronto prodotti di origine UE e CH:
- prodotto UE con MFN 6% → dazio totale = 15% (aggiuntivo: 9%);
- prodotto CH con MFN 6% → dazio totale = 45% (aggiuntivo: 39%).
Il differenziale tariffario (in questo caso del 30%) penalizza fortemente la competitività delle esportazioni svizzere.
Per i Paesi non menzionati nell’Allegato I, rimane in vigore l’aliquota aggiuntiva del 10% prevista dall’ordine esecutivo di aprile.
Prospettive e possibili evoluzioni
L’ordine esecutivo prevede la possibilità di rinegoziazione o revoca delle tariffe qualora gli Stati interessati, tra cui la Svizzera, concludano accordi commerciali o di sicurezza significativi con gli Stati Uniti.
Il Consiglio federale è ora chiamato a valutare contromisure diplomatiche e a riaprire il dialogo con Washington per tutelare l’accesso al mercato statunitense alle aziende elvetiche.