USA: nuovi dazi su droni e componenti
Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi sulle importazioni di droni e di determinati loro componenti. Le misure, che prevedono aliquote fino al 100%, entreranno in vigore a partire dal 3 settembre 2026 e contemplano un trattamento specifico per i prodotti svizzeri.

Con un proclama firmato il 13 agosto 2026, il Presidente statunitense Donald Trump ha disposto nuove misure tariffarie sulle importazioni di droni (Unmanned Aircraft Systems, UAS) e relativa componentistica, nell’ambito della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.
L’intervento fa seguito a un’indagine del Dipartimento del Commercio statunitense, che ha rilevato un’elevata dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture estere di UAS e componenti critici. Tra questi figurano, in particolare, motori, regolatori elettronici di velocità (electronic speed controllers, ESC), batterie agli ioni di litio e stazioni di docking. L’indagine rileva inoltre che anche molti UAS prodotti negli Stati Uniti incorporano componenti critici fabbricati all’estero. Secondo l’Amministrazione statunitense, tale dipendenza determina vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e rischi sotto il profilo della sicurezza nazionale e informatica.
Le nuove aliquote
A partire dal 3 settembre 2026, il proclama introduce:
- un dazio ad valorem del 100% sugli UAS con peso massimo al decollo superiore a 25 kg, sugli UAS che integrano termocamere, sulle stazioni di docking e su determinati componenti critici identificati nell’Allegato I;
- un dazio ad valorem del 25% sugli UAS con peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 kg identificati nell’Allegato II.
Per determinati componenti UAS identificati nell’Allegato III è invece previsto un dazio ad valorem del 25% a partire dal 9 febbraio 2027, ossia 180 giorni dopo la data del proclama. Il differimento mira a incentivare il trasferimento e lo sviluppo della produzione negli Stati Uniti.
Per determinati prodotti già sottoposti a procedure statunitensi di verifica e approvazione sotto il profilo della sicurezza e della supply chain (Blue UAS e FCC) sono inoltre previste disposizioni transitorie, con un differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore delle misure applicabili.
Salvo le eccezioni e i trattamenti specifici previsti dal proclama, i nuovi dazi si aggiungono agli altri dazi, imposte e oneri applicabili all’importazione. Il Segretario al Commercio è inoltre autorizzato ad ampliare successivamente il campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS qualora le relative importazioni siano ritenute suscettibili di compromettere gli obiettivi dell’intervento.
Un trattamento specifico per la Svizzera
Il proclama prevede un trattamento particolare per i prodotti di Svizzera, Liechtenstein, Unione europea, Giappone, Corea del Sud e Taiwan: per questi prodotti il dazio complessivo non può superare il 15% ad valorem, incluso l’eventuale dazio ordinario previsto dalla Column 1 dell’HTSUS. Per il Regno Unito il tetto è invece fissato al 10%.
L’applicazione del tetto del 15% non è tuttavia automatica. Le aliquote ridotte si applicano unicamente se sostanzialmente tutti (“substantially all”) i componenti critici e della tecnologia sono certificati dall’importatore come prodotti degli Stati Uniti o di uno dei Paesi e territori ammessi, tra cui figura anche la Svizzera.
Il requisito merita particolare attenzione. Il proclama non definisce “substantially all” né stabilisce una soglia quantitativa – ad esempio una determinata percentuale del valore o del contenuto del prodotto – che consenta di considerarlo soddisfatto. Spetterà al Dipartimento del Commercio, in consultazione con le altre autorità competenti, stabilire il processo per determinare quali prodotti rispettano i criteri e comunicarli alla U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Il beneficio del tetto del 15% non dipende quindi soltanto dall’origine del prodotto finito. Sarà infatti necessario considerare anche l’origine dei componenti critici e della tecnologia utilizzata, la nonché disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa effettuare la certificazione richiesta. Le modalità concrete di applicazione del requisito dovranno essere chiarite dalle disposizioni attuative statunitensi.
La misura presenta una rilevanza concreta anche per la Svizzera, dove operano imprese attive nello sviluppo e nella produzione di droni, nonché di tecnologie di propulsione e componentistica per UAV. Tra queste figurano anche produttori svizzeri di motori e regolatori elettronici di velocità (ESC), componenti che l’Amministrazione statunitense considera espressamente critici.
Disposizioni transitorie per sistemi già approvati negli Stati Uniti
Il proclama prevede inoltre un regime transitorio per determinate imprese e prodotti già inseriti in specifici programmi o liste statunitensi. Per le imprese che, al 2 settembre 2026, figurano nella Blue UAS Cleared List, nel Blue UAS Framework o nella FCC Conditional Approval List, l’entrata in vigore dei dazi è differita di 180 giorni dalla data del proclama limitatamente ai prodotti interessati (Covered Products) inclusi nella FCC Conditional Approval List e ai relativi componenti, nonché ai prodotti inclusi nella Blue UAS Cleared List e ai relativi componenti.
Il Segretario al Commercio è incaricato di comunicare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) le imprese e i prodotti che soddisfano, o soddisferanno, tali criteri.
Incentivi alla produzione negli Stati Uniti
Parallelamente ai nuovi dazi, il proclama prevede un programma volto a incentivare gli investimenti in nuove capacità produttive negli Stati Uniti. Le imprese con piani approvati per costruire, ampliare o rinnovare impianti statunitensi destinati alla produzione di UAS e relativi componenti potranno beneficiare, a determinate condizioni, di un trattamento tariffario agevolato per determinate importazioni connesse alla futura capacità produttiva statunitense.
Manufacturing drawback
Il proclama contempla inoltre, a determinate condizioni, il ricorso al manufacturing drawback. Anche in questo ambito la Svizzera figura espressamente tra i “Trade Agreement Partners”; tra le condizioni previste, almeno l’85% del contenuto dell’articolo deve provenire dai Paesi appartenenti a tale gruppo.
La soglia dell’85% prevista per il manufacturing drawback non va confusa con il requisito “substantially all” applicabile al trattamento tariffario del 15%. Si tratta di due disposizioni distinte: mentre per il manufacturing drawback il proclama stabilisce espressamente una soglia dell’85%, per “substantially all” non viene indicata alcuna percentuale.
Cosa devono considerare le imprese svizzere?
Le imprese che esportano negli Stati Uniti droni o componenti destinati a UAS sono invitate innanzitutto a verificare la classificazione tariffaria dei propri prodotti e la loro eventuale inclusione negli Allegati I, II o III del proclama.
Qualora il prodotto possa beneficiare del trattamento previsto per la Svizzera, sarà inoltre necessario verificare la provenienza dei componenti critici e della tecnologia e disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa adempiere agli obblighi di certificazione.
Le imprese dovrebbero inoltre verificare l’eventuale applicabilità delle disposizioni transitorie previste per prodotti già approvati nell’ambito dei meccanismi Blue UAS/FCC e, ove pertinente, delle disposizioni relative al manufacturing drawback.
Sarà infine importante seguire le disposizioni attuative del Dipartimento del Commercio, in particolare per quanto riguarda la definizione operativa del requisito “substantially all”, nonché eventuali successivi ampliamenti del campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS.
Link utili
Fact Sheet: President Donald J. Trump Bolsters National Security and Strengthens U.S. Supply Chains by Imposing Tariffs on Drones and Their Parts and Components – The White House
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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