Stati Uniti: nuovi dazi Sezione 301 dal 24 luglio 2026

Dal 24 luglio 2026 gli Stati Uniti applicano un nuovo regime tariffario adottato nell’ambito delle indagini condotte ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 in materia di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento globali. Per i prodotti di origine svizzera si applica un dazio complessivo del 12.5%, ma restano da verificare esclusioni, origine della merce e altre misure eventualmente applicabili.


In breve

  • dal 24 luglio 2026 gli Stati Uniti applicano nuovi dazi ai sensi della Sezione 301 nei confronti di 60 economie, tra cui la Svizzera;
  • per i prodotti di origine svizzera il dazio complessivo (MFN + Sezione 301) è limitato al 12.5%, grazie a un trattamento differenziato riconosciuto anche a Giappone e Corea del Sud;
  • sono previste numerose esclusioni, dettagliate negli Allegati I e II del Notice of Action dell’USTR, che le imprese dovrebbero verificare attentamente;
  • il limite del 12.5% non costituisce un tetto assoluto: possono continuare ad applicarsi altre misure commerciali, quali dazi antidumping, dazi compensativi o altre misure tariffarie;
  • il nuovo regime non prevede una scadenza automatica e deve pertanto essere considerato nella pianificazione commerciale di medio-lungo termine;
  • restano inoltre da monitorare i possibili sviluppi dell’indagine statunitense sulla sovraccapacità produttiva (“structural excess capacity”) o a livello settoriale.

Il contesto: dalle indagini sul lavoro forzato ai nuovi dazi

Nel marzo 2026 l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha avviato una serie di indagini nei confronti di 60 economie, sostenendo che tali Paesi non avrebbero adottato misure sufficienti per impedire l’importazione o la commercializzazione di beni prodotti mediante lavoro forzato. Le indagini sono state condotte ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, uno strumento che consente all’amministrazione statunitense di adottare contromisure commerciali nei confronti di pratiche considerate ingiuste o discriminatorie. Al termine delle indagini, l’amministrazione Trump ha deciso di introdurre nuovi dazi aggiuntivi compresi tra il 10% e il 12,5%. Le misure sono state formalmente adottate dall’USTR mediante un “Notice of Action” pubblicato nel Federal Register il 23 luglio 2026 ed entrate in vigore il 24 luglio 2026.

Svizzera: dazio complessivo limitato al 12,5%

La Svizzera beneficia di un trattamento differenziato rispetto alla maggior parte delle economie interessate.
Il nuovo dazio della Sezione 301 non si aggiunge integralmente ai dazi ordinari statunitensi, ma viene applicato soltanto nella misura necessaria affinché il dazio complessivo (MFN + Sezione 301) raggiunga il 12.5%.
In pratica:

Dazio MFN USADazio totale applicabile
0%12.5%
3%12.5%
12.5% o superioreinvariato

È opportuno evidenziare che questo tetto massimo è inferiore al limite complessivo del 15% previsto dalla Dichiarazione congiunta del novembre 2025.

Il tetto massimo del 12.5% è riconosciuto anche a Giappone e Corea del Sud. Il nuovo regime distingue infatti diversi gruppi di Paesi:

Economia di origineRegime applicabile
Svizzera, Giappone, Corea del SudDazio complessivo fino al 12.5%
UE e TaiwanDazio complessivo fino al 10%
Canada, Regno Unito, India, Indonesia, Messico e altri Paesi elencati dall’USTRDazio aggiuntivo del 10%
Cina, Vietnam, Thailandia, Brasile, Australia, Israele, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica e altre economie interessate dall’indagineDazio aggiuntivo del 12.5%

Il limite del 12.5% non è un tetto assoluto

È importante sottolineare che il limite del 12.5% riconosciuto alla Svizzera si applica esclusivamente alla combinazione tra

  • il dazio MFN ordinario e
  • il nuovo dazio introdotto nell’ambito dell’indagine Sezione 301 sul lavoro forzato.

Non si tratta quindi di un limite massimo al carico doganale complessivo che può gravare su un prodotto all’importazione negli Stati Uniti.
Le autorità statunitensi hanno infatti chiarito che i nuovi dazi possono coesistere con altre misure di difesa commerciale già in vigore, quali dazi antidumping, dazi compensativi, altri dazi adottati ai sensi della Sezione 301 o eventuali future misure commerciali. Le imprese dovrebbero pertanto valutare l’insieme delle disposizioni applicabili ai propri prodotti e non limitarsi a considerare il solo limite del 12.5%.
Fa eccezione, in linea generale, la normativa relativa ai dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232: i prodotti già soggetti a tali misure sono infatti esclusi dall’applicazione del nuovo dazio Sezione 301 sul lavoro forzato.

Entrata in vigore e merci in transito

Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti o prelevate da magazzino doganale a partire dalle 00:01 EDT del 24 luglio 2026 (06:01 ora svizzera).
È inoltre prevista una limitata eccezione per le merci già in transito prima di tale momento, purché importate negli Stati Uniti entro il 28 luglio 2026 e in grado di soddisfare le condizioni documentali previste dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Esclusioni da verificare attentamente

Le nuove misure non si applicano a tutti i prodotti. L’USTR ha infatti previsto una serie di esclusioni per beni la cui tassazione potrebbe causare carenze di approvvigionamento negli Stati Uniti, generare effetti negativi sull’economia americana oppure risultare inefficace rispetto agli obiettivi perseguiti dall’indagine. Come sopra evidenziato, sono inoltre esclusi i prodotti già soggetti ai dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232.
L’elenco dettagliato delle esclusioni è riportato nell’Allegato I (da pag. 73) e nell’Allegato II (Parte A e Parte D) (da pag. 137) del “Notice of Action” dell’USTR. Tra i prodotti interessati figurano, a titolo esemplificativo, determinate materie prime industriali, alcuni prodotti farmaceutici e relativi ingredienti, apparecchiature per la produzione di semiconduttori, taluni fertilizzanti e input agricoli, specifici prodotti alimentari, nonché alcune categorie di rottami metallici e materiali riciclati.
Le imprese esportatrici dovrebbero pertanto verificare attentamente la classificazione tariffaria HTSUS dei propri prodotti e confrontarla con le voci riportate negli allegati, poiché in alcuni casi l’esclusione può consentire di evitare integralmente l’applicazione del nuovo dazio.

Una misura senza scadenza

A differenza del precedente sovrapprezzo temporaneo del 10%, il nuovo regime Sezione 301 non prevede alcuna data di scadenza automatica.
Salvo future modifiche da parte dell’Amministrazione statunitense o dell’USTR, le nuove misure resteranno pertanto in vigore a tempo indeterminato e dovranno essere considerate nella pianificazione commerciale e finanziaria delle imprese.

Possibili ulteriori sviluppi

Il nuovo regime tariffario introdotto il 24 luglio potrebbe non rappresentare l’ultimo sviluppo della politica commerciale statunitense nei confronti della Svizzera. È infatti tuttora in corso una distinta indagine avviata dall’USTR ai sensi della Sezione 301, incentrata sulle problematiche legate alla sovraccapacità produttiva e alle possibili distorsioni della concorrenza internazionale. Anche la Svizzera figura tra le economie oggetto di esame e, sebbene al momento non siano state pubblicate conclusioni né proposte di intervento, le imprese esportatrici dovrebbero continuare a monitorare l’evoluzione del dossier.
Particolare attenzione merita inoltre il settore farmaceutico. Negli ultimi mesi Washington ha infatti annunciato diverse iniziative che potrebbero incidere sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, ma il quadro normativo non è ancora del tutto definito:

  • Per quanto riguarda i farmaci generici, il Presidente Trump ha recentemente annunciato su Truth il mantenimento di un dazio pari a 0% per i due anni successivi al 1° agosto 2026, seguito da un incremento al 100% per un anno e successivamente al 200%. Al momento, tuttavia, non sono ancora stati pubblicati i provvedimenti attuativi necessari a definire con precisione i prodotti interessati, le eventuali esclusioni e le condizioni applicabili.
  • Diversa è la situazione dei farmaci protetti da brevetto e dei relativi ingredienti, già interessati dalle misure adottate nell’ambito della Sezione 232. Per tali prodotti, originari della Svizzera o del Liechtenstein, è generalmente previsto un dazio del 15%, salvo eventuali trattamenti specifici riconosciuti a singole aziende. Poiché i prodotti soggetti alla Sezione 232 sono esclusi dal nuovo regime Sezione 301 sul lavoro forzato, non si verifica in linea di principio un cumulo tra le due misure.

Cosa fare ora?

Le imprese esportatrici verso gli Stati Uniti dovrebbero verificare tempestivamente:

  • l’origine doganale dei prodotti esportati;
  • i codici tariffari HTSUS utilizzati negli USA;
  • il dazio MFN applicabile;
  • l’eventuale presenza di esclusioni;
  • la coesistenza con altre misure commerciali;
  • l’impatto sui contratti commerciali e sugli Incoterms®;
  • gli effetti sui margini e sulla politica dei prezzi.

Altri link utili

Istruzioni operative della CBP: CSMS # 69326983 – GUIDANCE: Section 301 Forced Labor Import Duties


Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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