UE: 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 12° pacchetto di misure restrittive economiche e individuali nei confronti della Russia. La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive su ferro e acciaio.

Il pacchetto comprende, tra le altre, le seguenti misure:

  • Svizzera tra i Paesi partner
  • divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti, compresi i gioielli, dalla Russia
  • clausola “no Russia”
  • rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale con i Paesi terzi per impedire l’elusione delle sanzioni
  • restrizioni più severe alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso
  • applicazione del tetto al prezzo del petrolio
  • ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, quali ghisa, fili di rame e alluminio, tubi e lamine di alluminio
  • divieto di importazione di propano liquefatto.

Ferro e acciaio

La Svizzera è aggiunta all’elenco dei Paesi partner che applicano misure restrittive sulle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia e misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dell’UE. Ciò significa anche che per i prodotti siderurgici importati nell’UE dalla Svizzera non è più necessario presentare una prova dell’origine non russa dei fattori produttivi utilizzati per la loro produzione. Dal canto suo, la Svizzera aveva già indicato nelle sue note interpretative delle sanzioni che non è richiesta alcuna prova in caso di importazione o trasporto dall’UE o dal Regno Unito di prodotti siderurgici o di reimportazioni di prodotti siderurgici che si trovano già in libera pratica in Svizzera.

Diamanti

L’UE impone un divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia. Nella fattispecie, il divieto si applica ai diamanti originari della Russia, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi lavorati in Paesi terzi.

Il divieto diretto si applica ai diamanti naturali e sintetici non industriali e ai gioielli con diamanti, a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, un divieto indiretto di importazione di diamanti russi lavorati (cioè tagliati e/o lucidati) in Paesi terzi, compresi i gioielli che incorporano diamanti originari della Russia, sarà introdotto progressivamente a partire dal 1° marzo 2024 e sarà completato entro il 1° settembre 2024.

Clausola “no Russia”

Agli esportatori europei è richiesto di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso un Paese terzo, ad eccezione dei Paesi partner.

Controlli e restrizioni all’import-export

L’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia è stato ampliato e include ora prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio (droni), macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi.

L’elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia è stato ampliato a 29 nuove entità, soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Alcune di queste 29 entità appartengono a Paesi terzi coinvolti nell’elusione delle restrizioni commerciali, oppure sono entità russe coinvolte nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.

Sono state introdotte ulteriori restrizioni sulle importazioni di beni che generano entrate significative per la Russia, come ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. È stato introdotto un nuovo divieto di importazione del propano liquefatto (GPL) con un periodo di transizione di 12 mesi.

Tetto sul prezzo del petrolio

Il Consiglio introduce un meccanismo rafforzato di condivisione delle informazioni e regole di trasparenza più severe per garantire che le vendite di petrolio rimangano entro la soglia stabilita e per meglio identificare navi ed entità che attuano pratiche ingannevoli, come i trasferimenti da nave a nave utilizzati per nascondere l’origine o la destinazione del carico e le manipolazioni dei sistemi di identificazione automatica (AIS), , durante il trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Sono altresì introdotte norme di notifica per la vendita di navi cisterna a qualsiasi Paese terzo in particolare nel caso di navi di seconda mano.

Sanzioni individuali

È inserito nell’elenco un numero significativo di nuovi individui ed entità (anche di Paesi terzi).

Servizi

L’attuale divieto relativo alla fornitura di servizi è esteso alla fornitura di software per la gestione delle imprese e di software per la progettazione e la produzione industriale.

Link utili

Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (europa.eu)

Q&A twelfth package of restrictive measures against Russia (europa.eu)