La Svizzera attua il 12° pacchetto di sanzioni UE

Il 31 gennaio 2024 il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure contro la Russia, attuando di fatto il 12° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea.

Le nuove disposizioni, valide dal 1° febbraio, prevedono, tra gli altri:

  • un divieto graduale di acquisto e di importazione di diamanti russi
  • nuovi divieti di importazione per i beni che generano notevoli entrate per lo Stato russo
  • ampliamento delle liste dei beni vietati in quanto potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o al rafforzamento della sua industria
  • ampliamento della lista delle aziende soggette a restrizioni specifiche in relazione ai beni a duplice impiego
  • ulteriori misure a sostegno dell’applicazione dei limiti massimi di prezzo per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi (oil price cap) e per contrastare la loro elusione
  • obblighi di notifica e di autorizzazione per la vendita di navi cisterna che possono essere utilizzate per aggirare i massimali di prezzo
  • nel settore dei servizi, divieto di fornitura alle imprese russe di software di gestione aziendale, progettazione industriale e software di produzione.

Eccezion fatta per i beni a duplice impiego, elencati nell’allegato 2 dell’OBDI in base alla classificazione alfanumerica ECCN (Export Control Classification Number), gli altri beni vietati sono identificati tramite voce di tariffa doganale negli allegati dell’ordinanza stessa.

Dal 20 marzo 2024 (art. 14f), per gli esportatori vigerà l’obbligo di vietare contrattualmente ai loro partner stabiliti al di fuori dello SEE o di un Paese partner (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) la riesportazione dei beni elencati negli allegati 3 e 19 dell’ordinanza e di beni ad alta priorità elencati nell’allegato 31 verso la Russia o per l’uso in Russia. Devo essere altresì essere previste contrattualmente misure correttive adeguate per i casi di violazioni. Tali violazioni devono essere notificate immediatamente alla SECO. L’obbligo non si applica agli affari concordati contrattualmente prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 20 dicembre 2024 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

L’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina aggiornata al 1° febbraio 2024 può essere consultata qui.

La SECO ha aggiornato anche il suo documento interpretativo delle sanzioni (FAQ) con particolare riferimento (ma non limitatamente) a:

  • rispetto dell’art. 12b cpv 4 lett. b e cpv. 5: la SECO fa riferimento alle FAQ della Commissione UE sull’attuazione dei regolamenti del Consiglio dell’UE 269/2014 e 833/2014, in particolare alle spiegazioni contenute nel capitolo E «Energy», punto 5 «Oil Price Cap», sezione 7 «Attestations, recordkeeping and itemised ancillary costs ». Queste spiegazioni indicano quali informazioni e documenti sono adatti per le prove corrispondenti;
  • prova attestante il Paese di origine terza dei beni siderurgici di cui all’allegato 17 impiegati come fattori produttivi (art. 14a): dal 1° marzo 2024, tale prova va indicata come documento (codice documento Y824) nella rubrica «Documenti» della dichiarazione doganale. Il documento deve essere presentato su richiesta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) insieme agli altri documenti doganali di accompagnamento.

Le FAQ della SECO possono essere consultate qui in modalità revisione.