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Sanzioni contro la Russia: aggiornamento

11 Marzo 2024/in Internazionale, Tematiche, Varia

Prova dell’origine non russa dei fattori produttivi siderurgici o dei diamanti lavorati provenienti da Paesi terzi da dichiarare nella dichiarazione doganale di importazione e-dec, aggiornamento delle FAQ e adozione del 13° pacchetto: queste, in breve, le ultime novità in merito alle sanzioni contro la Russia.

Dal 1° marzo 2024, in conformità con gli articoli 14a par. 4bis e 14e par. 8 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, la prova dell’origine non russa dei fattori produttivi siderurgici rispettivamente dei diamanti lavorati provenienti da Paesi terzi deve essere dichiarata nella dichiarazione doganale di importazione e-dec come “documento giustificativo” (codice documento Y824 rispettivamente L147). Se il codice del documento non viene dichiarato, il sistema informatico e-dec rifiuterà la dichiarazione visualizzando un messaggio di errore richiedente la prova del Paese di origine dei prodotti.

I documenti di prova appropriati sono indicati nel documento interpretativo delle sanzioni (FAQ), stilato dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO (ultimo aggiornamento: 11.03.2024), al pto. 2.2.4 per quanto riguarda i prodotti siderurgici e ai pti. 2.4.2 e 2.4.3 per quanto concerne i diamanti.

Dal 20 marzo 2024, secondo l’art. 14f della summenzionata Ordinanza, vigerà l’obbligo per gli operatori economici di vietare contrattualmente ai loro partner stabiliti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) o di un Paese partner (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) la riesportazione verso la Russia o per l’uso in Russia dei beni elencati negli allegati 3 e 19 e dei beni ad alta priorità di cui all’allegato 31. Essi devono altresì prevedere contrattualmente misure correttive adeguate per i casi di violazioni (es. risoluzione del contratto o pagamento di una penale, cfr. pto 2.5.1 delle FAQ). Gli operatori economici sono liberi di scegliere una formulazione appropriata per la clausola, ma devono precisare che la stessa è un elemento essenziale del contratto. Le FAQ riportano il seguente modello (disponibile anche in IT, FR, DE):

«(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this 13/23 Agreement that fall under the scope of Article 14f of the Ordinance imposing Measures in Connection with the Situation in Ukraine (SR 946.231.176.72).

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to: (i) termination of this Agreement; and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.

(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information».

Da ultimo, ma non meno importante, il 29 febbraio 2024 la Svizzera ha attuato il 13° pacchetto di sanzioni UE, entrato in vigore il 1° marzo 2024. Tale pacchetto amplia l’elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni sanzionate (anche di Paesi terzi, come India, Sri Lanka, Cina, Hong Kong, Serbia, Turchia, Kazakistan e Thailandia) e introduce nuove restrizioni di carattere merceologico. Per quanto riguarda queste ultime, trattasi in particolare di prodotti tecnologici avanzati che potrebbero favorire il rafforzamento militare, di difesa e più in generale dell’industria russa, come da allegato 1 “Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza” e allegato 23 “Beni per il rafforzamento dell’industria”. Tra i beni vietati figurano ad esempio componenti utilizzati per lo sviluppo e la produzione di droni, come trasformatori elettrici, convertitori statici, condensatori.

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