Prodotti siderurgici trasformati e sanzioni contro la Russia: quale prova dell’origine?

Nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia vige, tra gli altri un divieto di acquisto, importazione e trasporto di prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione russa o originari della stessa. A partire dal 30 settembre tale divieto è esteso ai prodotti che, sottoposti a trasformazione in un Paese terzo, incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della stessa. Si pone ora la questione dell’individuazione dei documenti a comprova dell’origine di tali fattori produttivi.

Conformemente all’art. 14a cpv. 2 dell’ordinanza che istituisce misure restrittive nei confronti della Russia, dal 30 settembre sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della stessa. Il cpv. 4 dell’art. 14a specifica che tale divieto non si applica all’acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’Unione europea, né all’importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni, a condizione che all’atto dell’importazione in Svizzera sia apportata la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione dei beni in un Paese terzo.

Le note interpretative delle sanzioni, che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha aggiornato il 1° settembre e il 15 settembre(*), chiariscono quali documenti devono essere prodotti per attestare il Paese di origine del ferro o dell’acciaio utilizzati come fattori produttivi:

a) per i prodotti semilavorati: il certificato di prova (mill test certificate), che contiene il nome dell’azienda in cui avviene la produzione, il nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre);

b) per i prodotti finiti: il certificato o i certificati di prova contenenti le seguenti informazioni
i. il nome del Paese e dell’azienda in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre); e
ii. il nome del Paese e il nome dell’azienda in cui, eventualmente, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
1. laminazione a caldo
2. laminazione a freddo
3. rivestimento metallico a caldo
4. rivestimento metallico elettrolitico
5. rivestimento organico
6. Saldatura
7. perforazione/estrusione
8. stampaggio/laminazione
9. saldatura ERW/SAW/HFI/laser.

In aggiunta ai documenti summenzionati, possono essere riconosciuti quali elementi di prova idonei anche le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, la documentazione relativa al calcolo e alla produzione, i documenti doganali del Paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni dei prodotti, le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di acquisto, che comprovano l’origine non russa dei prodotti intermedi. La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei certificati di prova è dell’importatore.

In caso di importazioni dall’UE di prodotti siderurgici, non è richiesta alcuna prova. In caso di importazione diretta da un Paese terzo, al momento dell’importazione di prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati lavorati in un Paese terzo deve essere disponibile una prova, da presentare su richiesta alle autorità di esecuzione. In caso di dubbi le autorità di esecuzione possono richiedere ulteriori prove, ad esempio certificati di prova separati per le diverse fasi di trasformazione subite dal prodotto. Tutti i certificati devono essere coerenti tra loro.

Poiché i prodotti delle voci di tariffa doganale 7207.11, 7207.1210 e 7224.90 sono prodotti semilavorati, secondo le disposizioni sanzionatorie in vigore

  • per le merci realizzate utilizzando i fattori produttivi della voce di tariffa doganale 7207.11 il divieto si applica dal 1° aprile 2024;
  • per le merci realizzate utilizzando i fattori produttivi delle voci di tariffa doganale 7207.1210 o 7224.90 il divieto si applica dal 1° ottobre 2024.

Ergo: fino alle date sopra indicate la Federazione Russa può figurare sul certificato di prova come nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione).

Da ultimo, ma non meno importante, se la Federazione Russa è indicata come il Paese in cui sono state effettuate le altre lavorazioni (p. es. laminazione a caldo, laminazione a freddo), l’importazione o l’acquisto dei prodotti non sono consentiti.

(*) La modifica del 15 settembre fa seguito al rilascio, il 12 settembre, di nuove FAQ da parte della Commissione europea sugli strumenti di prova utilizzabili (cfr. domanda 11) e alla pubblicazione di una nota da parte delle dogane tedesche “Einfuhrverbot für Eisen- und Stahlerzeugnisse” – Zoll.de).