Cumulo PEM: norme transitorie con Georgia

Nell’ambito della Convenzione paneuromediterranea (PEM), le norme transitorie possono ora essere applicate anche con la Georgia.

In deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese, il cumulo dell’origine consente di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.

La Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale paneuromediterranee – meglio nota come Convenzione PEM – è stata ratificata dai seguenti Paesi vedi territori: UE, AELS, Turchia, Isole Faroe, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco,Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Kosovo, Moldavia, Georgia, Ucraina e si applica laddove tra le Parti è stato concluso un accordo di libero scambio.

Nel 2012 sono iniziate le discussioni per modernizzare la Convenzione e aggiornare le regole d’origine. Poiché la revisione deve essere approvata all’unanimità e alcuni Paesi hanno espresso delle riserve, altri Paesi hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le nuove norme, definite come norme transitorie.

I due insiemi di norme di origine coesistono tra le Parti contraenti applicatrici e gli operatori economici possono scegliere se applicare le norme d’origine della Convenzione attuale o le norme d’origine rivedute. Tale scelta deve essere effettuata per ciascuna spedizione: prima di optare per le regole di origine transitorie, è infatti necessario considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale in quanto le prove d’origine rilasciate nell’ambito della convenzione PEM non possono essere utilizzate per il cumulo ai sensi delle norme transitorie.

Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi di libero scambio:

  • Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
  • Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
  • AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
  • AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
  • AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023)
  • e dal 1° dicembre 2023 anche all’accordo AELS-Georgia.

A supporto degli operatori economici, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha realizzato la “Matrix”, ovvero una tabella aggregata con la panoramica dei Paesi e dei territori che applicano tra di loro la Convenzione PEM, sia sotto forma di norme attuali sia di norme rivedute/transitorie. La Matrix aggiornata può essere visionata qui.

Altri link utili:
– pagina Cc-Ti: Il cumulo dell’origine
– Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale