Nuovo dazio USA temporaneo del 10 % sulle importazioni
Il 20 febbraio 2026 la Casa Bianca ha emanato un Proclama presidenziale che istituisce un dazio addizionale del 10 % sulla maggior parte delle merci importate negli Stati Uniti, ai sensi della Sezione 122 del Trade Act of 1974. Il dazio si applica alle dichiarazioni di importazione presentate a partire dal 24 febbraio 2026 e resterà in vigore per 150 giorni, salvo proroga o modifica. La misura è formalmente qualificata come misura tariffaria temporanea adottata per far fronte a squilibri della bilancia dei pagamenti.

Il nuovo quadro tariffario
A seguito della decisione 24-1287della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, l’Amministrazione ha:
- disposto la cessazione di alcune misure tariffarie adottate ai sensi dell’IEEPA, tra cui i dazi “reciproci”;
- confermato la sospensione del trattamento de minimis (franchigia per spedizioni di basso valore);
- introdotto il dazio addizionale temporaneo del 10% ai sensi della Sezione 122.
Restano pienamente applicabili:
- i dazi ai sensi della Sezione 232 (misure per motivi di sicurezza nazionale);
- i dazi ai sensi della Sezione 301 (misure per pratiche commerciali sleali).
Sul piano operativo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato la CSMS # 67834313, annunciando la cessazione della riscossione dei dazi imposti sotto l’IEEPA: le relative voci tariffarie sono state disattivate nel sistema ACE e non risultano più operative a partire dal 24 febbraio 2026.
Natura e modalità di applicazione del dazio addizionale
Il dazio del 10% introdotto tramite Proclama del 20 febbraio 2026
- è un dazio ad valorem;
- si applica sul valore doganale determinato secondo le regole statunitensi;
- è riscosso al momento dell’importazione;
- è contabilizzato come diritto doganale aggiuntivo;
- si applica in aggiunta ai dazi MFN;
- non si applica alle merci già soggette a dazi ai sensi della Sezione 232.
Sebbene il Presidente Trump abbia annunciato l’aumento dal 10% al 15%, allo stato attuale:
- non esiste alcun atto formale che modifichi l’aliquota;
- l’aliquota applicabile resta 10%, almeno fino al 24 luglio 2026.
In attesa delle istruzioni operative della CBP, le voci del Capitolo 99 dell’HTSUS sono consultabili nell’allegato I.
Esempio applicativo
Importazione di coltello tascabile (HTSUS 8211.93.00.35):
- dazio ordinario (MFN): 5,4%
- dazio addizionale Sezione 122: 10%
- totale: 15,4% ad valorem + eventuale dazio specifico di $0,30/pezzo
Viceversa, un prodotto già soggetto a dazio del 50% ai sensi della Sezione 232 non è gravato dall’ulteriore 10% Sezione 122.
Esclusioni
Il Proclama prevede un elenco dettagliato di esclusioni, tra cui:
- minerali critici
- oro da investimento (bullion)
- determinati prodotti energetici
- fertilizzanti essenziali
- taluni prodotti agricoli
- prodotti farmaceutici e principi attivi
- specifici prodotti elettronici
- veicoli e componenti
- prodotti aerospaziali
- merci già soggette a Section 232
- merci qualificate ai sensi dell’USMCA.
L’elenco completo delle voci tariffarie escluse figura nell’allegato II, incluse le relative limitazioni di ambito (“Scope limitations”).
Merci in transito
Sono escluse dall’applicazione del dazio addizionale le merci:
- caricate sul mezzo di trasporto nel porto di spedizione entro il 24 febbraio 2026;
- già sull’ultima tratta di trasporto verso gli Stati Uniti;
- dichiarate per l’immissione in consumo o prelevate da magazzino doganale entro il 28 febbraio 2026.
Trattamento del de minimis
È confermata la sospensione del trattamento di franchigia per spedizioni di valore inferiore a $800. Pertanto, tutte le merci importate sono soggette a dazi e oneri doganali indipendentemente dal valore dichiarato.
Rimborso dei dazi
La questione del rimborso dei dazi IEEPA annullati dalla Corte Suprema rimane incerta. La Corte Suprema non si è pronunciata sulla questione, ma in generale il rimborso dei dazi non è automatico e le imprese devono intraprendere azioni attive. L’esito dipende sia dalla normativa doganale vigente sia dalla discrezionalità della CBP.
Le prassi operative prevedono che:
- l’Importer of Record può verificare le dichiarazioni doganali e, se ritenuto opportuno, correggerle tramite il sistema ACH Refund per le dichiarazioni non ancora liquidate (Post Entry Summary Correction);
- per le dichiarazioni già liquidate, è possibile presentare un Administrative Protest direttamente alla CBP entro 180 giorni dalla liquidazione (19 U.S.C. §1514 e ss.).
Poiché le rettifiche e i protest possono essere respinti, spesso la via più concreta rimane il ricorso alla Court of International Trade (CIT), ultimo rimedio legale federale per contestare le decisioni doganali.
Resta da vedere se il governo adotterà procedure alternative.
Implicazioni operative per le imprese esportatrici
Le imprese esportatrici sono chiamate a:
- verificare la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) delle merci;
- accertare l’eventuale rientro nelle esclusioni previste dal Proclama e dal Capitolo 99 HTSUS;
- valutare l’impatto del dazio addizionale sui contratti in essere (prezzi, clausole di revisione, Incoterms, ripartizione dell’onere doganale);
- monitorare le comunicazioni operative della CBP (CSMS e aggiornamenti tariffari).
Monitoraggio degli sviluppi normativi futuri
Oltre alle azioni operative immediate, le imprese devono tenere conto delle potenziali evoluzioni normative che potrebbero avere impatto sulle importazioni:
- estensione dell’applicazione delle misure tariffarie della Sezione 232 a ulteriori prodotti o categorie di prodotti;
- avvio di nuove indagini ai sensi della Sezione 301, eventualmente estese a interi Paesi per contrastare presunte pratiche commerciali sleali;
- possibile ricorso alla Sezione 338, che consente l’imposizione di dazi fino al 50% nei confronti di Paesi ritenuti discriminatori.
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Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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