Importazioni di acciaio nell’UE: definite le regole sul melt and pour
La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, che definisce le prove documentali necessarie per comprovare il Paese di fusione e colata (melt and pour) dell’acciaio importato nell’Unione europea.

Un nuovo quadro per le importazioni di acciaio nell’UE
Il settore siderurgico dell’Unione europea continua a risentire degli effetti della persistente sovraccapacità produttiva mondiale, aggravata da pratiche commerciali distorsive, sovvenzioni pubbliche e misure restrittive adottate da Paesi terzi che rischiano di deviare verso il mercato europeo ulteriori flussi di importazione.
Per far fronte a tale situazione, dal 1° luglio 2026 il Regolamento (UE) 2026/1384 ha sostituito il precedente regime di salvaguardia sull’acciaio con un nuovo sistema che prevede, tra l’altro, contingenti tariffari annuali, un dazio del 50% oltre contingente e l’obbligo di documentare il Paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato, il cosiddetto melt and pour.
Con l’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, la Commissione europea ha ora definito le prove documentali richieste per comprovare il melt and pour, prevedendo anche una fase transitoria. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026
Contingenti tariffari annuali
A partire dal 1° luglio 2026 sono stati aperti contingenti tariffari annuali per ciascuna categoria di prodotti siderurgici elencata nell’allegato I del regolamento.
I contingenti sono:
- ripartiti per categoria di prodotto;
- gestiti su base trimestrale dalla Commissione europea;
- assegnati ai singoli Paesi mediante successivi atti di esecuzione.
Nel primo anno di applicazione, le quantità non utilizzate potranno essere riportate al trimestre successivo; dal luglio 2027 tale possibilità sarà valutata annualmente dalla Commissione in funzione dell’andamento del mercato e del grado di utilizzo dei contingenti.
Dazio del 50% oltre contingente
Una delle modifiche più significative riguarda il livello della protezione tariffaria.
Qualora il contingente disponibile per una determinata categoria risulti esaurito, oppure l’importazione non possa beneficiare del contingente, viene applicato un dazio ad valorem del 50%, in luogo del precedente 25%.
Il nuovo dazio si aggiunge agli eventuali altri diritti doganali applicabili alle merci interessate.
Obbligo di documentare il Paese di fusione e colata
Tra le principali novità introdotte dal regolamento figura l’obbligo, per gli importatori, di fornire informazioni e prove verificabili sul Paese di fusione e colata (country of melt and pour), ossia il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido.
Melt and pour: le prove documentali
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, la Commissione europea ha definito la documentazione necessaria per comprovare il Paese di fusione e colata.
Il documento principale previsto dal regolamento è il Mill Test Certificate (MTC) – indicato come “certificato del produttore” nella versione italiana del regolamento – che dovrà contenere:
- il Paese di fusione e colata;
- il numero di colata (heat number) dell’acciaio importato.
Qualora il Mill Test Certificate non contenga una di queste informazioni, le autorità doganali potranno considerare, a integrazione del certificato, ulteriori documenti contenenti le informazioni mancanti, tra cui:
- fatture;
- bolle di consegna;
- certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
- documenti di contabilità analitica e di produzione;
- documenti doganali del paese esportatore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizioni dei prodotti.
Fase transitoria fino al 30 settembre 2027
È prevista una fase transitoria dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027.
Durante questo periodo, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate, i documenti sopra indicati potranno essere considerati dalle autorità doganali anche come prove a sé stanti, purché contengano sia l’indicazione del Paese di fusione e colata sia il numero di colata. Dal 1° ottobre 2027, tale possibilità verrà meno e la documentazione alternativa potrà essere utilizzata unicamente a integrazione del Mill Test Certificate.
Quando il Paese di fusione e colata viene comprovato mediante documentazione complementare o alternativa al Mill Test Certificate, le autorità doganali procederanno a controlli documentali delle informazioni e delle prove presentate.
In particolare, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate e si ricorra agli altri mezzi di prova ammessi, le verifiche delle autorità doganali potranno ritardare l’accesso al contingente tariffario pertinente fino al loro completamento.
Il Paese di fusione e colata dovrà essere dichiarato mediante gli appositi codici documento TARIC.
La mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata supportata da adeguate prove verificabili comporterà il rifiuto dell’importazione.
Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026.
Accordi di libero scambio: nessuna esenzione automatica
Un ulteriore elemento di rilievo consiste nel fatto che il nuovo sistema si applicherà anche ai prodotti provenienti da Paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio o che beneficiano di preferenze tariffarie autonome.
Solo qualora la Commissione decida di attivare specifiche misure di salvaguardia bilaterali previste dal relativo accordo commerciale tali importazioni saranno disciplinate secondo il relativo meccanismo.
Restano invece escluse dall’applicazione dei contingenti e del dazio fuori contingente le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Possibili estensioni ad altri prodotti
Il regolamento prevede una serie di revisioni periodiche del nuovo regime.
Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione europea dovrà valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento ad alcune ulteriori categorie di prodotti siderurgici, tra cui i tubi di ghisa (NC 7303 00 10 e 7303 00 90), i fili di altri acciai legati (NC 7229 20 00, 7229 90 20, 7229 90 50 e 7229 90 90), i fili di acciaio inossidabile (NC 7223 00 11, 7223 00 19, 7223 00 91 e 7223 00 99) e determinate barre di acciaio (NC 7214 10 00, 7228 10 50, 7228 40 10 e 7228 40 90).
Entro il 30 giugno 2027, sarà inoltre esaminata la possibilità di includere anche prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, con particolare attenzione ai prodotti siderurgici trasformati (downstream steel products).
Infine, entro il 30 giugno 2028, la Commissione valuterà se il criterio del paese di fusione e colata debba assumere un ruolo più incisivo, diventando il parametro per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal regolamento, anziché costituire unicamente un obbligo informativo e documentale.
Implicazioni per le imprese
Per le imprese che esportano prodotti siderurgici verso l’Unione europea, il nuovo quadro richiede particolare attenzione non soltanto alla disponibilità della documentazione, ma anche alla tracciabilità delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento.
Le imprese interessate dovrebbero in particolare:
- verificare se i prodotti esportati rientrano tra le categorie interessate;
- assicurarsi che il Mill Test Certificate riporti il Paese di fusione e colata e il relativo heat number;
- verificare la disponibilità e la coerenza di tali informazioni anche quando nella catena commerciale intervengono trader, distributori o altri intermediari;
- adeguare, ove necessario, i flussi informativi e documentali con fornitori e clienti;
- monitorare l’utilizzo dei contingenti tariffari assegnati;
- valutare gli effetti economici derivanti dall’eventuale applicazione del dazio del 50% in caso di superamento del contingente
In vista dell’entrata in applicazione dei nuovi obblighi il 1° ottobre 2026, diventa quindi importante verificare tempestivamente con i propri fornitori la disponibilità e la qualità delle informazioni relative al Paese di fusione e colata, affinché queste possano essere trasmesse lungo la catena commerciale e messe a disposizione dell’importatore nell’Unione europea.
Nota: il presente articolo è stato originariamente pubblicato il 26 giugno 2026 e aggiornato il 1° settembre 2026, alla luce dell’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963.
Scheda di sintesi
Per facilitare l’orientamento delle imprese associate, abbiamo predisposto una scheda di sintesi che riassume il funzionamento del nuovo regime, con particolare attenzione al trattamento dei prodotti di origine svizzera, alle regole sull’origine non preferenziale e agli adempimenti documentali. La scheda è disponibile nell’Area Soci alla voce “Internazionale”. Non avete i dati di accesso? Lisa Pantini, Responsabile delle relazioni con i soci, è a vostra disposizione.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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