Nuova normativa francese sui PFAS
Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore in Francia il decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025, che definisce le modalità di applicazione dei divieti relativi all’immissione sul mercato di prodotti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento attua la legge francese del 27 febbraio 2025 e introduce un quadro regolatorio dettagliato che interessa direttamente anche le imprese svizzere che esportano verso il mercato francese.

La normativa si applica infatti a tutti i prodotti immessi sul mercato francese, indipendentemente dal Paese di fabbricazione.
Cosa sono i PFAS
Con il termine PFAS si indica un’ampia famiglia di sostanze chimiche caratterizzate dalla presenza di legami carbonio–fluoro particolarmente stabili, apprezzate per le loro proprietà di resistenza ad acqua, grassi, calore e agenti chimici. Esse sono però anche note per la loro estrema persistenza nell’ambiente e per i potenziali effetti negativi sulla salute umana.
Il decreto adotta una definizione ampia, comprendendo qualsiasi sostanza contenente almeno un gruppo –CF₃ o –CF₂– completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno o di altri alogeni. Questa impostazione mira a evitare elusioni normative e amplia in modo significativo il perimetro delle sostanze interessate.
Ambito di applicazione e settori interessati
Il decreto riguarda diverse categorie di prodotti di interesse per l’export svizzero, tra cui tessili e abbigliamento, calzature, cosmetici, scioline per sport invernali e agenti impermeabilizzanti. Sono coinvolti non solo i fabbricanti, ma anche gli esportatori e i soggetti che, a vario titolo, immettono i prodotti sul mercato francese.
Per le imprese esportatrici, ciò comporta la necessità di verificare la conformità non solo del prodotto finito, ma anche dei materiali, dei trattamenti e delle sostanze utilizzate lungo l’intera catena di fornitura.
Soglie di concentrazione e requisiti di controllo
Uno degli elementi centrali del decreto è la definizione di valori soglia di concentrazione, oltre i quali scatta il divieto di immissione sul mercato.
| Categoria | Soglia massima consentina |
| Singolo PFAS (esclusi polimeri) | 25 ppb (µg/kg) |
| Somma* PFAS (esclusi polimeri) | 250 ppb (µg/kg) |
| PFAS inclusi I polimeri | 50 ppm (mg/kg) |
| Fluoro totale | 50 mg F/kg (obbligo di prova) |
* determinata come somma delle analisi mirate dei singoli PFAS, eventualmente previa degradazione dei precursori
Le soglie potranno essere riviste in futuro in funzione dell’evoluzione delle metodologie tecniche e delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti REACH e POPs.
In caso di superamento dei valori stabiliti, l’onere della prova ricade sull’operatore economico, che deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti l’origine delle sostanze rilevate. Questo aspetto rafforza l’importanza della documentazione tecnica e delle verifiche analitiche a supporto della conformità.
Eccezioni previste dal decreto
Il decreto individua in modo puntuale i prodotti che possono beneficiare di deroghe ai divieti, distinguendo tra eccezioni automatiche e deroghe condizionate all’assenza di alternative tecniche.
In primo luogo, sono esclusi dai divieti i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425. A questi si aggiungono i DPI e gli equipaggiamenti specificamente destinati alle forze armate, alle forze di sicurezza interna e ai servizi di protezione civile, nonché gli equipaggiamenti del combattente. Rientrano inoltre tra i prodotti derogati gli agenti impermeabilizzanti utilizzati esclusivamente per la re-impermeabilizzazione dei dispositivi di protezione individuale sopra menzionati.
Il decreto prevede poi deroghe per i tessili tecnici a uso industriale, non destinati al consumo finale, e per una serie di prodotti la cui funzione è considerata critica e per i quali, allo stato attuale, non esistono soluzioni di sostituzione dei PFAS. In questa categoria rientrano:
- i DPI civili e militari;
- le attrezzature e i componenti integrati nei sistemi di combattimento;
- i prodotti destinati a operazioni in contesti di minaccia nucleare, radiologica, biologica e chimica (NRBC);
- i tessili sanitari e medicali, inclusi quelli utilizzati per cure e trattamenti medici.
Infine, il decreto introduce una deroga specifica per i prodotti tessili di abbigliamento e le calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato post-consumo. In questo caso, la presenza di PFAS è ammessa esclusivamente nella frazione riciclata e in misura proporzionale alla percentuale di materiale riciclato incorporato nel prodotto finito.
Come operano le deroghe nel tempo e gestione delle scorte
Il decreto è strutturato su due fasi principali:
- dal 1° gennaio 2026: i divieti si applicano a prodotti come cosmetici, cere e scioline, abbigliamento tessile, calzature e agenti impermeabilizzanti per il consumo finale, ma con le eccezioni sopra indicate;
- dal 1° gennaio 2030: il divieto si estenderà a tutti i prodotti tessili contenenti PFAS, con ulteriori eccezioni per usi essenziali, sovranità nazionale e tessili tecnici industriali — specificati anch’essi per decreto — come previsto dalla legge quadro.
È previsto un periodo transitorio di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte di prodotti contenenti PFAS fabbricati prima del 1° gennaio 2026. Trascorso questo termine, l’immissione sul mercato e l’esportazione verso la Francia di tali prodotti non saranno più consentite.
Considerazioni operative per le imprese
La nuova disciplina francese sui PFAS rafforza gli obblighi di controllo e documentazione a carico degli operatori economici. Per le aziende esportatrici svizzere, risulta quindi essenziale verificare anticipatamente la conformità dei prodotti destinati al mercato francese, con particolare attenzione alle soglie di concentrazione, alla tracciabilità delle sostanze e alla gestione delle scorte.
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