Nessuna revoca dello statuto di protezione S
Dal momento che continua a non prospettarsi una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina, nella seduta dell’8 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di non revocare prima del 4 marzo 2027 lo statuto S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Ha inoltre prorogato fino a tale data anche le misure di sostegno per i titolari dello statuto di protezione S (programma S). In attuazione di una decisione del Parlamento, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel concedere la protezione provvisoria distingue ora tra regioni in cui il ritorno è considerato esigibile e regioni in cui non lo è.

Tenuto conto della situazione tuttora instabile e del protrarsi degli attacchi russi su diverse aree dell’Ucraina, il Consiglio federale ritiene ancora soddisfatte le condizioni per mantenere lo statuto di protezione S. Malgrado gli sforzi di pace a livello interazionale, una stabilizzazione duratura della situazione in tutto il territorio ucraino, tale da garantire un ritorno sicuro, non appare realistica nel medio periodo.
Maggiore chiarezza per le persone interessate
Il Consiglio federale ha deciso di non revocare lo statuto di protezione S prima del 4 marzo 2027, chiarendo così la situazione dei prossimi 18 mesi per le persone in cerca di protezione, i Cantoni, i Comuni e i datori di lavoro. Qualora la situazione in Ucraina dovesse stabilizzarsi in modo duraturo, il Consiglio federale deciderà nuovamente in merito allo statuto di protezione S.
Poiché la Svizzera fa parte dello spazio Schengen, il Consiglio federale ritiene imprescindibile una stretta concertazione con l’Unione europea (UE). Il 13 giugno 2025 gli Stati dell’UE hanno deciso di prorogare la protezione provvisoria fino al 4 marzo 2027 senza prevedere restrizioni territoriali.
Verifica periodica della situazione
Adottando la mozione Friedli 24.3378, le Camere federali hanno deciso di riservare lo statuto di protezione S ai soli profughi provenienti dai territori ucraini occupati o contesi. Nel concedere la protezione provvisoria si distingue ora tra regioni in cui il ritorno è considerato esigibile e regioni in cui non lo è. Attualmente il ritorno è esigibile nelle regioni di Volinia, Rivne, Leopoli, Ternopil, Transcarpazia, Ivano-Frankivsk e Černivci.
Questa nuova regola non riguarda né le persone che già beneficiano dello statuto di protezione S, né i loro familiari che si trovano ancora in Ucraina. Poiché la situazione nelle regioni ucraine evolve di continuo, la SEM riesamina regolarmente tale elenco e, se necessario, lo aggiorna.
Esame dei singoli casi da parte della SEM
La SEM continuerà a esaminare ogni singolo caso. Se respinge una domanda di protezione perché il richiedente proviene da una regione in cui il ritorno è considerato esigibile, ne ordina l’allontanamento. Qualora nel caso concreto l’esecuzione dell’allontanamento risulti inammissibile o non esigibile, la persona è ammessa provvisoriamente in Svizzera. Alle persone escluse dalla protezione provvisoria resta inoltre aperta la possibilità di chiedere asilo in Svizzera.
Le nuove regole entrano in vigore il 1° novembre 2025 e si applicano a tutte le domande esaminate dopo tale data, anche se presentate prima. Entra in vigore il 1° novembre 2025 anche la modifica ai viaggi in Ucraina decisa dal Parlamento: i titolari dello statuto di protezione S potranno recarsi in Ucraina per 15 giorni a semestre, anziché per 15 giorni a trimestre come attualmente previsto.
Proroga delle misure d’integrazione
Sono prorogate fino al 4 marzo 2027 anche le misure di sostengo specifiche a favore dei titolari dello statuto S (programma S), decise il 13 aprile 2022. La Confederazione partecipa con un contributo di 3000 franchi per persona all’anno alle iniziative d’integrazione promosse dai Cantoni, incentrate in particolare sulla promozione linguistica e sull’accesso alla formazione e al mercato del lavoro.
Fonte: CF – Comunicato stampa