Unione europea: la nozione di immissione sul mercato

La data di “immissione sul mercato” di un prodotto stabilisce il termine entro il quale il produttore deve poter dimostrare che tale prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di consumatori e operatori. Quando un prodotto è considerato immesso sul mercato?

La corretta individuazione del momento della cosiddetta “immissione sul mercato” costituisce un aspetto importante per le aziende che operano nel mercato dell’Unione europea, indipendentemente dalla loro ubicazione (UE/extra-UE): a prescindere dalla loro origine, infatti, solo i prodotti conformi alla legislazione ad essi applicabile possono essere immessi sul mercato comunitario.

Una prima definizione di “immissione sul mercato” europeo è data dal Regolamento (CE) n. 765/2008: con tale nozione si intende “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario”, ovvero “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Le stesse definizioni sono state riprese nel Regolamento (UE) n. 2019/1020 che ridefinisce la “messa a disposizione sul mercato” come “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.

Su queste definizioni (e non solo) viene in ulteriore aiuto la Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti, un documento della Commissione europea che, seppur puramente orientativo e non giuridicamente vincolante, contribuisce fattivamente a un’interpretazione e applicazione uniforme delle varie normative europee sui prodotti. Nella sua più recente edizione (2022), la Commissione europea offre infatti importanti precisazioni su questi concetti. Di seguito sono riassunti i punti principali.

La Guida blu (cf. sezioni 2.2 e 2.3) chiarisce innanzitutto che un prodotto è considerato come “immesso sul mercato” quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato unionale e che tale operazione è riservata al fabbricante o all’importatore. Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita “messa a disposizione”. Infine, la fornitura di un prodotto è considerata una messa a disposizione sul mercato comunitario esclusivamente quando il prodotto è inteso per l’uso finale nel mercato dell’UE: la fornitura di prodotti (per l’ulteriore distribuzione, per l’incorporazione in un prodotto finale, per l’ulteriore lavorazione o la raffinazione) allo scopo di esportare il prodotto finale fuori dal mercato comunitario non è considerata una messa a disposizione.

Il concetto di “immissione sul mercato” così come di “messa a disposizione” si riferisce poi a ogni singolo prodotto e non a una tipologia di prodotto, a prescindere dal fatto che questi sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie. L’immissione sul mercato unionale può pertanto avvenire solo una volta per ogni singolo prodotto in tutta l’UE e non ha luogo in ciascuno Stato membro. Anche se una tipologia o un modello di prodotto è stato fornito prima dell’entrata in vigore di una nuova normativa che stabilisce nuovi requisiti obbligatori, i singoli esemplari della stessa tipologia o modello immessi sul mercato dopo che nuovi requisiti sono diventati applicabili devono conformarsi a questi ultimi.

Se i prodotti sono fabbricati su ordinazione, un’offerta o un accordo concluso prima che sia stata ultimata la fase di fabbricazione non possono essere considerati come una “immissione sul mercato”. È il caso, ad esempio, di un’offerta per fabbricare un prodotto conformemente a determinate specifiche concordate dalle parti contrattuali se il prodotto sarà fabbricato e consegnato solo in una fase successiva.

La Guida blu stabilisce altresì che i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato dell’Unione se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’UE (cfr. sezione 2.4). Tali prodotti devono pertanto essere conformi alle norme UE applicabili e possono essere soggetti a controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato UE.

Prodotti importati da paesi extra-UE

La normativa europea si applica ai prodotti extra-UE quando essi sono messi a disposizione sul mercato comunitario per la prima volta (cfr. sezione 2.4). Essa si rivolge non solo ai prodotti di nuova fabbricazione, ma anche ai prodotti usati e di seconda mano.

Prima di raggiungere l’utilizzatore finale nell’UE, i prodotti provenienti da paesi extra-UE sono presentati in dogana nell’ambito della cosiddetta “procedura di immissione in libera pratica”. Scopo dell’immissione in libera pratica è l’espletamento di tutte le formalità di importazione in modo che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato comunitario come qualsiasi prodotto fabbricato nell’UE. Di conseguenza, quando si presentano prodotti in dogana nell’ambito della procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell’UE e queste dovranno quindi essere conformi alla normativa unionale applicabile. Può però anche accadere che l’immissione in libera pratica e l’immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente. L’immissione sul mercato è il momento in cui il prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso e può avvenire prima dell’immissione in libera pratica, ad esempio in caso di vendite online da parte di operatori extra-UE, anche se il controllo materiale della conformità dei prodotti può essere effettuato soltanto non appena i prodotti arrivano in dogana nell’UE.

I prodotti entrati nel territorio unionale e che richiedono un’ulteriore trasformazione per essere conformi alla normativa prodotto applicabile devono essere vincolati al regime doganale che consente tale lavorazione e possono essere dichiarati per la libera pratica solo dopo essere stati resi conformi.

Esempi pratici

La Guida blu analizza alcune casistiche sulla base di esempi pratici:

  • esempio di vendita di prodotto extra-UE ad un utilizzatore finale nell’UE: un’apparecchiatura a raggi X, fabbricata negli Stati Uniti, che è stata venduta a un ospedale nei Paesi Bassi il 15 marzo 2019 arriverà alla dogana olandese solo il 5 aprile 2019. Il prodotto è venduto dal fabbricante extra-UE direttamente al cliente UE tramite vendita a distanza.
    In questo caso la data dell’immissione sul mercato dell’apparecchiatura a raggi X è il 15 marzo 2019, data in cui l’utilizzatore finale nell’UE ha acquistato da un fabbricante extra-UE un prodotto già fabbricato e data in cui è stato effettuato e accettato l’ordine di un prodotto pronto per la spedizione (cfr. sezione 2.4);
  • esempio di vendita di prodotto extra-UE ad un importatore: una stampante fabbricata in Cina viene spedita nell’UE a un importatore spagnolo, per l’ulteriore distribuzione nell’UE, il 15 febbraio 2019, ed è immessa in libera pratica nell’UE il 15 marzo 2019. Il prodotto è fabbricato al di fuori dell’UE e immesso sul mercato unionale da un importatore. In questo caso la data di immissione sul mercato è il 15 marzo 2019, che corrisponde alla data di immissione in libera pratica. In genere si può dire che, nel caso di vendite ad un importatore, l’immissione nel mercato coincide con l’immissione in libera pratica (cfr. sezione 2.5);
  • esempio di vendita di prodotto extra-UE da fabbricare a utilizzatore finale nell’UE: una macchina completa viene ordinata da un utilizzatore finale dell’UE il 1° aprile 2019 sulla base di un’offerta/un modello contenuti in un catalogo. La macchina è successivamente fabbricata in Cina e spedita all’utilizzatore finale il 1° giugno 2019. Arriva in dogana il 20 giugno 2019. Il prodotto è venduto dal fabbricante extra-UE direttamente al cliente UE tramite vendita a distanza. In questo esempio la data dell’immissione sul mercato è il 1° giugno 2019, data in cui il prodotto che l’utilizzatore finale dell’UE ha acquistato da un fabbricante extra-UE è già fabbricato e pronto per la spedizione (cfr. sezione 2.4);
  • esempio di spedizione di prodotto extra-UE da fabbricare a un prestatore di servizi di logistica: il 15 marzo 2019 un fabbricante di giocattoli extra-UE spedisce a un prestatore di servizi di logistica 100 giocattoli dello stesso modello che sono immessi in libera pratica il 20 marzo 2019. Il fabbricante inizia a vendere tali prodotti sul proprio sito web a partire dal 1° aprile 2019. I prodotti sono fabbricati al di fuori dell’UE e materialmente trasferiti a un prestatore di servizi di logistica per essere distribuiti sul mercato unionale. In questo esempio la data di immissione sul mercato non è la data della vendita online, ma la data dell’immissione in libera pratica, ovvero il 20 marzo 2019 (cfr. sezione 2.4).

Link utili:

Requisiti dell’UE per i prodotti (europa.eu)