Dichiarazione di transito: l’ADM chiarisce come compilarla

Dopo aver rilevato alcune pratiche non conformi alle regole del codice doganale unionale (CDU), l’11 aprile 2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha emanato la circolare n. 10/2024 volta a chiarire come compilare correttamente la dichiarazione di transito.

Con riferimento al regime del transito, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha constatato alcune prassi non conformi alla regolamentazione unionale da parte degli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali ed in particolare:

  • l’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione
  • la mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto
  • la non conformità delle indicazioni sul suggellamento.

Termine per la presentazione delle merci

Con la Circolare n.10/2024, pubblicata l’11 aprile 2024, l’ADM ribadisce che, ai sensi dell’art. 297 par. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del CDU, il termine per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione è fissato dall’ufficio doganale di partenza ed è vincolante per il titolare del regime di transito.

Tuttavia, il termine di otto giorni, frequentemente individuato nella prassi operativa, entro il quale far giungere la spedizione a destinazione, non è sempre coerente con i criteri della regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Nella sua circolare, l’ADM definisce pertanto dei parametri di riferimento ai quali i titolari del regime di transito dovranno attenersi:

  • transito nazionale – ufficio di partenza ed ufficio di destinazione in Italia: 2 giorni lavorativi
  • transito unionale – ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in altro Stato membro: 4 giorni lavorativi
  • transito comune – ufficio di partenza in Italia ed ufficio di destinazione in una Parte Contraente della Convenzione relativa a un regime comune di transito (esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica va considerata nella casistica del transito unionale): 8 giorni lavorativi.

Identità del mezzo di trasporto

Per quanto riguarda le informazioni da indicare sul documento di transito per l’identificazione del mezzo di trasporto, la Circolare ribadisce che tali informazioni sono precise: indicazione del mezzo di trasporto alla partenza, tipo di identificazione, numero di identificazione e nazionalità del mezzo. L’indicazione di tali informazioni mira ad evitare oppure a consentire l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto e pertanto indicazioni generiche quali “Camion” “aereo”, “rimorchio” non sono ammesse.

Uso dei sigilli

Facendo riferimento all’art. 299 par. 1 del Regolamento di esecuzione(UE) 2015/2447, la Circolare rammenta che, di norma, le merci che circolano vincolate al regime doganale del transito sono identificate mediante sigillatura e specifica che le informazioni dettagliate sull’identificazione del sigillo devono essere riportate nella dichiarazione.

In alternativa alla sigillatura, la Circolare stabilisce che l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci, per una singola specifica operazione di transito o per una pluralità di esse, basandosi sulla semplice descrizione delle merci stesse contenuta nella dichiarazione di transito e nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa (facile identificazione delle merci, loro quantità e natura, eventuali particolarità, come i numeri di serie). La dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente dall’ufficio doganale e deve formare oggetto di specifico provvedimento su richiesta del titolare del regime.

Per ottenere la dispensa, quest’ultimo dovrà fornire alla Dogana competente:

  • una descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci
  • un fac-simile della documentazione contenente la descrizione della merce con elementi particolareggiati (serial/part number, denominazione scientifica, denominazione commerciale, descrizione, composizione, codici prodotti ad uso interno, peso, volume, valore, quantità,…) tali da permettere un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura..