Dazi “reciproci USA”: nuovo ordine esecutivo
Il 5 settembre 2025 il Presidente Trump ha firmato un nuovo Ordine esecutivo che modifica l’attuale regime dei dazi “reciproci” e introduce meccanismi inediti per l’attuazione di accordi commerciali e di sicurezza. Le misure entrano in vigore l’8 settembre 2025.

Contesto normativo
L’Ordine esecutivo del 5 settembre 2025 si inserisce nella cornice degli Ordini esecutivi 14257 (2 aprile 2025) e 14326 (31 luglio), che avevano dichiarato uno stato di emergenza nazionale collegato ai deficit commerciali e introdotto misure tariffarie straordinarie per motivi di sicurezza nazionale.
Il nuovo Ordine aggiorna le categorie di merci esentate dai “dazi reciproci” (Allegato I) e istituisce un regime tariffario condizionato al grado di allineamento strategico dei partner commerciali (Allegati II e III).
Modifiche all’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257
L’elenco dei beni esclusi dai dazi “reciproci” contenuto nell’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257 è stato significativamente ampliato. Tra le principali categorie introdotte figurano:
- settore farmaceutico: lidocaina e altri anestetici locali, ingredienti attivi per farmaci generici non brevettati;
- metalli critici: nichel, grafite, oro (in polveri, foglie, lingotti);
- minerali rari essenziali per tecnologie avanzate:torio, stagno, molibdeno;
- tecnologie avanzate: LED di alta precisione, magneti permanenti in terre rare (neodimio).
Parallelamente, alcune categorie precedentemente esentate tornano soggette a dazi “reciproci”:
- plastiche e polimeri: PET, resine epossidiche, siliconi, poliestere;
- prodotti chimici di base: idrossido di alluminio, miscele di alcoli aciclici.
L’Allegato I dell’Ordine esecutivo del 5 settembre elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.
Introduzione del meccanismo “PTAAP”
La novità più rilevante è l’introduzione degli Allegati II e III Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners (Allegato PTAAP), che prevede un regime tariffario preferenziale e condizionato.
Per le merci elencate, gli Stati Uniti possono applicare esclusivamente il dazio MFN (Most-Favored-Nation) anziché tariffe punitive se il Paese partner
- conclude un accordo di commercio e sicurezza con clausole specifiche di cooperazione strategica;
- assume impegni vincolanti, concreti e misurabili per ridurre gli squilibri commerciali bilaterali; e
- rafforza la cooperazione economica in settori strategici, inclusa la condivisione di tecnologie critiche e l’allineamento in ambito di standard di sicurezza.
Categorie di beni inclusi nel PTAAP
L’Allegato PTAAP si applica a quattro aree strategiche:
- aerospazio: aeromobili completi, parti di ricambio, avionica e componentistica certificata;
- farmaceutica: medicinali generici, principi attivi non brevettati e ingredienti per l’industria;
- risorse naturali critiche: materiali non disponibili negli USA e derivati industriali;
- agricoltura specializzata: prodotti agricoli non coltivati o in quantità sufficienti sul mercato interno.
L’Allegato II elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.
Attivazione e gestione operativa
Le esenzioni tariffarie previste dal PTAAP si attivano automaticamente al momento della ratifica dell’accordo bilaterale, senza bisogno di ulteriori ordini esecutivi.
La gestione operativa del sistema è affidata a tre organismi federali:
- USTR (United States Trade Representative) – negoziazione e supervisione degli accordi commerciali
- Department of Commerce – valutazione tecnica dei prodotti e classificazione tariffaria
- U.S. Customs and Border Protection (CPB) – implementazione pratica alle frontiere e controlli doganali
Raccomandazioni operative
La CPB ha già pubblicato le linee guida per una corretta dichiarazione doganale, cfr. CSMS # 66151866 del 6 settembre 2025.
Considerando la natura dinamica del framework normativo e la possibilità di aggiornamenti periodici, è opportuno monitorare con attenzione le modifiche agli allegati tariffari, in una prima fase gli aggiornamenti all’Allegato II dell’ordine esecutivo 14257 del 2 aprile.