Convenzione paneuromediterranea riveduta: nuove regole d’origine dal 2026
Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Convenzione paneuromediterranea riveduta sulle regole di origine preferenziali (Convenzione PEM). Questa nuova versione modernizza e semplifica il sistema di regole d’origine applicabile agli accordi di libero scambio (ALS) dell’area paneuromediterranea, rendendolo più adatto alle catene di fornitura contemporanee e alle esigenze operative delle imprese.
Le disposizioni transitorie in vigore nel 2025, che consentivano di scegliere tra le vecchie e le nuove regole d’origine e di applicare la cosiddetta permeabilità, termineranno alla fine dell’anno. Dal 1° gennaio 2026, negli accordi di libero scambio che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, si applicheranno esclusivamente le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli accordi che non prevedono ancora tale riferimento, continueranno invece ad essere valide le norme della vecchia Convenzione PEM. Di conseguenza, l’area paneuromediterranea sarà suddivisa in due zone di cumulo distinte, all’interno delle quali sarà possibile cumulare solo tra Paesi che adottano lo stesso insieme di regole d’origine.

Fase transitoria e passaggio al nuovo regime
Durante l’anno 2025, le imprese hanno potuto scegliere se applicare le vecchie o le nuove norme di origine nell’ambito della fase transitoria. In questo periodo era consentita, a determinate condizioni, la cosiddetta “permeabilità”, che permetteva il cumulo anche quando fornitori ed esportatori utilizzavano regole diverse.
Dal 1° gennaio 2026, questa possibilità cessa. Negli accordi che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, saranno valide solo le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli altri accordi, che non includono ancora tale riferimento, continueranno invece ad applicarsi le vecchie regole PEM.
Ne risulta una distinzione chiara tra due aree commerciali, o zone di cumulo, all’interno delle quali sarà possibile cumulare esclusivamente secondo le rispettive norme.
Le due zone di cumulo
A partire dal 2026, la zona paneuromediterranea sarà articolata in due aree distinte:
Zona 1 – Convenzione PEM riveduta
Comprende gli accordi che già contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, tra cui:
- Svizzera – Unione europea
- Convenzione AELS
- AELS – Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia
In questi rapporti commerciali:
- si applicheranno solo le norme di origine della Convenzione riveduta;
- le prove d’origine non dovranno più recare la dicitura «REVISED RULES»;
- non sarà più consentito il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla Zona 2 se importate dopo il 1° gennaio 2026;
- per le materie prime importate prima di tale data con prova d’origine secondo le vecchie norme, il cumulo rimarrà possibile fino al 31 dicembre 2028 (permeabilità).
Zona 2 – Vecchia Convenzione PEM
Include gli accordi di libero scambio che non contengono ancora un riferimento dinamico alla Convenzione riveduta, in particolare:
- Svizzera – Isole Faroe
- AELS – Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina
In questi accordi:
- continueranno ad applicarsi le regole d’origine della vecchia Convenzione PEM;
- sarà ancora possibile il cumulo diagonale con Paesi della stessa Zona 2;
- non sarà più consentito il cumulo con materiali provenienti dalla Zona 1 importati dopo il 1° gennaio 2026;
- resterà invece possibile cumulare con materiali della Zona 1 importati prima di tale data e accompagnati da una prova d’origine conforme alle vecchie regole.
La Svizzera e gli Stati dell’AELS stanno lavorando per aggiornare progressivamente i propri accordi di libero scambio, introducendo ovunque il riferimento dinamico alla Convenzione riveduta. Tuttavia, secondo l’UDSC, non tutti gli accordi potranno essere modificati entro l’inizio del 2026.
Le principali novità della Convenzione riveduta
La Convenzione paneuromediterranea riveduta introduce diverse innovazioni che semplificano l’applicazione delle regole d’origine e ampliano le possibilità di cumulo:
- maggiore tolleranza per i materiali non originari, fino al 15% del valore del prodotto;
- cumulo diagonale esteso all’interno della Zona 1;
- introduzione di prove d’origine elettroniche, a supporto della digitalizzazione delle operazioni doganali;
- aggiornamento delle regole di lavorazione in diversi settori, tra cui tessile, chimico e agroalimentare.
Queste modifiche hanno lo scopo di migliorare la competitività delle imprese esportatrici, ridurre gli oneri amministrativi e allineare la disciplina dell’origine preferenziale alla realtà delle catene di approvvigionamento moderne.
Cosa devono fare le imprese esportatrici svizzere
Il nuovo quadro normativo richiede una revisione attenta delle procedure aziendali. Per garantire la conformità e preservare i vantaggi preferenziali, le imprese dovrebbero:
- verificare la zona di appartenenza dei propri accordi di libero scambio, controllando se fanno riferimento alla nuova o alla vecchia Convenzione PEM;
- aggiornare la gestione documentale (prove d’origine, dichiarazioni del fornitore, fatture e registri di esportazione);
- mappare la provenienza dei materiali e assicurarsi che i fornitori operino in zone compatibili;
- formare il personale dei reparti export, logistica e compliance sulle nuove regole e sui limiti del cumulo;
- sfruttare la fase di permeabilità, valida fino al 31 dicembre 2028, per utilizzare scorte e componenti importati prima del 2026;
- monitorare gli aggiornamenti ufficiali pubblicati dall’Amministrazione federale delle dogane (UDSC) e dalla SECO, e ripresi sistematicamente dalla Cc-Ti, che informeranno sugli adeguamenti dei singoli accordi.
Un’evoluzione strategica per il commercio preferenziale
La revisione della Convenzione paneuromediterranea segna una tappa importante verso un sistema di origine più chiaro, moderno e armonizzato.
Per la Svizzera, la transizione alla Convenzione riveduta rafforza la coerenza del proprio quadro commerciale con quello dell’Unione europea e offre alle imprese la possibilità di operare in un contesto più flessibile e digitalizzato.
Resta tuttavia fondamentale prestare attenzione alle interazioni tra la vecchia e la nuova Convenzione, per evitare errori di cumulo o dichiarazioni d’origine non conformi.
Un approccio proattivo – basato su formazione, revisione delle procedure e aggiornamento dei processi di compliance – consentirà alle aziende svizzere di continuare a beneficiare pienamente delle preferenze doganali offerte dagli accordi di libero scambio dell’area paneuromediterranea.