Addio franchigia dazi UE per spedizioni a basso valore

Con effetto dal 1° luglio 2026 l’Unione europea sopprime l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. La modifica pone fine a un regime che per anni ha sostenuto la crescita dell’e-commerce transfrontaliero. Per gli esportatori svizzeri attivi nell’e-commerce B2C verso l’Unione europea (UE), si tratta di un cambiamento strutturale che incide su costi, processi dichiarativi e configurazione logistica.

La misura è introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382 dell’11 febbraio 2026, nell’ambito della riforma dell’Unione doganale e della progressiva digitalizzazione dei flussi dichiarativi. Negli ultimi anni, la franchigia aveva favorito l’ingresso nel mercato UE di spedizioni a basso valore, pur con IVA dovuta.

La riforma risponde a tre obiettivi dichiarati:

  • neutralità concorrenziale rispetto agli operatori stabiliti nell’UE
  • rafforzamento dei controlli doganali
  • allineamento al futuro modello digitale centralizzato (EU Customs Data Hub).

Il nuovo meccanismo: da esenzione a contributo forfettario

Dal 1° luglio 2026:

  • viene abolita la franchigia daziaria per spedizioni ≤ 150 euro
  • è introdotto un dazio forfettario transitorio di 3 euro per ciascuna categoria di articolo contenuta nella spedizione.

Il contributo si applica se l’importazione avviene:

  • nel quadro del regime Import One Stop Shop (IOSS), con IVA assolta al momento della vendita oppure
  • tramite canali postali o semplificati previsti dalla normativa.

In difetto di tali condizioni, si applica il regime ordinario:

  • classificazione completa nella Nomenclatura combinata (voce di tariffa a 8 cifre);
  • applicazione dell’aliquota prevista dalla Tariffa doganale comune.

Nota operativa
Il contributo è dovuto per ciascuna categoria tariffaria. Se una spedizione contiene più voci di tariffa, il carico forfettario si cumula. Ad esempio, se un pacco contiene merci di due categorie diverse, come una camicia di seta e due maglie di lana, vengono riscossi due dazi da 3 euro ciascuno — uno per ogni categoria — per un totale di 6 euro. Il documento di sintesi del Consiglio sottolinea che ogni voce tariffaria è considerata una “categoria di articolo” distinta ai fini dell’applicazione del dazio transitorio.

Impatto differenziato per categoria merceologica

Per le aziende estere è utile valutare la scelta tra forfait e regime ordinario per ciascun codice NC. L’effetto economico varia in funzione della categoria di prodotto, del valore unitario e del numero di articoli per spedizione.

a) Beni a basso valore unitario

  • il contributo fisso può incidere significativamente sul valore intrinseco
  • in DDP, l’onere grava integralmente sull’esportatore, incidendo direttamente sui margini.

b) Beni con aliquota UE ridotta o nulla

  • alcune categorie o tecnologiche (con aliquota 0% o prossima allo zero) potrebbero convenire al regime ordinario
  • è importante valutare: classificazione tariffaria corretta, aliquota effettiva UE, valore medio per articolo, quantità media per spedizione.

Interazioni con il regime IOSS e con l’IVA

Il regime IOSS era stato concepito per semplificare la riscossione dell’IVA nelle vendite B2C a distanza. Con la soppressione della franchigia doganale, l’IOSS non perde rilevanza, ma la sua convenienza deve essere rivalutata alla luce del nuovo onere forfettario.

  • l’IVA resta dovuta al momento della vendita
  • il dazio forfettario si aggiunge quale onere distinto
  • è necessario garantire coerenza tra dati commerciali, dichiarazione doganale e rendicontazione IOSS.

Eventuali disallineamenti possono generare contestazioni in sede di controllo ex post.

Profili contrattuali e allocazione del rischio

La riforma impone una riflessione sugli Incoterms e sulle condizioni generali di vendita.

  • DDP: l’esportatore assume integralmente il nuovo onere
  • DAP: l’onere può ricadere sull’acquirente, ma con possibili effetti negativi in termini di customer experience e tasso di conversione.

È inoltre opportuno verificare clausole di adeguamento prezzi e trasparenza informativa verso il consumatore UE.

Profili organizzativi e compliance

Per gli operatori svizzeri attivi nel B2C con l’UE:

  • revisione della mappatura delle voci di tariffa;
  • adeguamento dei sistemi ERP per il calcolo del contributo per categoria;
  • tracciabilità tra ordine, fattura commerciale e dichiarazione doganale;
  • audit interno dei flussi IOSS.

Errore di classificazione o omissione delle categorie può comportare rettifiche e sanzioni.

Misura transitoria e prospettive evolutive

Il contributo forfettario è previsto fino al 1° luglio 2028 ed è collegato allo sviluppo del futuro EU Customs Data Hub, pilastro della digitalizzazione dell’Unione doganale.

Il legislatore europeo ha previsto:

  • un monitoraggio dei flussi commerciali;
  • una valutazione periodica dell’efficacia del sistema;
  • la possibilità di proroga qualora l’infrastruttura digitale non sia pienamente operativa.

Il contesto normativo deve pertanto essere considerato dinamico e suscettibile di ulteriori adattamenti.

Considerazioni conclusive

L’abolizione della franchigia sotto i 150 euro segna una transizione da un modello di facilitazione quantitativa a un modello di piena imponibilità doganale, pur semplificato con forfait.

Per gli esportatori svizzeri, la questione efficace richiede:

  • analisi codice prodotto
  • revision del modello dichiarativo
  • valutazione di eventuali soluzioni organizzative alternativa (es. stock nell’UE).

Solo un approccio integrato – giuridico, fiscale e logistico – permette di evitare erosione dei margini a partire dal 1° luglio 2026.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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