Sanzioni
Come verificare se persone, imprese, proprietari, banche, Paesi o attività coinvolti in una transazione sono soggetti a restrizioni.
Le sanzioni sono uno strumento di politica estera e sicurezza utilizzato da Stati e organizzazioni internazionali per perseguire obiettivi politici, economici o strategici. Possono vietare o limitare operazioni con determinati Paesi, territori, persone, imprese, organizzazioni, settori economici, nonché il commercio di specifici beni o la prestazione di determinati servizi. Per le imprese attive nel commercio internazionale, le sanzioni possono quindi incidere non soltanto sull’esportazione o sull’importazione di merci, ma anche su pagamenti, servizi, investimenti, assistenza tecnica e altre attività economiche.
Cosa deve essere verificato?
L’obiettivo delle verifiche non consiste semplicemente nel controllare se il cliente compare in una lista di soggetti sanzionati. A seconda del regime applicabile e della natura dell’operazione, può essere necessario considerare:
- cliente e utilizzatore finale
- altre controparti, distributori, agenti e intermediari
- proprietà e controllo delle società coinvolte
- Paese, territorio e destinazione effettiva
- beni e servizi oggetto della transazione
- utilizzo finale
- banche e altri intermediari finanziari
- soggetti che effettuano o ricevono i pagamenti
- eventuali trasferimenti successivi.
L’assenza di una corrispondenza nelle liste sanzionatorie non esclude quindi necessariamente l’analisi.
Proprietà e controllo
Una società che non figura direttamente in una lista può richiedere ulteriori verifiche quando esistono rapporti di proprietà (ownership) o controllo (control) con un soggetto sanzionato. Per ownership si intende la struttura proprietaria della controparte e può essere necessario ricostruire partecipazioni dirette o indirette; il control riguarda invece la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla società.
In pratica, una controparte che non compare direttamente in una lista può richiedere ulteriori verifiche quando esistono partecipazioni rilevanti, poteri decisionali o altri elementi che la collegano a un soggetto sanzionato. I criteri applicabili possono variare a seconda del regime sanzionatorio e la valutazione deve pertanto essere effettuata sulla base delle disposizioni pertinenti e delle circostanze concrete.
Anche l’identificazione del beneficiario effettivo e la comprensione della struttura societaria possono contribuire alla due diligence, ma non sostituiscono l’applicazione degli specifici criteri di proprietà e controllo previsti dal regime sanzionatorio rilevante.
Intermediari, banche e pagamenti
Le verifiche non dovrebbero limitarsi al rapporto diretto tra venditore e cliente: può assumere rilevanza anche il coinvolgimento di distributori, trader, agenti, spedizionieri, istituti finanziari e altri intermediari.
Anche la struttura dei pagamenti merita attenzione. In particolare, può essere opportuno comprendere:
- chi effettua il pagamento
- chi riceve i fondi
- quali banche o intermediari finanziari sono coinvolti
- se il pagamento proviene da un soggetto diverso dalla controparte contrattuale
- se la struttura finanziaria appare coerente con l’operazione commerciale.
Una struttura di pagamento insolita o il coinvolgimento di soggetti che non sembrano avere una funzione commerciale chiaramente identificabile non costituiscono automaticamente una violazione, ma possono richiedere verifiche supplementari e una documentazione più approfondita.
Trade finance, trasporto marittimo e assicurazione
Per le imprese attive nel commercio internazionale di beni fisici e/o di materie prime, le verifiche sanzionatorie riguardano spesso anche la componente logistica e finanziaria dell’operazione, non soltanto le controparti commerciali dirette.
Trade finance
- Le banche coinvolte in lettere di credito, garanzie o altre forme di finanziamento del commercio effettuano un proprio screening delle parti dell’operazione (venditore, acquirente, ordinante, beneficiario, nave, porti di carico e scarico) e possono sospendere un’operazione anche quando l’impresa ritiene di aver già effettuato le proprie verifiche.
- È opportuno verificare preventivamente con la propria banca se destinazione o controparti rientrano in aree sensibili sotto il profilo sanzionatorio, per evitare blocchi nell’esecuzione dei pagamenti.
Trasporto marittimo e assicurazione
- Alcuni regimi sanzionatori (ad esempio le misure UE e G7 relative al petrolio di origine russa) prevedono meccanismi legati al trasporto marittimo, quali il price cap e i relativi obblighi di attestazione lungo la catena logistica e assicurativa.
- I club di protezione e indennità (P&I) e gli assicuratori marittimi applicano proprie clausole sanzionatorie (sanctions clauses), che possono escludere la copertura in presenza di determinate rotte, navi o controparti.
- Disattivazione del transponder AIS, trasbordi ship-to-ship non dichiarati o cambi ripetuti di bandiera possono costituire indicatori di elusione (per approfondimenti si veda la sezione Elusione e segnali d’allarme).
Attenzione
Queste verifiche si aggiungono, e non sostituiscono, quelle su cliente, utilizzatore finale, proprietà e controllo descritte in questa pagina. Per le imprese di trading, la componente logistico-assicurativa è spesso il primo punto in cui un rischio sanzionatorio si manifesta, anche quando le controparti commerciali dirette risultano regolari.
Lo screening non è un controllo una tantum
La verifica delle controparti non dovrebbe essere considerata conclusa definitivamente all’avvio del rapporto commerciale. Nel tempo possono infatti cambiare la struttura proprietaria, i soggetti che esercitano il controllo, l’utilizzatore finale, la destinazione dell’operazione o altri elementi rilevanti.
Può quindi essere opportuno ripetere o aggiornare lo screening:
- prima di una nuova operazione
- quando intervengono modifiche nella struttura societaria della controparte
- quando cambiano destinazione, utilizzatore finale o modalità di pagamento
- quando intervengono aggiornamenti del regime sanzionatorio applicabile
- quando emergono informazioni nuove che giustificano un riesame della controparte.
Principio pratico
Lo screening non dovrebbe essere visto come una verifica da eseguire una sola volta, ma come parte di un processo continuo di due diligence proporzionato al rischio dell’operazione.
Sanzioni e controlli all’esportazione: la differenza
Sanzioni ed export control sono strumenti distinti, ma nella pratica le relative verifiche possono sovrapporsi.
| Sanzioni | Controlli all’esportazione |
|---|---|
| Possono riguardare persone, imprese, settori, territori, attività economiche, beni e servizi | Riguardano principalmente beni, software e tecnologie soggetti a controllo |
| Possono vietare rapporti economici o finanziari con determinati soggetti o territori | Possono subordinare determinati trasferimenti a divieti o autorizzazioni |
| Possono incidere su commercio, servizi, investimenti e flussi finanziari | Considerano in particolare classificazione, destinazione, utilizzatore e utilizzo finale |
| Richiedono spesso verifiche su proprietà, controllo e soggetti coinvolti | Richiedono spesso verifiche sulle caratteristiche del prodotto o della tecnologia |
Nella pratica, una stessa operazione può richiedere sia una verifica delle sanzioni sia una verifica di export control.
Sanzioni in Svizzera
Per un’impresa stabilita in Svizzera, il primo riferimento per verificare l’esistenza di sanzioni applicabili a un’operazione è la legislazione svizzera. La verifica non dovrebbe limitarsi alla domanda “il cliente è sanzionato?”: occorre innanzitutto stabilire se esiste un regime sanzionatorio applicabile e quali restrizioni esso prevede per la specifica operazione.
Il quadro giuridico svizzero
La base legale è costituita dalla Legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La LEmb è una legge quadro: le singole misure sanzionatorie sono adottate mediante specifiche ordinanze del Consiglio federale.
In quanto membro delle Nazioni Unite, la Svizzera è tenuta ad applicare le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Per quanto riguarda invece le sanzioni dell’Unione europea, non esiste un recepimento automatico: il Consiglio federale decide caso per caso se adottarle integralmente, parzialmente o non adottarle, tenendo conto di considerazioni di politica estera, politica economica esterna e di natura giuridica.
Attenzione: il fatto che una misura sia in vigore nell’Unione europea non significa quindi automaticamente che trovi applicazione nella stessa forma in Svizzera. Per un’impresa svizzera occorre verificare il contenuto dell’ordinanza svizzera applicabile.
Attenzione alle sanzioni di altri Paesi
La conformità alla legislazione svizzera costituisce il punto di partenza, ma non necessariamente conclude l’analisi. Le misure sanzionatorie adottate da Stati terzi non producono, in linea di principio, effetti diretti in Svizzera. Ciò non esclude tuttavia che, in funzione della struttura della transazione e dei soggetti coinvolti, delle banche e degli altri intermediari, della valuta, della presenza di società del gruppo all’estero o di altri collegamenti con ordinamenti stranieri, possa essere necessario verificare anche normative straniere.
Un esempio è rappresentato dalle sanzioni dell’Unione europea nei confronti della Russia: determinate misure possono incidere sul transito di merci attraverso specifici territori, sulla riesportazione verso la Russia di determinati beni e sulle operazioni che coinvolgono soggetti o intermediari situati anche in Paesi terzi. La presenza di un collegamento con l’UE può quindi rendere necessaria una verifica delle disposizioni europee applicabili alla specifica operazione.
Inoltre, una banca o un altro intermediario può applicare proprie politiche di rischio o tenere conto di regimi sanzionatori stranieri anche quando questi non corrispondono alle sanzioni adottate dalla Svizzera.
Più in generale, le imprese attive a livello internazionale possono essere interessate anche da ulteriori misure di politica commerciale o di sicurezza economica che vanno oltre i tradizionali regimi sanzionatori. Per un primo orientamento si rinvia alla sezione Economic security e nuovi ambiti della compliance.
Checklist per l’impresa svizzera
Prima di procedere con un’operazione, può essere utile chiedersi:
- esiste un’ordinanza svizzera di sanzioni rilevante?
- il cliente, l’utilizzatore finale o un’altra controparte figurano tra i destinatari delle sanzioni?
- chi possiede o controlla le società coinvolte?
- sono presenti collegamenti con persone o società sanzionate?
- i beni, i servizi o le attività oggetto dell’operazione sono soggetti a restrizioni?
- la destinazione e l’utilizzatore finale sono chiaramente identificati?
- sono coinvolti intermediari, banche o pagatori terzi?
- la struttura dei pagamenti è coerente con l’operazione commerciale?
- l’ordinanza prevede divieti, autorizzazioni, deroghe o obblighi di notifica?
- sono previsti trasferimenti successivi o emergono possibili indicatori di aggiramento?
- la struttura dell’operazione rende opportuno verificare anche normative straniere?
La presenza di uno o più di questi elementi non significa automaticamente che l’operazione sia vietata, ma può indicare la necessità di approfondire il regime applicabile e ampliare la due diligence prima di procedere.

