Nuovo Codice doganale dell’Unione: cosa cambia per le imprese
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/2108 si apre una nuova fase per le dogane europee. Al centro della riforma figurano il nuovo EU Customs Data Hub, una gestione dei rischi maggiormente coordinata, il nuovo status “Trust and Check” e regole profondamente riviste per l’e-commerce. Una trasformazione destinata ad avere conseguenze anche per le imprese svizzere che commerciano con l’UE.

Il 19 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013. La riforma modifica progressivamente il modo in cui le informazioni vengono fornite, condivise e utilizzate dalle autorità doganali e avrà ripercussioni anche sulle imprese svizzere che commerciano con l’UE.
Entrata in vigore e applicazione: una transizione per tappe
Il Regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026, ossia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La maggior parte delle nuove disposizioni si applicherà tuttavia dal 21 settembre 2027, mentre numerose altre norme seguiranno scadenze differenziate, dando luogo a una transizione articolata su più anni. Alcune disposizioni, in particolare quelle necessarie alla costruzione della nuova architettura istituzionale e digitale e all’adozione degli atti delegati e di esecuzione, sono applicabili già dall’entrata in vigore.
Per le vendite a distanza e una parte importante del nuovo sistema e-commerce, una delle date chiave sarà il 1° luglio 2028. La riforma deve quindi essere letta come un percorso graduale, con disposizioni e nuovi strumenti che entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni.
EU Customs Data Hub: il cuore della nuova dogana europea
Elemento centrale del nuovo sistema è l’EU Customs Data Hub, un ambiente digitale centralizzato destinato a diventare il principale punto di accesso e scambio dei dati tra operatori e autorità doganali. Permetterà di gestire elettronicamente le formalità e i controlli doganali, il calcolo del debito doganale e della nuova tassa di gestione, le garanzie, la sorveglianza delle merci e l’analisi dei rischi. I dati potranno inoltre essere utilizzati a fini di analisi economica, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
L’obiettivo è superare progressivamente l’attuale frammentazione dei sistemi nazionali e permettere agli operatori di fornire i dati attraverso un ambiente comune, rendendoli disponibili per successivi utilizzi.
Il calendario varia a seconda degli operatori:
- Dal 1° luglio 2028, gli importatori per le vendite a distanza e gli operatori che utilizzano il regime IOSS dovranno utilizzare il Data Hub per fornire o mettere a disposizione i dati necessari.
- Dal 1° marzo 2031, gli altri importatori, esportatori e titolari del regime di transito potranno scegliere tra la dichiarazione doganale tradizionale e la messa a disposizione delle informazioni attraverso il Data Hub.
- Dal 1° marzo 2034, il Data Hub diventerà obbligatorio anche per questi operatori.
Dalla dichiarazione doganale ai dati
È probabilmente questo il cambiamento concettuale più importante della riforma. Il sistema europeo si orienta progressivamente da un modello imperniato sulla presentazione di singole dichiarazioni doganali verso un sistema nel quale le diverse parti della supply chain forniscono o mettono a disposizione i dati necessari alle autorità doganali. Importatori, esportatori, vettori, rappresentanti doganali e altri soggetti della catena logistica assumono quindi un ruolo crescente nella qualità, disponibilità e tracciabilità delle informazioni. Nel nuovo sistema, i dati forniti dai diversi soggetti coinvolti nella stessa operazione – ad esempio importatori, esportatori e vettori – saranno inoltre collegati tra loro. Eventuali lacune o incoerenze tra le informazioni trasmesse lungo la supply chain potranno quindi emergere più facilmente.
Per le imprese svizzere questo significa che, anche quando gli obblighi doganali formali ricadono sul cliente o sull’importatore europeo, diventerà sempre più importante poter fornire informazioni corrette, complete e strutturate relative alle merci. Classificazione tariffaria, origine, valore doganale, caratteristiche dei prodotti e informazioni sulla supply chain diventano quindi elementi sempre più centrali della compliance doganale.
E-commerce: i primi cambiamenti sono già in vigore
L’e-commerce costituisce uno dei principali ambiti di intervento della riforma. Un primo importante cambiamento è già intervenuto il 1° luglio 2026, con l’eliminazione dell’esenzione dai dazi doganali precedentemente prevista per le spedizioni di valore non superiore a EUR 150. In attesa del regime definitivo, è stato introdotto un dazio doganale forfettario temporaneo di EUR 3 sulle piccole spedizioni.
L’importo non viene necessariamente applicato una sola volta per pacco: i EUR 3 sono riscossi per ciascuna diversa categoria di articoli, individuata in base alla relativa sottovoce tariffaria, contenuta nella spedizione. Il regime è transitorio: con l’entrata a regime del nuovo sistema per l’e-commerce, prevista dal 1° luglio 2028, torneranno ad applicarsi i normali dazi della tariffa doganale alle merci interessate.
Una nuova responsabilità per venditori e piattaforme
La riforma interviene anche sulla responsabilità degli obblighi doganali nelle vendite online provenienti da Paesi terzi. Il nuovo Codice introduce la figura dell’“importatore per le vendite a distanza”: in linea generale, sarà considerata importatore la persona che fornisce le merci mediante vendita a distanza oppure quella che facilita la vendita, a seconda della struttura dell’operazione. La responsabilità doganale viene così spostata maggiormente verso il venditore o la piattaforma, anziché sul consumatore finale europeo. L’importatore per le vendite a distanza sarà responsabile della comunicazione alle autorità doganali delle informazioni richieste prima dello svincolo delle merci e dell’obbligazione doganale.
Per gli operatori extra-UE, compresi potenzialmente quelli svizzeri, il nuovo assetto merita particolare attenzione. Se l’importatore per le vendite a distanza non è stabilito nel territorio doganale dell’Unione, dovrà ricorrere a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’UE. Per l’immissione in libera pratica delle merci vendute a distanza, tale rappresentante dovrà disporre dello status di AEO per le semplificazioni doganali (AEOC) o di Trust and Check.
Arriva anche una nuova tassa di gestione UE
Al dazio forfettario temporaneo di EUR 3 si aggiungerà inoltre la nuova Union handling fee, prevista dal nuovo Codice doganale per le merci vendute a distanza e importate nell’UE. Il 21 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato C(2026) 6694, che ne fissa l’importo a EUR 2 per articolo. La tassa è destinata a coprire i costi sostenuti dalle autorità doganali per la gestione e il controllo di queste importazioni, inclusi la verifica dei dati, l’analisi dei rischi, i controlli e le relative infrastrutture. L’atto delegato è ora sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio e, in assenza di obiezioni, sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. La sua applicazione è prevista nel corso di novembre 2026.
AEO rimane, ma arriva Trust and Check
Lo status di Authorised Economic Operator (AEO) viene mantenuto. Il Codice distingue, in particolare, lo status di AEO per le semplificazioni doganali (Authorised Economic Operator – Customs Simplifications, AEOC), che assume particolare rilevanza anche nel nuovo assetto delle vendite a distanza. Accanto ad esso viene introdotto il nuovo status di Trust and Check trader, nella terminologia italiana del Regolamento “operatore economico di fiducia e certificato”.
I criteri partono da quelli previsti per l’AEO, ma richiedono un livello superiore di trasparenza e cooperazione con le autorità doganali, compreso un maggiore accesso ai sistemi elettronici dell’impresa. In cambio, gli operatori Trust and Check potranno beneficiare, al ricorrere delle condizioni previste, di semplificazioni più avanzate, tra cui controlli meno frequenti, maggiore flessibilità nel pagamento del debito doganale e possibilità di svincolare le merci senza un intervento doganale attivo.
Cambia anche il ruolo dei rappresentanti doganali
Un aspetto particolarmente interessante per gli operatori svizzeri riguarda la rappresentanza doganale. Il nuovo Codice stabilisce che un rappresentante doganale indiretto che opera per conto di un importatore o esportatore stabilito nell’UE è responsabile in solido con quest’ultimo per determinati obblighi. La situazione assume particolare rilevanza quando l’operatore rappresentato non è stabilito nell’UE: il rappresentante indiretto che agisce in nome proprio per conto dell’operatore extra-UE viene considerato esso stesso importatore o esportatore ai fini di specifiche disposizioni del Codice.
Per le imprese svizzere sarà quindi opportuno riesaminare non soltanto le procedure doganali interne, ma anche contratti, responsabilità e rapporti con spedizionieri e rappresentanti doganali nell’UE.
Nasce l’Autorità doganale dell’Unione europea
La riforma istituisce inoltre la nuova European Union Customs Authority (EUCA), con sede a Lille, che sosterrà le amministrazioni nazionali, la gestione comune dei rischi e il funzionamento del Data Hub, contribuendo a un’applicazione più uniforme delle regole doganali nell’UE.
Cosa significa concretamente per le imprese svizzere?
Il nuovo Codice non modifica naturalmente il fatto che la Svizzera si trovi al di fuori dell’Unione doganale europea. Tuttavia, proprio per questo motivo alcune delle nuove disposizioni assumono particolare rilevanza per le aziende svizzere. L’impatto concreto dipenderà dal ruolo assunto dall’impresa nella singola operazione: semplice fornitore di un importatore UE, venditore diretto a consumatori europei, utilizzatore dell’IOSS o operatore che ricorre a un rappresentante doganale nell’Unione.
Le imprese che esportano verso l’UE dovrebbero progressivamente prestare maggiore attenzione a:
- qualità dei dati doganali e di prodotto trasmessi ai clienti e agli intermediari europei;
- coerenza dei dati scambiati tra impresa, importatore, spedizioniere, vettore e rappresentante doganale;
- corretta classificazione tariffaria;
- disponibilità e correttezza delle informazioni sull’origine preferenziale e non preferenziale;
- determinazione del valore doganale;
- gestione dei rapporti e delle responsabilità con rappresentanti doganali e spedizionieri;
- capacità dei propri sistemi informatici di produrre e trasmettere dati strutturati;
- per chi vende online B2C nell’UE, verifica del proprio modello IOSS, marketplace, rappresentanza e importazione.
Particolare attenzione dovranno quindi prestare le imprese svizzere che vendono direttamente online a consumatori europei: per loro la riforma dell’e-commerce non rappresenta un cambiamento lontano nel tempo, poiché una prima parte delle nuove regole è già applicabile dal luglio 2026 e ulteriori modifiche seguiranno dal luglio 2028.
Un cambiamento che va oltre la dogana
La riforma deve infine essere letta in un contesto europeo più ampio. Le autorità doganali non controllano più soltanto classificazione, origine, valore e pagamento dei dazi: la frontiera è diventata uno dei principali punti di verifica anche per numerose normative europee relative alla sicurezza dei prodotti, alla sostenibilità, alle sanzioni e ad altri requisiti non fiscali. Nel Data Hub potranno confluire anche documenti e informazioni relativi alla conformità dei prodotti, quali certificati e autorizzazioni, mentre l’interoperabilità con altri sistemi europei consentirà di incrociare e analizzare una quantità molto maggiore di informazioni.
Anche il profilo di compliance dell’operatore assumerà maggiore rilevanza a livello europeo: le sanzioni doganali non penali registrate nel Data Hub potranno contribuire alla valutazione del rischio dell’operatore da parte delle autorità dei diversi Stati membri.
La compliance doganale diventa pertanto sempre più una questione di governance dei dati e della supply chain, che coinvolge non soltanto gli specialisti doganali, ma anche IT, logistica, compliance, acquisti e gestione dei dati di prodotto.
Le prossime tappe
Molti elementi operativi devono ancora essere definiti attraverso gli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea. Un primo tassello è già arrivato con il Regolamento delegato C(2026) 6694, che fissa l’importo della nuova tassa di gestione per l’e-commerce. Nei prossimi mesi sarà importante seguirne il completamento dell’iter, così come le specifiche tecniche e gli ulteriori atti necessari all’implementazione del Data Hub e delle nuove procedure.
Per le imprese, la preparazione al nuovo quadro non deve tuttavia attendere il completamento del Data Hub nel 2034. Già oggi può essere opportuno verificare quali dati doganali e di prodotto vengono gestiti, chi ne è responsabile, dove sono conservati e con quale facilità possono essere trasmessi ai partner commerciali e alle autorità.
Il nuovo Codice doganale segna il passaggio verso una dogana europea sempre più digitale, integrata e basata sui dati, nella quale affidabilità dell’operatore e qualità delle informazioni diventano elementi centrali della facilitazione degli scambi.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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