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Sei in: Home1 / Internazionale2 / Dogana3 / Svizzera e Cina: cosa cambierà con l’accordo di libero scambio ottimiz...

Svizzera e Cina: cosa cambierà con l’accordo di libero scambio ottimizzato

21 Agosto 2026/in Dogana, Internazionale, Tematiche

Conclusi i negoziati per l’ottimizzazione dell’accordo in vigore dal 2014. Il 77,5% delle attuali esportazioni svizzere dovrebbe beneficiare dell’esenzione doganale già dall’entrata in vigore del nuovo accordo, quota destinata a salire al 99,8% al termine dei periodi transitori. Per le imprese le novità non riguardano però soltanto i dazi: cambieranno anche regole di origine, condizioni per il transito attraverso Paesi terzi e procedure commerciali.

Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati per l’ottimizzazione del loro accordo di libero scambio (ALS). L’intesa, annunciata il 20 agosto 2026 al termine di cinque cicli negoziali, amplia in modo sostanziale l’accesso preferenziale al mercato cinese e aggiorna un accordo in vigore dal 1° luglio 2014. Il testo dovrà ora essere firmato e sottoposto alle rispettive procedure interne di approvazione prima di poter entrare in vigore.
Il dato maggiormente evidenziato è quello del 99,8% delle esportazioni svizzere verso la Cina che, a medio termine, potrà beneficiare della completa esenzione dai dazi doganali, rispetto al 53,6% nell’ambito dell’accordo attuale. Le percentuali di copertura commerciale sono calcolate sulla base delle statistiche cinesi delle importazioni per il periodo 2022–2024, escluso l’oro (HS 7108.12), e presuppongono che le esportazioni interessate facciano ricorso alle preferenze previste dall’accordo. Il 77,5% beneficerà dell’esenzione già dall’entrata in vigore dell’accordo ottimizzato; per la quota restante sono previsti periodi di riduzione graduale dei dazi da 5 a un massimo di 10 anni. 
La scheda informativa pubblicata dalla SECO permette però di andare oltre questo dato e di individuare alcune conseguenze concrete per le imprese.

Un potenziale di 244 milioni di franchi di risparmi doganali

Il potenziale economico è rilevante: la Confederazione stima che le nuove concessioni possano generare circa 244 milioni di franchi di ulteriori risparmi doganali per le esportazioni svizzere verso la Cina, in particolare nei comparti dell’orologeria, dei macchinari e dei prodotti farmaceutici. 
Per un’impresa, tuttavia, il dato aggregato rappresenta soltanto il punto di partenza. Il beneficio effettivo dovrà essere verificato sulla base della specifica classificazione tariffaria del prodotto, della concessione prevista dalla Cina e dell’eventuale periodo transitorio applicabile.

Quali settori beneficeranno maggiormente?

La scheda della SECO consente già di quantificare il miglioramento della copertura duty-free per alcuni importanti comparti industriali.
A regime, raggiungeranno una copertura del 100%:

  • orologi (capitolo HS 91): dall’attuale 1,0% al 100%;
  • strumenti di precisione (HS 90): dall’85,9% al 100%;
  • macchine elettriche (HS 85): dall’89,0% al 100%;
  • macchinari (HS 84): dal 74,7% al 100%;
  • materie plastiche (HS 39): dal 52,9% al 100%;
  • prodotti farmaceutici (HS 30): dal 29,1% al 100%;
  • prodotti chimici (HS 29): dal 50,4% al 100%.

Il cambiamento è quindi particolarmente significativo per quei comparti nei quali l’accordo vigente prevede ancora prevalentemente concessioni tariffarie parziali. 
Anche alcuni prodotti agricoli beneficeranno di nuove aperture. Formaggio, caffè torrefatto e preparati a base di caffè raggiungeranno l’esenzione doganale dopo un periodo di riduzione graduale di dieci anni. Prodotti quali cioccolato, alimenti per neonati e bambini piccoli, vino e carne secca beneficiano invece già dell’esenzione nell’ambito dell’accordo attuale. 
Per l’orologeria va inoltre tenuto presente che l’imposta cinese sui beni di lusso non rientra nell’accordo di libero scambio e non è quindi interessata dalla liberalizzazione tariffaria. 

Il 99,8% non significa automaticamente “dazio zero per tutti”

La percentuale annunciata dalla Confederazione si riferisce alla quota delle attuali esportazioni svizzere, in termini di copertura commerciale, destinata a beneficiare dell’esenzione doganale. Non significa quindi che il 99,8% delle voci della tariffa doganale cinese diventi automaticamente esente da dazio. 
Per conoscere il beneficio effettivo occorrerà verificare: 
codice HS → concessione tariffaria → eventuale periodo transitorio → regola di origine → prova dell’origine. 
Le liste delle concessioni tariffarie (tariff schedule) non sono ancora state pubblicate. Saranno quindi gli allegati definitivi dell’accordo a permettere alle aziende di stabilire, prodotto per prodotto, quale aliquota sarà applicabile all’entrata in vigore e secondo quale calendario verrà eventualmente eliminato il dazio residuo.

Regole di origine: novità concrete per le catene produttive internazionali

Anche le norme di origine sono state aggiornate e la scheda della SECO anticipa alcune novità particolarmente interessanti per le imprese. 
La prima riguarda le catene produttive internazionali: a determinate condizioni sarà possibile effettuare fasi di lavorazione di un prodotto nel territorio di un Paese che non è parte dell’accordo. 
È una novità potenzialmente importante per le aziende che organizzano la produzione su più Paesi. La portata concreta della disposizione – e le condizioni da rispettare – dovrà essere verificata nel testo definitivo dell’accordo. 
Sono state inoltre modificate alcune regole specifiche per prodotto, per tenere conto degli sviluppi strutturali intervenuti in determinati comparti dell’industria svizzera, tra cui l’industria alimentare e quella meccanica. 
Per le aziende che utilizzano quantità significative di componenti o materiali provenienti da Paesi terzi sarà quindi opportuno confrontare le nuove regole con quelle attualmente applicate. 

Non sarà più richiesto il trasporto diretto

Un’altra novità molto concreta riguarda la logistica: nell’accordo ottimizzato, la concessione del trattamento preferenziale non richiederà più che le merci siano trasportate direttamente tra Svizzera e Cina. 
Si tratta di una semplificazione rilevante per le catene logistiche che prevedono transiti attraverso hub o Paesi terzi. 
Anche in questo caso sarà necessario esaminare il testo definitivo per conoscere le condizioni e gli elementi probatori eventualmente richiesti, ma viene meno il principio dell’attuale accordo secondo cui il mantenimento dell’origine preferenziale durante il transito è legato alle specifiche condizioni previste per il trasporto diretto. 

Verso il certificato EUR.1 elettronico

La modernizzazione interviene anche sulla documentazione dell’origine. 
Le parti hanno concordato i requisiti per l’utilizzo dei certificati di origine EUR.1 elettronici, introducendo quindi una base per una maggiore digitalizzazione delle procedure. 
È stato inoltre espressamente sancito nell’accordo lo scambio di dati tra le autorità doganali, elemento importante anche per determinare l’effettivo utilizzo delle preferenze tariffarie. 
Un’ulteriore disposizione riguarda gli aggiornamenti periodici del Sistema armonizzato (HS): quando, a seguito di una revisione della nomenclatura, un prodotto viene classificato in una nuova voce, esso manterrà in linea di principio la medesima regola specifica di origine (regola di lista). 
Per le aziende si tratta di un elemento di continuità importante, perché riduce il rischio che un aggiornamento puramente tecnico della classificazione tariffaria incida involontariamente sulla possibilità di applicare il trattamento preferenziale.

Restrizioni e licenze all’export: maggiore prevedibilità

Meno evidente, ma particolarmente interessante per le catene di approvvigionamento, è il rafforzamento delle disposizioni relative alle restrizioni all’importazione e all’esportazione. 
Per le future restrizioni all’export è previsto un obbligo di pubblicazione o di informazione preventiva all’altra parte, 21 giorni prima dell’entrata in vigore, con indicazioni sulla durata, sulla natura e sulle motivazioni della misura. È inoltre previsto un meccanismo di consultazione. 
Le future restrizioni all’esportazione dovranno essere definite in maniera non discriminatoria e trasparente, senza creare inutili barriere commerciali e tenendo conto dei possibili effetti negativi sull’altra parte. 
Anche le licenze di esportazione, non contemplate dall’accordo attuale, entrano nel nuovo quadro: le parti dovranno notificare le misure esistenti e pubblicare quelle nuove o le relative modifiche. 
Non è stato invece possibile ottenere una riduzione dei dazi o delle imposte all’esportazione cinesi, che restano vincolati ai livelli massimi concordati dalla Cina in sede di adesione all’OMC. 
Sono disposizioni particolarmente interessanti in un contesto internazionale nel quale restrizioni e controlli sulle esportazioni sono sempre più utilizzati anche per prodotti, tecnologie e materie prime strategiche. Per le imprese, l’obiettivo è una maggiore trasparenza e prevedibilità delle condizioni di approvvigionamento.

Facilitazione degli scambi e merci deperibili

Il capitolo dedicato alla facilitazione degli scambi viene aggiornato agli standard più recenti e incorpora in larga misura l’Accordo dell’OMC sulla facilitazione degli scambi. 
Tra le novità figurano disposizioni specifiche per il trattamento preferenziale delle merci deperibili, oltre ad altri miglioramenti delle procedure. 
Anche questo è un aspetto che potrà assumere rilevanza pratica per determinate categorie di esportatori, soprattutto laddove tempi e procedure di sdoganamento incidono direttamente sulla conservazione e sul valore della merce.

Ambiente e diritti dei lavoratori: nuovi impegni vincolanti

L’accordo ottimizzato integra le disposizioni ambientali esistenti in un unico capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, con impegni vincolanti sia in materia ambientale sia lavorativa. La disposizione con cui le parti si impegnano a rispettare i principi e i diritti fondamentali del lavoro (libertà di associazione e contrattazione collettiva, divieto del lavoro forzato e minorile, non discriminazione, sicurezza e salute sul lavoro) compare per la prima volta in un accordo di libero scambio della Cina. 
Le eventuali controversie su questi temi potranno essere sottoposte a un panel di esperti con potere di formulare raccomandazioni alle parti: un elemento di prevedibilità in più per le imprese, anche se le procedure applicabili restano da verificare nel testo definitivo dell’accordo.

Servizi e presenza commerciale in Cina

L’accordo ottimizzato non riguarda soltanto le merci. 
La Cina aumenta i propri impegni di accesso al mercato in diversi settori di interesse per l’economia svizzera e migliora, in particolare, le condizioni per le imprese svizzere già stabilite in Cina o che intendono insediarvisi. 
In diversi comparti viene garantita la possibilità per le imprese svizzere di detenere il 100% del capitale delle proprie filiali, tra cui: 

  • servizi di collaudo e analisi tecnica, compreso il controllo delle merci; 
  • servizi connessi alla produzione industriale; 
  • servizi finanziari, comprese assicurazioni, banche e intermediazione mobiliare; 
  • determinati servizi di trasporto aereo; 
  • trasporto marittimo e relativi servizi ausiliari. 

Per alcuni servizi assicurativi e di trasporto aereo, gli impegni ottenuti dalla Svizzera vanno inoltre oltre quelli concessi dalla Cina nell’ambito del RCEP, migliorando la posizione competitiva dei fornitori svizzeri. 

Investimenti: meno requisiti per stabilirsi sul mercato

Sul fronte degli investimenti, Cina e Svizzera assumono impegni di trattamento nazionale e nazione più favorita anche nei settori diversi dai servizi, compreso quello manifatturiero. 
Un aspetto particolarmente concreto riguarda i cosiddetti performance requirements: per gli investimenti nei settori diversi dai servizi, la costituzione o la gestione di una succursale non potrà essere subordinata a condizioni quali requisiti di contenuto locale, trasferimento di tecnologia, una determinata composizione del personale o obblighi di esportazione. 
Sono inoltre previste disposizioni volte a semplificare e rendere più trasparenti le procedure di autorizzazione. 
Restano tuttavia esclusi dagli impegni sull’accesso al mercato il settore energetico, mentre per la futura legge svizzera sul controllo degli investimenti è stato riservato il necessario margine di manovra. 

Commercio digitale: più spazio ai documenti elettronici

L’accordo introduce per la prima volta un capitolo specifico sul commercio digitale. 
Tra gli aspetti di interesse pratico figura la promozione del paperless trade, con disposizioni volte a facilitare l’utilizzo di documenti elettronici e processi digitali nelle transazioni commerciali. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’efficienza e diminuire i costi di transazione. 
Il capitolo contiene inoltre una disposizione sulle spedizioni di pacchi in massa, che rafforza la cooperazione e lo scambio tra le autorità in caso di eventuali violazioni, ad esempio in materia di sicurezza dei prodotti. Il tema assume crescente rilevanza con l’espansione dell’e-commerce transfrontaliero.

Come prepararsi già oggi

Le nuove condizioni non sono ancora applicabili. I testi sono sottoposti alla revisione giuridica e saranno pubblicati al momento della firma dell’accordo, prevista ancora nel corso del 2026. Seguiranno le procedure interne di approvazione. 
Fino all’entrata in vigore continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni dell’ALS attuale.
Per le aziende che esportano regolarmente verso la Cina può però essere utile iniziare già ora una verifica dei propri flussi, predisponendo per i principali prodotti: 

  • il codice HS utilizzato in Cina; 
  • il valore annuo delle esportazioni; 
  • il dazio cinese attualmente applicabile; 
  • l’eventuale preferenza già prevista dall’ALS; 
  • la regola di origine attualmente utilizzata; 
  • i principali materiali o componenti provenienti da Paesi terzi; 
  • la modalità con cui l’origine viene documentata; 
  • eventuali transiti o lavorazioni effettuati in Paesi terzi. 

Una volta pubblicati i nuovi allegati sarà così possibile confrontare rapidamente il regime attuale con quello futuro, verificare l’eventuale periodo di eliminazione graduale del dazio e valutare se le nuove regole di origine consentono di beneficiare della preferenza. 

Dal potenziale al beneficio effettivo

L’ottimizzazione dell’accordo porta la copertura duty-free delle esportazioni svizzere dal 53,6% al 77,5% già al momento dell’entrata in vigore e, progressivamente, al 99,8%. A ciò si aggiunge un potenziale di ulteriori risparmi doganali stimato dalla Confederazione in circa 244 milioni di franchi. 
Per la singola impresa, tuttavia, il vantaggio non si misura sulla percentuale complessiva, ma sul proprio portafoglio di prodotti. 
Classificazione tariffaria, calendario di eliminazione dei dazi, regole di origine, struttura della supply chain e corretta documentazione continueranno a determinare se e in quale misura le nuove opportunità potranno essere effettivamente utilizzate. 
È quindi sul dettaglio dei nuovi allegati tariffari e delle regole specifiche per prodotto, che saranno pubblicati con la firma dell’accordo, che si concentrerà la prossima verifica per le imprese.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

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