Export control cinese: i controlli non si fermano alla frontiera
Due misure adottate nel 2026, l’ultima il 24 luglio, nei confronti di entità europee riportano l’attenzione sull’evoluzione del controllo delle esportazioni cinese e sulla sua crescente rilevanza nelle supply chain internazionali. Per le aziende svizzere il tema merita attenzione perché, in determinate circostanze, le restrizioni possono estendersi anche a trasferimenti effettuati all’estero di beni dual-use di origine cinese e, per specifiche categorie, a prodotti fabbricati fuori dalla Cina che incorporano beni o utilizzano tecnologie cinesi soggetti a controllo.

Due misure in pochi mesi
Con l’Annuncio No. 30 del 24 luglio 2026, il Ministero del commercio della Repubblica Popolare Cinese (MOFCOM) ha inserito 14 entità europee nella propria lista di controllo (Export Control List). Tra queste figurano imprese industriali, tecnologiche e della difesa, nonché un’università, distribuite tra Italia, Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Bulgaria e Lituania.
Per queste entità il provvedimento stabilisce due divieti. Da un lato, gli esportatori cinesi non possono fornire loro beni dual-use, dall’altro le restrizioni si applicano anche a trasferimenti effettuati all’estero di beni dual-use originari della Cina verso le entità designate. Le attività in corso interessate dalla misura devono essere interrotte immediatamente. In circostanze particolari, un esportatore può richiedere un’autorizzazione al MOFCOM.
La decisione ha anche una chiara dimensione geopolitica: il MOFCOM l’ha espressamente collegata al 21° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia, pubblicato il 23 luglio, con il quale sono state sanzionate anche 14 imprese della Cina continentale e di Hong Kong. Pechino ha quindi presentato la propria decisione come risposta alla misura europea.
Non si tratta tuttavia del primo intervento di questo tipo nei confronti di soggetti europei. Il 24 aprile 2026, con l’Annuncio No. 20, il MOFCOM aveva già inserito nella stessa lista sette entità dell’UE.
Anche in quel caso erano stati vietati sia l’esportazione dalla Cina di beni dual-use verso le entità designate sia il trasferimento da parte di soggetti esteri di beni dual-use originari della Cina. Il MOFCOM aveva motivato la decisione facendo riferimento alla partecipazione delle entità interessate a vendite militari a Taiwan o ad altre forme di cooperazione con Taiwan.
L’export control cinese si struttura
I due provvedimenti vanno letti nel quadro della progressiva evoluzione del sistema cinese di controllo delle esportazioni.
Un passaggio centrale è rappresentato dalla Legge sul controllo delle esportazioni della Repubblica Popolare Cinese, entrata in vigore nel 2020. A questa si è aggiunto il Regolamento sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, in vigore dal 1° dicembre 2024, che ha ulteriormente strutturato il quadro applicabile a beni, tecnologie e servizi suscettibili di impiego sia civile sia militare.
Dalla stessa data è inoltre operativa una lista unificata dei beni dual-use soggetti a controllo, che ha riordinato in un unico sistema le precedenti liste relative, tra l’altro, ai settori nucleare, biologico, chimico e missilistico.
Il sistema combina controlli sui beni, verifiche sull’utilizzatore e sull’utilizzo finale, autorizzazioni e liste di soggetti sottoposti a restrizioni.
Per un’impresa svizzera che utilizza beni e tecnologie cinesi, un aspetto merita particolare attenzione: in determinate circostanze la portata dei controlli non termina quando il bene lascia la Cina.
Il punto chiave: i beni dual-use di origine cinese
Per un’impresa svizzera, il punto da tenere presente è che una transazione può essere rilevante ai fini dell’export control cinese anche quando la merce non parte dalla Cina.
Un distributore svizzero che acquista in Cina un bene dual-use soggetto a controllo e successivamente lo trasferisce a un’entità destinataria di una restrizione cinese potrebbe quindi trovarsi confrontato con gli effetti della normativa cinese in un’operazione effettuata tra la Svizzera e un altro Paese.
Ma cosa accade quando il bene cinese non viene semplicemente riesportato, bensì incorporato in un prodotto fabbricato in Svizzera?
Quando il controllo può estendersi ai prodotti fabbricati all’estero
È qui che il quadro diventa più complesso.
Gli annunci di aprile e luglio fanno direttamente riferimento ai beni dual-use originari della Cina. Il Regolamento cinese sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso prevede tuttavia una base normativa più ampia per determinate operazioni effettuate fuori dal territorio cinese.
L’articolo 49 del Regolamento stabilisce infatti che il MOFCOM può richiedere agli operatori esteri di applicare le disposizioni di tale Regolamento, con riferimento a trasferimenti effettuati fuori dalla Cina verso specifici Paesi, regioni, organizzazioni o persone, anche quando riguardano:
- specifici beni dual-use originari della Cina;
- beni dual-use fabbricati all’estero che contengono, integrano o incorporano specifici beni dual-use originari della Cina;
- beni dual-use fabbricati all’estero utilizzando specifiche tecnologie dual-use originarie della Cina.
La distinzione è importante. Non significa che qualsiasi prodotto fabbricato in Svizzera contenente un componente cinese sia automaticamente soggetto all’export control cinese. Il Regolamento parla di specifici beni e tecnologie e attribuisce al MOFCOM la facoltà di assoggettare determinate operazioni effettuate all’estero alle proprie disposizioni.
L’analisi deve pertanto essere effettuata sulla base della misura concretamente applicabile.
Non è una semplice questione di origine doganale
Anche il concetto di “origine cinese” richiede cautela.
Nel commercio internazionale siamo abituati a determinare l’origine di una merce secondo regole doganali: origine preferenziale nell’ambito di un accordo di libero scambio oppure origine non preferenziale ai fini, ad esempio, di misure di politica commerciale.
Nel caso dell’export control cinese, tuttavia, non è opportuno presumere automaticamente che le stesse regole risolvano la questione.
Il quadro normativo cinese distingue infatti il bene dual-use originario della Cina dal prodotto fabbricato all’estero che incorpora determinati beni dual-use cinesi. È quindi la specifica disposizione di export control a stabilire quali beni e operazioni effettuate all’estero rientrino nel controllo.
Per un’impresa svizzera questo può comportare la necessità di conoscere non soltanto il Paese di fabbricazione del prodotto finale, ma anche la presenza di componenti, materiali o tecnologie cinesi soggetti a controllo.
La portata extraterritoriale dei controlli sulle esportazioni non è, peraltro, un fenomeno esclusivamente cinese: anche altri ordinamenti prevedono, con presupposti e modalità differenti, restrizioni che possono assumere rilevanza per operazioni effettuate al di fuori del proprio territorio.
Cosa significa per le aziende svizzere?
Per le imprese svizzere che acquistano beni, componenti o tecnologie dalla Cina, l’export control cinese non dovrebbe più essere considerato esclusivamente un tema del fornitore cinese al momento dell’esportazione.
A seconda dei prodotti e delle controparti coinvolte, può essere opportuno:
- verificare la classificazione dei beni e delle tecnologie cinesi rispetto alle liste dual-use della Cina;
- identificare e documentare i beni dual-use di origine cinese presenti nella supply chain;
- verificare clienti, destinatari e utilizzatori finali rispetto alle liste di controllo cinesi;
- considerare eventuali restrizioni alla riesportazione o al trasferimento successivo di beni acquistati in Cina;
- per prodotti complessi, verificare se specifici componenti o tecnologie cinesi incorporati nel prodotto finale sono interessati da misure che estendono il controllo alle operazioni effettuate all’estero;
- integrare questi aspetti nei flussi informativi e nelle clausole di compliance con fornitori, distributori e clienti.
Il tema è particolarmente rilevante per distributori, produttori industriali e gruppi internazionali: un bene o componente cinese può attraversare più società e più Paesi prima di raggiungere il destinatario finale.
Export control e geopolitica delle supply chain
Le misure del 24 aprile e del 24 luglio mostrano come l’export control sia sempre più intrecciato con le dinamiche geopolitiche.
Nel primo caso Pechino ha collegato le restrizioni alle attività delle entità europee nei confronti di Taiwan; nel secondo ha reagito direttamente all’inserimento di imprese cinesi nel 21° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.
Per le aziende svizzere il messaggio è chiaro: l’analisi della supply chain non può più limitarsi a costi, qualità e disponibilità dei fornitori. In alcuni casi, anche l’origine di componenti e tecnologie può assumere rilevanza sotto il profilo dell’export compliance e richiedere verifiche ulteriori nei trasferimenti internazionali.
Link utili
MOFCOM – Regolamento sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (Decreto no. 792 del 30 settembre 2024)
In vigore dal 1° dicembre 2024. Di particolare interesse per le aziende estere è l’articolo 49, che disciplina la possibile applicazione dei controlli a determinati trasferimenti effettuati fuori dalla Cina, inclusi specifici beni dual-use originari della Cina e, in determinate circostanze, prodotti fabbricati all’estero che incorporano beni o utilizzano tecnologie dual-use cinesi.
MOFCOM – Lista unificata dei beni dual-use (Export Control List)
Quadro della lista unificata dei beni a duplice uso soggetti al controllo delle esportazioni, operativa dal 1° dicembre 2024.
MOFCOM – Misura dell’ottobre 2025 sui trasferimenti effettuati all’estero
Provvedimento che ha dato applicazione concreta, per specifici beni, ai controlli sui trasferimenti effettuati fuori dalla Cina, prevedendo tra l’altro una soglia dello 0,1% del valore per determinate categorie di prodotti fabbricati all’estero.
MOFCOM – Annuncio no. 30 of 2026 (24 luglio 2026)
Inserimento di 14 entità dell’Unione europea nella Export Control List e relative restrizioni sui beni dual-use.
MOFCOM – Annuncio No. 20 of 2026 (24 aprile 2026)
Inserimento di sette entità dell’Unione europea nella Export Control List.
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Monica Zurfluh
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