Convenzione PEM: permeabilità estesa
Con l’aggiornamento del 29 giugno 2026 della Circolare R-30, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha recepito la decisione delle Parti contraenti della Convenzione PEM di prorogare la clausola di permeabilità, introducendo importanti chiarimenti sul regime transitorio applicabile alle regole di origine preferenziali.

La modifica interviene dopo che è emerso come numerose Parti contraenti necessitassero di più tempo per completare la ratifica della Convenzione PEM riveduta. Per evitare interruzioni nelle catene di approvvigionamento, è stato quindi deciso di mantenere la permeabilità anche dopo il 1° gennaio 2026. La circolare precisa, inoltre, che le prove di origine rese possibili da questa nuova interpretazione potranno essere rilasciate anche a posteriori, senza necessità di presentare giustificativi di origine e senza il pagamento di tasse.
Chiarimenti sul periodo transitorio
Con l’aggiornamento del 29 giugno, l’UDSC chiarisce ulteriormente il regime transitorio, prevedendo regole distinte per due diverse situazioni.
Per i prodotti originari secondo le precedenti regole PEM, accompagnati da una prova dell’origine rilasciata prima del 1° gennaio 2026 e presentata entro il relativo termine di validità, continua ad applicarsi un cumulo limitato della durata massima di tre anni dalla data di rilascio della prova dell’origine.
Una disciplina diversa è invece prevista per gli accordi di libero scambio che passeranno successivamente dalla “zona 2” alla “zona 1”. In tali casi, se la prova dell’origine è stata rilasciata secondo le vecchie regole PEM prima dell’entrata in vigore del nuovo regime ed è presentata entro il termine di validità previsto, il cumulo potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2028.
Maggiore certezza per gli operatori
Le modifiche chiariscono quindi il funzionamento del regime transitorio e garantiscono maggiore continuità alle catene di approvvigionamento durante la graduale adesione degli accordi di libero scambio alla Convenzione PEM riveduta. Le imprese dovranno tuttavia continuare a verificare, per ciascun accordo applicabile, se il partner commerciale appartenga alla zona 1 o alla zona 2, nonché il regime transitorio concretamente applicabile alle prove di origine utilizzate.
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