Nuove regole UE per le importazioni di acciaio

L’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1384, che dal 1° luglio 2026 sostituisce l’attuale regime di salvaguardia sull’acciaio con un nuovo sistema strutturale volto a contrastare gli effetti della sovraccapacità produttiva mondiale. Tra le principali novità figurano l’introduzione di contingenti tariffari annuali, l’innalzamento al 50% del dazio applicabile oltre contingente e il nuovo obbligo di documentare il paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato (melt and pour).

Un nuovo quadro per contrastare la sovraccapacità mondiale

Il settore siderurgico dell’Unione europea continua a subire gli effetti della persistente sovraccapacità produttiva mondiale, aggravata da pratiche commerciali distorsive, sovvenzioni pubbliche e misure restrittive adottate da Paesi terzi che rischiano di deviare verso il mercato europeo ulteriori flussi di importazione. Per far fronte a tale situazione, l’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2026/1384 che, dal 1° luglio 2026, sostituirà il vigente regime di salvaguardia con un nuovo sistema destinato a rafforzare la competitività dell’industria siderurgica europea, garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento e accompagnare la transizione del settore verso una produzione a minori emissioni di carbonio.

Contingenti tariffari annuali

A partire dal 1° luglio 2026 saranno aperti contingenti tariffari annuali per ciascuna categoria di prodotti siderurgici elencata nell’allegato I del regolamento.
I contingenti saranno:

  • ripartiti per categoria di prodotto;
  • gestiti su base trimestrale dalla Commissione europea;
  • assegnati ai singoli Paesi mediante successivi atti di esecuzione.

Per il primo anno di applicazione, le quantità non utilizzate potranno essere riportate al trimestre successivo; dal luglio 2027 tale possibilità sarà valutata annualmente dalla Commissione in funzione dell’andamento del mercato e del grado di utilizzo dei contingenti.

Dazio del 50% oltre contingente

Una delle modifiche più significative riguarda il livello della protezione tariffaria.
Qualora il contingente disponibile per una determinata categoria risulti esaurito, oppure l’importazione non possa beneficiare del contingente, verrà applicato un dazio ad valorem del 50%, in luogo del precedente 25%.
Il nuovo dazio si aggiunge agli eventuali altri diritti doganali applicabili alle merci interessate.

Obbligo di documentare il paese di fusione e colata

Tra le principali novità introdotte dal regolamento figura l’obbligo, per gli importatori, di fornire informazioni e prove verificabili sul paese di fusione e colata (country of melt and pour), ossia il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido.
Gli importatori dovranno pertanto dimostrare il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato:

  • prodotto inizialmente allo stato liquido all’interno di un forno siderurgico;
  • successivamente colato nel suo primo stato solido (ad esempio bramme, billette, lingotti o altri prodotti siderurgici).

Tale informazione dovrà essere supportata da prove verificabili, come ad esempio un certificato del produttore (Mill Test Certificate).
L’obiettivo è rafforzare la trasparenza della filiera, consentire una migliore identificazione dell’origine effettiva dell’acciaio e contrastare possibili pratiche di elusione delle misure commerciali mediante trasformazioni effettuate in Paesi terzi.

La documentazione sarà definita dalla Commissione

Il regolamento non individua ancora nel dettaglio la documentazione richiesta.
Entro il 31 agosto 2026, la Commissione europea adotterà un apposito atto di esecuzione che specificherà le prove documentali accettate per dimostrare il paese di fusione e colata, tenendo conto anche dell’esigenza di limitare gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.

Accordi di libero scambio: nessuna esenzione automatica

Un ulteriore elemento di rilievo consiste nel fatto che il nuovo sistema si applicherà anche ai prodotti provenienti da Paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio o che beneficiano di preferenze tariffarie autonome.
Solo qualora la Commissione decida di attivare specifiche misure di salvaguardia bilaterali previste dal relativo accordo commerciale tali importazioni saranno disciplinate secondo il relativo meccanismo.
Restano invece escluse dall’applicazione dei contingenti e del dazio fuori contingente le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Possibili estensioni ad altri prodotti
Il regolamento prevede una serie di revisioni periodiche del nuovo regime.
Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione europea dovrà valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento ad alcune ulteriori categorie di prodotti siderurgici, tra cui i tubi di ghisa (NC 7303 00 10 e 7303 00 90), i fili di altri acciai legati (NC 7229 20 00, 7229 90 20, 7229 90 50 e 7229 90 90), i fili di acciaio inossidabile (NC 7223 00 11, 7223 00 19, 7223 00 91 e 7223 00 99) e determinate barre di acciaio (NC 7214 10 00, 7228 10 50, 7228 40 10 e 7228 40 90).
Entro il 30 giugno 2027, sarà inoltre esaminata la possibilità di includere anche prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, con particolare attenzione ai prodotti siderurgici trasformati (downstream steel products).
Infine, entro il 30 giugno 2028, la Commissione valuterà se il criterio del paese di fusione e colata debba assumere un ruolo più incisivo, diventando il parametro per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal regolamento, anziché costituire unicamente un obbligo informativo e documentale.

Implicazioni per le imprese
Le imprese esportatrici di prodotti siderurgici verso l’Unione europea devono:

  • verificare se i prodotti esportati rientrano tra le categorie interessate;
  • predisporre la documentazione necessaria a dimostrare il paese di fusione e colata;
  • monitorare l’utilizzo dei contingenti tariffari assegnati;
  • valutare gli effetti economici derivanti dall’eventuale applicazione del dazio del 50% in caso di superamento del contingente.

Il nuovo regolamento conferma il crescente orientamento dell’Unione europea verso strumenti di difesa commerciale che affiancano alle tradizionali regole di origine anche requisiti di tracciabilità della produzione, destinati ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella gestione degli scambi internazionali.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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