Origine preferenziale: precisazioni dell’UDSC per India e Regno Unito

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha recentemente pubblicato due precisazioni in materia di origine preferenziale riguardanti, da un lato, la validità formale dei certificati di origine previsti dall’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e l’India (TEPA) e, dall’altro, le condizioni applicabili al cumulo dell’origine nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

TEPA AELS–India: chiarimenti sui certificati di origine

L’UDSC ha aggiornato le istruzioni relative alla validità formale delle prove d’origine preferenziale previste dal TEPA.
In particolare, viene confermato che, almeno per il momento, sono accettati i certificati di origine recanti la dicitura «electronic copy» o «physical copy». Non sono invece considerati validi i certificati contrassegnati dalla dicitura «draft».
L’UDSC precisa inoltre che le rubriche 9 e, se del caso, 10 del certificato devono essere sottoscritte, mediante firma elettronica oppure autografa, conformemente alle modalità previste per il rilascio del documento.
Queste precisazioni non modificano le regole d’origine del TEPA, ma chiariscono i requisiti formali applicabili ai certificati di origine rilasciati in India.

Svizzera–Regno Unito: chiarimenti sul cumulo dell’origine

L’UDSC ha inoltre aggiornato le indicazioni contenute nella circolare relative alle regole di origine applicabili nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, fornendo ulteriori precisazioni sul cumulo con materiali originari dell’Unione europea e della Turchia.

In particolare, viene chiarito che gli esportatori svizzeri possono cumulare con materie prime originarie dell’Unione europea o della Turchia, a condizione che tali materiali siano considerati originari ai sensi della Convenzione PEM o delle relative norme rivedute.

La precisazione ricorda tuttavia che la semplice riesportazione delle merci allo stato immutato (commercio diretto) non è ammessa. Affinché il cumulo possa essere applicato, i prodotti realizzati con tali materiali devono aver subito in Svizzera o nel Regno Unito una lavorazione che vada oltre le operazioni minime previste dall’Accordo commerciale tra i due Paesi.

Le indicazioni aggiornate risultano particolarmente rilevanti per le imprese che esportano verso il Regno Unito e che utilizzano nelle proprie filiere materiali originari dell’Unione europea o della Turchia.

Raccomandazioni per le imprese

Alla luce di queste precisazioni, le imprese interessate sono invitate a:

  • verificare la conformità formale dei certificati di origine ricevuti dall’India;
  • accertarsi che le condizioni applicabili al cumulo con materiali originari dell’Unione europea o della Turchia siano correttamente soddisfatte negli scambi con il Regno Unito;
  • riesaminare, ove necessario, le proprie procedure interne di gestione dell’origine preferenziale e la documentazione utilizzata a supporto delle dichiarazioni di origine.

Le indicazioni pubblicate dall’UDSC non introducono modifiche sostanziali alle regole di origine applicabili nei due accordi, ma forniscono chiarimenti utili per il corretto utilizzo delle preferenze tariffarie. Esse confermano l’importanza di un monitoraggio costante non solo degli sviluppi normativi, ma anche della prassi amministrativa in materia di origine preferenziale, settore nel quale anche precisazioni di carattere tecnico possono avere effetti concreti sull’accesso ai benefici previsti dagli accordi di libero scambio.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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