USA: revisione dei dazi Section 232 su acciaio, alluminio e rame

L’Amministrazione USA interviene nuovamente sui dazi Section 232 relativi a acciaio, alluminio e rame. Con il proclama del 2 aprile 2026, vengono aggiornate le misure esistenti, con particolare attenzione ai prodotti derivati e alle modalità di calcolo del dazio. La riforma introduce un sistema più semplice ma più incisivo: da un lato conferma dazi elevati sulle materie prime, dall’altro applica aliquote sui prodotti derivati calcolate sull’intero valore del bene, superando il precedente criterio basato sul contenuto metallico.

Con il proclama del 2 aprile 2026, l’Amministrazione statunitense interviene nuovamente sul regime dei dazi “Section 232” applicati a acciaio, alluminio e rame, introducendo modifiche rilevanti soprattutto per i prodotti derivati (derivative products). L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza nazionale e semplificare la compliance per gli operatori.

Struttura dei dazi: sistema articolato per allegati

Il nuovo regime non si limita a distinguere tra materie prime e derivati, ma introduce una classificazione più dettagliata basata su allegati (Annex):

  • le categorie incluse nell’Annex I-A restano soggette a dazi del 50% (prodotti base e determinati derivati);
  • le categorie incluse nell’Annex I-B sono soggette a dazi del 25%;
  • i prodotti elencati nell’Annex III rientrano in un regime transitorio (fino al 31 dicembre 2027), in cui il dazio complessivo è modulato fino ad almeno il 15%, in funzione del trattamento tariffario applicabile.

Ne deriva che prodotti apparentemente simili possono essere soggetti a livelli di dazio diversi, a seconda della classificazione doganale.
Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.

Nuova logica di calcolo

L’elemento centrale della riforma riguarda la base imponibile: per i prodotti derivati, il dazio viene applicato sul valore complessivo del bene importato, e non più sulla sola componente metallica.
Questa modifica semplifica il calcolo, ma può comportare un aumento significativo del carico doganale effettivo, soprattutto per macchinari e beni finiti.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il proclama aggiorna in modo sostanziale l’elenco dei prodotti soggetti a dazio: ampliando il perimetro dei prodotti derivati inclusi, rimuovendo alcune categorie specifiche (Annex II) e introducendo criteri tecnici per delimitare l’ambito di applicazione.
In particolare, l’Annex IV chiarisce che i dazi si applicano solo ai prodotti con contenuto metallico rilevante: beni complessi o multifunzione possono quindi essere esclusi qualora acciaio, alluminio o rame non costituiscano una componente significativa del prodotto.
Il perimetro resta dinamico: le autorità statunitensi possono aggiungere nuovi prodotti nel tempo.

Regole specifiche rilevanti

Il provvedimento introduce alcune disposizioni di rilievo operativo:

  • per prodotti contenenti più metalli, il dazio Section 232 si applica una sola volta, evitando cumuli;
  • sono previste aliquote ridotte per specifiche categorie, tra cui prodotti del Regno Unito e derivati realizzati interamente con metallo di origine statunitense;
  • resta in vigore il dazio del 200% sull’alluminio di origine russa, inclusi prodotti trasformati;
  • vengono modificate le regole su foreign trade zones e drawback, con impatti sulla gestione doganale negli Stati Uniti.

Impatti per le imprese svizzere

Il nuovo regime non riduce la pressione tariffaria complessiva, ma la rende più strutturata e, in molti casi, più onerosa. Gli effetti principali riguardano:

  • aumento del dazio effettivo per prodotti complessi, a seguito dell’applicazione sul valore totale;
  • maggiore importanza della classificazione HTSUS per determinare l’aliquota applicabile;
  • necessità di verificare l’origine metallurgica (melted and poured / smelted and cast), in particolare per acciaio e alluminio;
  • impatto diretto su prezzi, margini e condizioni contrattuali con clienti statunitensi.

Indicazioni operative

Per gli esportatori si raccomanda di:

  • riesaminare la classificazione doganale dei prodotti alla luce dei nuovi allegati;
  • verificare la composizione e l’origine dei materiali metallici;
  • valutare l’impatto dei dazi sul prezzo finale e sulle condizioni di vendita;
  • monitorare eventuali aggiornamenti normativi, in quanto il campo di applicazione resta soggetto a modifiche.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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