Etichette e valore in dogana secondo la Corte di giustizia UE

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (UE) chiarisce il trattamento, ai fini del valore in dogana, dei costi relativi alle etichette applicate alle merci. La decisione è di particolare rilievo per le imprese svizzere attive nel commercio internazionale, soprattutto nei casi in cui le etichette siano fornite dall’importatore europeo.

Il caso

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-297/23) è stata chiamata a pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate, con specifico riferimento ai costi di etichettatura. La controversia, insorta tra un operatore economico e un’autorità doganale nazionale, riguarda l’inclusione o meno di tali costi nel valore dichiarato in dogana, ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Nel caso oggetto della controversia, le operazioni di importazione riguardavano alimenti a lunga conservazione confezionati in barattoli e acquistati da fornitori stabiliti in paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’UE, metteva gratuitamente a disposizione dei fornitori, in formato elettronico, i modelli grafici delle etichette da apporre sui prodotti. Tali etichette venivano stampate e applicate direttamente dai fornitori sui barattoli prima dell’esportazione.
I modelli di etichetta erano stati previamente sviluppati da studi di progettazione situati in Germania su incarico e a spese dell’acquirente. Essi costituivano quindi un apporto immateriale fornito dall’acquirente e integrato nel processo di preparazione delle merci destinate all’esportazione verso l’UE.
Al centro del procedimento vi era la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, dei costi relativi a tali etichette. L’autorità doganale ha ritenuto che tali costi dovessero essere inclusi nel valore in dogana, mentre l’operatore economico sosteneva la loro estraneità rispetto al prezzo delle merci.

Il principio del valore in dogana

Ai sensi del CDU, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione, ossia del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Tale valore deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e includere tutti gli elementi che presentano un collegamento con la vendita per l’esportazione verso l’Unione europea.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui la determinazione del valore in dogana deve basarsi su un approccio sostanziale, che tenga conto della realtà economica dell’operazione e non della sola qualificazione formale dei rapporti contrattuali.

La posizione della Corte

In questo contesto, la Corte ha chiarito che i costi relativi alle etichette devono essere valutati alla luce del loro ruolo nella transazione commerciale. Essi devono essere inclusi nel valore in dogana quando sono fornite dall’importatore e risultano integrate nel processo produttivo o nella preparazione delle merci, quando sono apposte prima dell’importazione e quando costituiscono un elemento necessario per la commercializzazione dei prodotti. In simili circostanze, le etichette rappresentano un apporto dell’acquirente che contribuisce al valore economico delle merci e che, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore doganale.
Diversamente, i costi di etichettatura possono essere esclusi quando non presentano un collegamento diretto con la vendita per l’esportazione. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’etichettatura è effettuata dopo l’importazione, quando non è richiesta dal venditore oppure quando costituisce un’attività autonoma e indipendente rispetto alla transazione commerciale.
Il criterio determinante individuato dalla Corte è dunque l’esistenza di un nesso diretto tra il costo delle etichette e la vendita delle merci per l’esportazione verso l’UE. In presenza di tale nesso, i costi devono essere inclusi nel valore in dogana; in sua assenza, possono essere esclusi.

Implicazioni operative

La sentenza presenta rilevanti implicazioni per le imprese, in particolare sotto il profilo della compliance doganale. Gli operatori economici sono chiamati a verificare con attenzione la struttura delle proprie operazioni, distinguendo tra etichettatura effettuata prima dell’importazione e attività svolte successivamente, nonché a documentare in modo puntuale i flussi di materiali e i rapporti contrattuali.
Una valutazione errata può comportare rettifiche del valore dichiarato, recuperi di dazi e l’applicazione di sanzioni.

Conclusioni

La sentenza conferma che il valore in dogana deve riflettere la sostanza economica della transazione.

Nel caso delle etichette, ciò implica che i costi devono essere inclusi quando esse sono fornite dall’importatore e integrate nella vendita delle merci, mentre possono essere esclusi quando costituiscono un’attività autonoma successiva all’importazione.
La decisione rappresenta quindi un importante chiarimento per gli operatori e rafforza l’esigenza di un approccio rigoroso e documentato nella determinazione del valore in dogana.

“I costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci importate, quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate”

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Monica Zurfluh
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