Nuove regole per l’import di macchinari in Turchia

Dal 1° gennaio 2026, la Turchia applica il Tebliğ 2026/32, con nuove regole per l’importazione di macchinari. La normativa rafforza i controlli sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, imponendo procedure documentali e tecniche rigorose.

CNC machine producing metal panels

Dal 1° gennaio 2026, la Turchia ha introdotto un regime articolato e dettagliato per le importazioni di macchinari con il Makinaların İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/32 (Comunicato sul Controllo delle Importazioni di Macchinari – Sicurezza e Controllo dei Prodotti: 2026/32). Pubblicato dal Ministero del Commercio turco, il provvedimento regola la sicurezza, la conformità tecnica e i controlli doganali dei macchinari destinati al mercato turco.

Al centro delle regole operative c’è il sistema elettronico TAREKS (Sistema di Controllo Basato sul Rischio per il Commercio Estero), utilizzato dall’importatore turco per inviare le richieste di controllo, caricare documenti e ottenere un numero di riferimento TAREKS da inserire nella dichiarazione doganale. Una delle novità più rilevanti del Tebliğ 2026/32 è l’articolazione dei prodotti in due elenchi distinti (Ek-2/A ed Ek-2/B) e l’allegato Ek‑3, che fissa puntualmente i requisiti documentali da soddisfare.

Ek-2/A ed Ek-2/B: due categorie di macchinari

La disciplina distingue le seguenti categorie di macchinari:

  • Prodotti Ek-2/A – rischio elevato
    Per i macchinari inclusi nell’elenco Ek-2/A, il Tebliğ prevede l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preliminare (İthalat Denetim Ön İzni) tramite il sistema TAREKS prima di poter procedere con l’importazione. Perché la domanda possa essere accettata e valutata dalle autorità turche all’interno di TAREKS, la Dichiarazione di conformità CE, i Certificati di Approvazione del Tipo e i Certificati di rumorosità devono essere predisposti in conformità alle normative tecniche applicabili e approvati dalla rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine (Ticaret Müşavirliği / Ticaret Ataşeliği) prima della spedizione. Secondo quanto previsto nell’allegato Ek‑3, ciascun documento tecnico deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua turca (Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte). Queste condizioni non si applicano ai prodotti fabbricati all’interno dell’Unione europea o nelle zone franche riconosciute. Solo dopo aver completato questi passaggi e caricato la documentazione conforme nel sistema TAREKS, l’autorità turca può esaminare la pratica e rilasciare l’autorizzazione preliminare.
  • Prodotti Ek-2/B – rischio standard
    Per questi macchinari non è richiesta l’autorizzazione preliminare né l’autenticazione: la documentazione viene presentata direttamente su TAREKS. Il sistema valuta automaticamente la necessità di eventuali controlli fisici (fiili denetim) attraverso la sua analisi del rischio.

Ek‑3: la check‑list documentale

L’allegato Ek‑3 stabilisce i documenti e le informazioni che devono essere caricati su TAREKS per l’ottenimento dell’autorizzazione preliminare (per Ek-2/A) o per la semplice registrazione (per Ek-2/B).

Per i macchinari Ek-2/A

  1. Dichiarazione CE di conformità
    Deve essere certificata dal Servizio Commerciale della Rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine e accompagnata da una traduzione giurata in turco. Eccezione: prodotti fabbricati nell’UE o nelle zone franche.
  2. Certificato di omologazione
    Autenticato e con traduzione certificata in turco.
  3. Certificato di rumorosità
    Autenticato e con traduzione certificata in turco.
  4. Documento di trasporto / Bill of Lading
    Per verificare la coerenza delle date con i documenti tecnici.
  5. Foto del macchinario
    Chiare e leggibili, da diverse prospettive, con evidenza di marca, targa, modello e marcatura CE. Le foto costituiscono l’“identità visiva” del prodotto nel sistema TAREKS.
  6. Lista componenti e accessori
    Se pertinenti, devono essere chiaramente elencati e, se necessario, corredati da documentazione tecnica propria (ad esempio gli adattatori, alimentatori o parti accessorie soggette a normative specifiche).
  7. Altri documenti tecnici richiesti
    A seconda della tipologia di macchina, possono essere richiesti manuali di uso, schemi tecnici, istruzioni di sicurezza.

Per i macchinari Ek-2/B
L’elenco è simile ma semplificato:

  1. Dichiarazione CE di conformità
    Non richiede autenticazione consolare.
  2. Foto del macchinario
    Con marca, modello, targa e marcatura CE.
  3. Documento di trasporto / Bill of Lading
  4. Altri documenti tecnici essenziali
    Solo se richiesti in base alle specifiche caratteristiche del prodotto.

Controlli e tempistiche

Una volta caricata la documentazione, il sistema TAREKS procede con una analisi del rischio per determinare se il macchinario debba essere selezionato per un controllo fisico (fiili denetim). Questo controllo può includere:

  • ispezione visiva e di marcatura sul prodotto;
  • verifica delle foto rispetto al macchinario fisicamente presente;
  • eventuali test di laboratorio aggiuntivi.

Il termine per caricare i documenti richiesti, nel caso di un controllo fisico, è di 20 giorni lavorativi (salvo richieste di estensione approvate dal sistema). La mancata presentazione entro i termini comporta la chiusura negativa della richiesta.

Iter operativo: Ek-2/A vs Ek-2/B

Per i macchinari Ek-2/A, l’iter completo è:

  • Autenticazione dei documenti originali e della traduzione in turco presso la Rappresentanza diplomatica turca.
  • Caricamento dei documenti su TAREKS per richiesta di autorizzazione preliminare.
  • Valutazione documentale da parte delle autorità turche.
  • Rilascio autorizzazione preliminare.
  • Registrazione per controllo di importazione e possibile controllo fisico o test di laboratorio.
  • Emissione del numero TAREKS da indicare nella dichiarazione doganale.

Per i macchinari Ek-2/B:

  • Caricamento diretto dei documenti in TAREKS, con traduzione turca consigliata.
  • Analisi del rischio e possibile controllo fisico.
  • Numero TAREKS per lo sdoganamento.

Responsabilità e sanzioni

Il Tebliğ sottolinea che l’importatore turco resta interamente responsabile della conformità e della sicurezza del prodotto. L’ottenimento del numero TAREKS non costituisce garanzia di conformità reale, ma rappresenta solo un passo formale nell’iter doganale. Documenti falsi o dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni amministrative, potenziale sospensione dell’accesso a TAREKS e obbligo di controlli fisici su future importazioni.

Implicazioni pratiche per esportatori svizzeri

Per chi esporta macchinari in Turchia, le regole contenute nel Tebliğ 2026/32 e nell’allegato Ek‑3 sono decisive. Gli esportatori svizzeri devono:

  • collaborare strettamente con l’importatore turco, che è responsabile di tutte le presentazioni su TAREKS;
  • per i prodotti Ek-2/A, assicurarsi che la Dichiarazione CE, certificati e traduzioni in turco siano autenticati dalla Rappresentanza diplomatica turca;
  • preparare foto dettagliate del macchinario e della marcatura CE;
  • verificare la coerenza delle date tra documenti tecnici e documento di trasporto;
  • comprendere che Ek-2/A richiede procedure più articolate e controlli più stringenti rispetto a Ek-2/B.

Conoscere e applicare correttamente questi requisiti consente di ridurre ritardi, costi imprevisti e rischi doganali, facilitando l’ingresso dei macchinari sul mercato turco in piena conformità normativa.

Link utili

Rehber – Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (Guida applicativa collegata al Tebliğ 2026/32, in lingua turca)

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Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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