EUDR: proroga e semplificazioni operative

L’Unione europea ha adottato un intervento correttivo sul Regolamento UE relativo ai prodotti a “deforestazione zero”, introducendo una proroga di dodici mesi e una serie di misure di semplificazione destinate a incidere in modo rilevante sull’operatività delle imprese. Le modifiche, formalizzate con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre ed entrato in vigore 3 giorni più dopo, sono finalizzate a consentire un’applicazione più graduale del nuovo quadro normativo e a ridurre gli oneri amministrativi lungo le catene di approvvigionamento.

Il contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2023/1115 –noto come Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) – costituisce uno dei pilastri della strategia europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati al commercio internazionale. L’obiettivo è limitare l’immissione sul mercato dell’UE – e l’esportazione dall’UE – di prodotti e materie prime legati alla conversione di aree forestali.

L’attenzione si concentra in particolare su alcune filiere ad alto impatto ambientale – tra cui legno, bovini, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma naturale – settori nei quali la domanda europea ha un peso significativo a livello globale. Attraverso obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza, l’EUDR intende ridurre l’impronta ambientale dei consumi europei e favorire catene di fornitura più sostenibili.

Nuove scadenze: un anno in più per prepararsi

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2650, l’UE ha riconosciuto la necessità di concedere più tempo alle imprese e alle autorità competenti per adeguarsi al nuovo sistema.

Le nuove date di applicazione sono ora fissate a:

  • 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
  • 30 giugno 2027 per le persone fisiche e per le micro e piccole imprese, con alcune eccezioni per prodotti già disciplinati dalla normativa sul legno.

Il rinvio consente di mantenere in vigore, per tutto il 2026, il precedente quadro regolatorio per il settore del legno, garantendo continuità operativa e maggiore certezza giuridica.

Ridefinizione dei ruoli nella catena di fornitura

Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la chiarificazione delle responsabilità lungo la filiera. Il nuovo impianto distingue in modo più netto tra:

  • operatori che effettuano la prima immissione sul mercato UE;
  • operatori e commercianti a valle.

Gli obblighi più onerosi – in particolare l’esercizio della dovuta diligenza e la presentazione della relativa dichiarazione nel sistema informativo europeo – ricadono esclusivamente sugli operatori “a monte”. Gli attori successivi della catena sono invece soggetti a requisiti informativi e di conservazione documentale più limitati.

Semplificazioni per micro e piccoli operatori

Particolare attenzione è riservata ai micro e piccoli operatori primari, soprattutto se stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Per questi soggetti è previsto un regime semplificato, che consente la presentazione di una dichiarazione unica, valida nel tempo, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi.

In alcuni casi, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati pubbliche e interoperabili con il sistema europeo, è prevista persino l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione.

Esclusioni e chiarimenti settoriali

Il legislatore europeo ha inoltre ristretto l’ambito di applicazione del Regolamento, escludendo esplicitamente i prodotti dell’editoria e della stampa. Nel comparto del legno e dei prodotti derivati, sono stati chiariti gli obblighi in materia doganale, limitando l’indicazione dei riferimenti delle dichiarazioni di dovuta diligenza ai soli operatori responsabili dell’esportazione extra UE.

Prospettive di ulteriore revisione

Il Regolamento modificativo prevede un nuovo passaggio di valutazione già nel 2026, con l’obiettivo di verificare l’impatto delle misure adottate e individuare eventuali ulteriori margini di semplificazione. Un riesame più ampio del sistema è programmato entro il 2030, con possibili interventi legislativi successivi.

Implicazioni operative per le imprese

La proroga non elimina gli obblighi, ma offre alle aziende un periodo di adattamento strategico. Le imprese sono pertanto chiamate a:

  • individuare i prodotti interessati dal Regolamento;
  • mappare correttamente il proprio ruolo nella catena di fornitura;
  • predisporre processi interni e flussi informativi coerenti con i nuovi requisiti.