USA–Svizzera: nuovo framework tariffario
Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025.

In data odierna le autorità statunitensi hanno pubblicato l’avviso che definisce gli elementi tariffari chiave dell’intesa di principio per un “Accordo su un commercio equo, equilibrato e reciproco” con la Svizzera e il Liechtenstein. Il nuovo regime entra in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito dopo tale data sono soggette al nuovo calcolo tariffario.
Come funziona il nuovo dazio: soglia minima del 15%
Il principio è semplice: ogni prodotto svizzero importato negli Stati Uniti sarà soggetto al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) prevista dall’HTSUS (Colonna 1 – General) e un tasso complessivo del 15% ad valorem.
Il funzionamento, illustrato nelle istruzioni operative della CBP CSMS #67133044, è articolato in due scenari distinti:
- se il dazio MFN applicabile al prodotto è pari o superiore al 15% ad valorem, non si applica alcuna tariffa “reciproca” aggiuntiva. In questa situazione, il livello di protezione tariffaria è considerato già coerente con la soglia fissata dal nuovo quadro regolatorio. A livello operativo, il prodotto va classificato sotto la voce HTSUS 9903.02.82;
- se il dazio MFN è inferiore al 15% ad valorem viene applicata una tariffa aggiuntiva per raggiungere la soglia del 15%. Questa maggiorazione si applica come reciprocal tariff ed è classificata sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Per i prodotti soggetti a dazi specifici o composti, occorre calcolare il tasso ad valorem equivalente (dazio dovuto diviso valore doganale del prodotto). Se il risultato è inferiore al 15%, si applica la tariffa aggiuntiva. A titolo esemplificativo, qualora un prodotto sia soggetto a un dazio specifico pari a $0.50/kg e un chilogrammo del medesimo prodotto venga importato con un valore doganale di $10, il tasso ad valorem equivalente si determina dividendo $0.50 per $10, con un risultato pari a 5% ad valorem. In questo scenario, poiché il dazio equivalente risulta inferiore alla soglia del 15%, troverebbe applicazione la tariffa aggiuntiva necessaria a raggiungere il livello complessivo previsto, da classificare sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Esenzioni: prodotti esclusi dal dazio aggiuntivo
Parallelamente all’introduzione della soglia del 15%, la Svizzera è stata inclusa nella lista degli “aligned partner” e alcune categorie di prodotti sono state escluse dal dazio aggiuntivo (Allegato I):
- agricoltura e prodotti biologici: piante vive, bulbi, fiori recisi, insetti edibili, radici – HTSUS 9903.02.84;
- risorse naturali strategiche: minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli e ossidi strategici – HTSUS 9903.82.84;
- aeronautica civile: aeromobili, parti e componenti (applicazione subordinata alla General Note 6 HTSUS) – HTSUS 9903.02.85;
- farmaceutica: prodotti generici e precursori chimici non brevettati; esclusione esplicita dei farmaci coperti da diritti IP – HTSUS 9903.02.86.
La corretta classificazione HTSUS è responsabilità dell’importatore USA e soggetta a verifica CBP.
Modifiche tecniche e regole operative
L’Allegato II introduce nuove sottovoci tariffarie (9903.02.82–9903.02.91) e definisce le modalità di applicazione delle tariffe e delle esenzioni. Le esenzioni valgono solo per i prodotti elencati nell’Allegato I, per i farmaci non brevettati e per i prodotti aeronautici civili secondo le regole specifiche.
Dichiarazione doganale: regole di compilazione
Le istruzioni operative CSMS #67133044 della CBP stabiliscono la corretta sequenza nella dichiarazione doganale. In breve:
- Classificazione Capitolo 98 (se applicabile)
- Classificazione Capitoli 99 per dazi aggiuntivi e misure commerciali (Sezione 301, IEEPA Fentanyl, IEEPA Reciprocal, Sezione 232/201, quote)
- Classificazione primaria dei Capitoli 1-97 relativa alla merce.
Correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi
Gli importatori devono verificare e correggere le dichiarazioni già presentate per adeguarsi ai nuovi tassi di dazio:
- dichiarazioni non liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC). Il rimborso sarà erogato al momento della liquidazione;
- dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest entro 180 giorni dalla data di liquidazione (19 U.S.C. §1514).
Implicazioni pratiche raccomandazioni
Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se l’accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.
Rimangono inoltre confermati i dazi aggiuntivi settoriali previsti dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che si applicano, ad esempio, su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso su prodotti farmaceutici e semiconduttori, eventuali dazi aggiuntivi applicati alla Svizzera non potranno superare il 15%, come stabilito dalla Dichiarazione d’intenti del 16 novembre 2025.
In sintesi, per le aziende svizzere:
- l’accesso preferenziale è settoriale, revocabile e soggetto a modifiche;
- i dazi aggiuntivi ai sensi della Sezione 232 restano in vigore;
- le indagini in corso ai sensi della Sezione 232 proseguono;
- la compliance doganale diventa un fattore competitivo essenziale;
- è consigliabile preparare scenari alternativi post-marzo 2026 per ridurre il rischio commerciale.

