Dazi “reciproci USA”: nuovo ordine esecutivo

Il 5 settembre 2025 il Presidente Trump ha firmato un nuovo Ordine esecutivo che modifica l’attuale regime dei dazi “reciproci” e introduce meccanismi inediti per l’attuazione di accordi commerciali e di sicurezza. Le misure entrano in vigore l’8 settembre 2025.

Contesto normativo

L’Ordine esecutivo del 5 settembre 2025 si inserisce nella cornice degli Ordini esecutivi 14257 (2 aprile 2025) e 14326 (31 luglio), che avevano dichiarato uno stato di emergenza nazionale collegato ai deficit commerciali e introdotto misure tariffarie straordinarie per motivi di sicurezza nazionale.

Il nuovo Ordine aggiorna le categorie di merci esentate dai “dazi reciproci” (Allegato I) e istituisce un regime tariffario condizionato al grado di allineamento strategico dei partner commerciali (Allegati II e III).

Modifiche all’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257

L’elenco dei beni esclusi dai dazi “reciproci” contenuto nell’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257 è stato significativamente ampliato. Tra le principali categorie introdotte figurano:

  • settore farmaceutico: lidocaina e altri anestetici locali, ingredienti attivi per farmaci generici non brevettati;
  • metalli critici: nichel, grafite, oro (in polveri, foglie, lingotti);
  • minerali rari essenziali per tecnologie avanzate:torio, stagno, molibdeno;
  • tecnologie avanzate: LED di alta precisione, magneti permanenti in terre rare (neodimio).

Parallelamente, alcune categorie precedentemente esentate tornano soggette a dazi “reciproci”:

  • plastiche e polimeri: PET, resine epossidiche, siliconi, poliestere;
  • prodotti chimici di base: idrossido di alluminio, miscele di alcoli aciclici.

L’Allegato I dell’Ordine esecutivo del 5 settembre elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.

Introduzione del meccanismo “PTAAP”

La novità più rilevante è l’introduzione degli Allegati II e III Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners (Allegato PTAAP), che prevede un regime tariffario preferenziale e condizionato.

Per le merci elencate, gli Stati Uniti possono applicare esclusivamente il dazio MFN (Most-Favored-Nation) anziché tariffe punitive se il Paese partner

  • conclude un accordo di commercio e sicurezza con clausole specifiche di cooperazione strategica;
  • assume impegni vincolanti, concreti e misurabili per ridurre gli squilibri commerciali bilaterali; e
  • rafforza la cooperazione economica in settori strategici, inclusa la condivisione di tecnologie critiche e l’allineamento in ambito di standard di sicurezza.

Categorie di beni inclusi nel PTAAP

L’Allegato PTAAP si applica a quattro aree strategiche:

  • aerospazio: aeromobili completi, parti di ricambio, avionica e componentistica certificata;
  • farmaceutica: medicinali generici, principi attivi non brevettati e ingredienti per l’industria;
  • risorse naturali critiche: materiali non disponibili negli USA e derivati industriali;
  • agricoltura specializzata: prodotti agricoli non coltivati o in quantità sufficienti sul mercato interno.

L’Allegato II elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.

Attivazione e gestione operativa

Le esenzioni tariffarie previste dal PTAAP si attivano automaticamente al momento della ratifica dell’accordo bilaterale, senza bisogno di ulteriori ordini esecutivi.

La gestione operativa del sistema è affidata a tre organismi federali:

  • USTR (United States Trade Representative) – negoziazione e supervisione degli accordi commerciali
  • Department of Commerce – valutazione tecnica dei prodotti e classificazione tariffaria
  • U.S. Customs and Border Protection (CPB) – implementazione pratica alle frontiere e controlli doganali

Raccomandazioni operative

La CPB ha già pubblicato le linee guida per una corretta dichiarazione doganale, cfr. CSMS # 66151866 del 6 settembre 2025.

Considerando la natura dinamica del framework normativo e la possibilità di aggiornamenti periodici, è opportuno monitorare con attenzione le modifiche agli allegati tariffari, in una prima fase gli aggiornamenti all’Allegato II dell’ordine esecutivo 14257 del 2 aprile.