Swissness: qualche informazione utile

Tutto ciò che bisogna sapere sulle nuove disposizioni legali

“La nuova legislazione “Swissness” entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Sul nostro sito si può trovare la documentazione relativa ai numerosi momenti formativi organizzati e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni sull’applicazione delle nuove disposizioni.”

Le nuove disposizioni legali che regolano il cosiddetto “Swissness” mirano a consolidare il valore della designazione “svizzera” nel contesto dei mercati internazionali, dato che tale designazione è importante per la vendita di prodotti e servizi elvetici. In effetti, il notevole valore economico dello “Swissness” nel mondo globalizzato è incontestato e porta benefici alle nostre aziende.

Come sempre accade quando qualcosa funziona, gli usi abusivi di questo “label” si moltiplicano, sia sul piano internazionale che nazionale. Per questo si è ritenuto di chiarire i criteri d’utilizzo e rafforzare la protezione sull’indicazione di provenienza “svizzera” e della croce svizzera. L’utilizzo della designazione elvetica per prodotti e servizi resta, come in passato, interamente volontario. Chiunque decida di farne uso deve però rispettare vari criteri legati alla provenienza di prodotti e servizi.

Il testo legale adottato dal Parlamento prevede dei criteri precisi per determinare la natura svizzera di un prodotto o servizio elvetico. Questi criteri regolano non solo l’uso di un’indicazione di provenienza sull’imballaggio di un prodotto, o per un servizio, ma valgono in egual misura per l’ambito della pubblicità.

Per i prodotti industriali 2 condizioni cumulative devono essere adempiute per poter utilizzare lo “Swiss Made”: almeno il 60% del costo totale deve essere generato in Svizzera e l’attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera (ad esempio l’assemblaggio di un macchinario). Nel calcolo dei costi totali occorre tener conto anche dei costi relativi alla ricerca e sviluppo.

Per le derrate alimentari, sono 2 le condizioni cumulative che devono essere adempiute: almeno l’80% del peso delle materie prime o degli ingredienti che le compongono devono provenire dalla Svizzera. Per il latte ed i prodotti lattieri questa proporzione arriva fino al 100% e la trasformazione che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera (ad esempio la trasformazione del latte in formaggio). La nuova legislazione prevede diverse eccezioni al criterio dell’80%, al fine di tener conto delle realtà di cui devono tenere le industrie trasformando le materie prime, che spesso non sono reperibili in Svizzera. Per le prestazioni di servizio, la sede dell’azienda deve essere in Svizzera e la società deve essere realmente amministrata dalla Svizzera.

Attenzione a non confondere le regole dello “Swissness” (basate sulla proprietà intellettuale) e le regole sull’origine della merce (diritto doganale). Si tratta di regole diverse, i cui criteri non collimano.

Croce svizzera

La croce svizzera potrà essere utilizzata, come finora, per i servizi svizzeri, ma d’ora in poi potrà essere usata anche per i prodotti svizzeri, a condizione ovviamente che rispettino le condizioni legali.

Registro delle indicazioni geografiche, marchi geografici, procedura di radiazione

L’ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi (OPM) ha subito qualche altro adattamento legato al nuovo strumento del marchio geografico, che punta a facilitare l’implementazione della protezione delle indicazioni di provenienza all’estero. Ricordiamo che la revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM) permette il deposito di un marchio geografico corrispondente a una denominazione d’origine o un’indicazione geografica iscritta nel registro federale, o ancora una denominazione viticola protetta da un Cantone. La stessa possibilità è prevista per le indicazioni di provenienza che sono oggetto di un’ordinanza settoriale (ad esempio l’ordinanza “Swiss made” per gli orologi).