Responsabilità dell’organizzatore di viaggi “tutto compreso” per un incidente stradale all’estero?

Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.

Il periodo delle vacanze è appena trascorso. Si spera nel migliore dei modi. Sì, perché può anche succedere che durante un viaggio all’estero capitino imprevisti con strascichi legali. È quello che è successo a una coppia di ginevrini che aveva acquistato un viaggio in India “tutto compreso”.

Tra le varie prestazioni incluse nel pacchetto vi era pure il trasferimento in automobile con autista privato da un aeroporto indiano fino all’hotel dove i turisti avrebbero pernottato. Dell’esecuzione di tale trasporto era stata incaricata un’agenzia locale. Purtroppo nel tragitto il veicolo che trasportava la coppia si è però scontrato con un camion. L’incidente ha avuto esiti letali per la moglie, mentre il marito ha riportato ferite gravi.

A seguito di questi eventi il superstite ha chiesto all’agenzia svizzera organizzatrice del viaggio il risarcimento per il torto morale subito a causa della perdita della moglie. La Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” prevede una particolare responsabilità dell’organizzatore. In sostanza l’organizzatore o il venditore contraente sono responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che essi stessi o altri prestatori debbano fornire i servizi. Il cliente deve però provare che l’organizzatore ha commesso un’inadempienza contrattuale. Nel caso in oggetto non è stato possibile stabilire le cause dell’incidente stradale in India.

Di fronte all’impossibilità di trovare una soluzione tra le parti, il litigio è stato portato davanti alle competenti autorità giudiziarie. In ultima istanza il Tribunale federale ha sottolineato che per grave che sia, un’incidente della circolazione non può rappresentare di per sé una violazione del contratto imputabile all’organizzatore del viaggio. Per questa ragione, e in assenza di ulteriori prove sulla dinamica dell’incidente, i giudici hanno pertanto respinto la richiesta di risarcimento del marito.

Sentenza 4A_396/2018