Regole d’origine non preferenziali: facciamo chiarezza

Le regole d’origine non preferenziale figurano tutte nell’Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO – ultima modifica il 9 aprile 2008), entrata in vigore il primo maggio 2008. Queste regole servono alle Camere di commercio e dell’industria svizzere per il rilascio dei certificati di origine e di altre attestazioni.

In sostanza, senza un certificato di origine rilasciato da una Camere di commercio e dell’industria competente che confermi la provenienza della merce non è possibile importare dei prodotti in un Paese con cui la Svizzera non ha alcun accordo di libero scambio (ALS).

Le otto sezioni presenti nell’ordinanza sono: le disposizioni generali, i criteri d’origine, il rilascio di prove documentali e istituzione di dichiarazioni d’origine, la sorveglianza e controllo, la protezione dei dati e assistenza amministrativa, la protezione giuridica, le disposizioni penali e infine le disposizioni finali.

Le regole d’origine definiscono le condizioni alle quali devono sottostare i prodotti al fine di poter essere dichiarati originari di uno Stato o di un gruppo di Stati nei quali sono stati interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati.

Si fanno due distinzioni ben precise:

  • regole d’origine non preferenziali: determinate nell’ambito della politica commerciale autonoma e delle misure tariffali di ogni singolo Paese (OAO).
  • regole d’origine preferenziali: determinate nell’ambito degli accordi di libero scambio (ALS) e di concessioni di preferenze unilaterali in favore dei Paesi in via di sviluppo.

I motivi che giustificano il fatto di indicare l’origine in occasione di una vendita di una merce sono molteplici. Possiamo trovare i diversi interessi dei partner commerciali (provvedimenti antidumping), degli spedizionieri (sdoganamento), della dogana (determinazione dell’aliquota di dazio) o della banca (lettere di credito). Tutto questo può richiedere la presentazione di una prova documentale di origine. Per questa ragione è fondamentale che queste regole siano corrette per il giusto funzionamento sia per il Paese d’origine che per le misure di politica commerciale appropriata al fine di impedire che quest’ultime vengano raggirate.

Queste regole d’origine si dividono in svariati criteri di origine:

  1. Merci di produzione propria
    Criterio A: merce interamente fabbricata
    Criterio B: criterio del 50% del valore aggiunto
    Criterio C: cambiamento della voce di tariffa
    Criterio D: Regole della lista
    Criterio E: altri fatti documentabili nell’ambito dell’attestazione dell’origine
    Criterio F: traffico di perfezionamento
  2. Merci non di produzione propria
    Criterio G: merce commerciale
  3. Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei cap. 84 e 92 della tariffa d’uso delle dogane svizzere
    Criterio H: fornitura insieme con merce dei cap. 84 a 92
    Criterio I: fornitura per merce già consegnata dei cap. 84 a 92

I Criteri più utilizzati per la richiesta dei Certificati di origine sono il Criterio B, C e G.

Il Criterio B è preso in considerazione qualora il prodotto è stato oggetto di una lavorazione in Svizzera e se il valore di tutti i materiali e dei componenti esteri utilizzati nel processo di lavorazione non supera del 50% il prezzo d’esportazione (prezzo franco fabbrica).

Per il calcolo della percentuale svizzera possono essere considerati:

  • costi dei materiali svizzeri utilizzati per la lavorazione
  • i salari relativi alla fabbricazione in Svizzera
  • spese d’imballaggio
  • spese di trasporto in Svizzera
  • i guadagni (non possono costituire l’unico elemento per soddisfare il criterio del 50%)

Esempio: fabbricazione di un trapano elettrico in Svizzera

Nel Criterio C, una lavorazione o trasformazione è ritenuta sufficiente se ha per risultato di classificare il prodotto finito in una voce a quattro cifre della tariffa doganale svizzera diversa rispetto a quella che si riferisce ai materiali di origine estera utilizzati per la sua lavorazione.

Esempio: utilizzando tavole di legno importate dall’estero, si fabbrica in Svizzera un armadio

Le tavole di legno corrispondono alla voce no. 4407 della tariffa doganale, il mobile finito alla voce no.9403.

Il Criterio G si differenzia in:

  1. Merci acquistate in Svizzera
    – Fornitori svizzeri (merce di origine estera, legalizzazione interna presso la propria Camera di commercio e dell’industria)
    – Fornitori svizzeri (merce di origine svizzera, dichiarazione su fattura come da OAO)
  2.  Merci acquistate da un fornitore estero
    Di fatto richiedere l’emissione di un certificato di origine o di un’attestazione presso la propria Camera di commercio e dell’industria non è così semplice, bisogna considerare in modo serio tutti gli elementi descritti se non si vuole imbattersi in sanzioni molto elevate per aver dichiarato qualcosa di non veritiero.
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